Prot. n. 637/2011/Gab. Il prefetto della Provincia di Piacenza, Considerato che i servizi espletati dagli sportelli della Banca Monte Parma S.p.a., sotto indicati, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 3 dicembre 2010 a causa di uno sciopero del personale dipendente, determinando l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali; Vista la lettera n. 0012658/11 in data 5 gennaio 2011, con la quale la Banca d'Italia, sede di Bologna, ha avanzato, a favore del sopra indicato Istituto di credito, richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno a seguito dell'eccezionalita' dell'evento che ha dato luogo all'irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca; Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti di, cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento nella giornata del 3 dicembre 2010 degli sportelli della Banca Monte Parma S.p.a., sotto indicati, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali: Banca Monte Parma S.p.a.: Sede di Piacenza, Agenzie nn. 1 e 2 di Piacenza, Agenzia di Alseno, Agenzia di Fiorenzuola d'Arda, Agenzia di Pontenure, Agenzia di Roveleto di Cadeo, Agenzia di S. Nicolo' di Rottofreno. Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. Il presente decreto viene trasmesso all'Istituto Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31 della legge 20 novembre 2000, n. 340. Piacenza, 18 gennaio 2011 Il prefetto: Puglisi TC11ABP932 (Gratuito)