Notifica per pubblici proclami Ricorso n 10380/10 In esecuzione dell'ordinanza n. 1942/10 del 21 dicembre 2010, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Abruscato Maria Teresa Agata ed altri (l'elenco completo dei ricorrenti e' consultabile presso il sito internet del Tar Lazio, digitando il n. 10380/10 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi dagli avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio con domicilio in Roma, via A. Regolo n. 12/D, presso avv. Stile Lucio contro il M.I.U.R., contro tutti gli Uffici Scolastici Regionali e tutti gli ATP, nonche' nei confronti di La Fiura Patrizia, per la dichiarazione di nullita' della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, all. al D.M. n. 42/2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che «per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale e' stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6». E' stato chiesto anche l'annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'a.s. 2010/11, approvate dai dirigenti di tutti gli ATP. I ricorrenti contestano il punteggio aggiuntivo di punti 6 riconosciuto ai docenti possessori di abilitazioni diverse da quella conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati. Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono tutti i docenti inclusi nelle predette graduatorie e collocati in posizione poziore rispetto ai ricorrenti che si vedrebbero scavalcati nell'ipotesi in cui il Tribunale riconoscesse fondate le relative domande. Motivi di diritto: violazione della sentenza n. 12417/09 e conseguente nullita' ex art. 21-septies, c. 1, della l. n. 241/1990 del punto a.5 della tabella di valutazione dei titoli; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 6-ter, L. 306 del 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, D.M. 24 novembre 1998; violazione e falsa applicazione dell'art. 8, D.I.M. 4 giugno 2001, n. 268; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 333/2001 e dell'art. 4, c. 3, del D.M. n. 123/2000; eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicita' manifesta. Nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto al Tar Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti impugnati. Roma, 26 gennaio 2011 Avv. Walter Miceli Avv. Fabio Ganci TS11ABA910