TAR LAZIO
Sez. III Bis

Roma

(GU Parte Seconda n.12 del 1-2-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
                         Ricorso n 10388/10 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 5485/10 del Tar Lazio Roma Sez. III
Bis, si provvede alla notifica  per  pubblici  proclami  del  ricorso
sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Talami Stefano,
difeso dall'avv. Ganci Fabio  con  domicilio  in  Roma,  via  Attilio
Regolo n. 12/D, presso avv.  Stile  Lucio,  contro  il  MIUR  per  la
dichiarazione di nullita' del DM. 42/09 nella parte in cui,  all'art.
3, c. 5, ha stabilito che il servizio militare di leva ed  i  servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo  se  prestati  in
costanza di nomina. E' stato  inoltre  chiesto  l'annullamento  della
graduatoria ad esaurimento, a.s. 2010/11, per la  classe  concorsuale
A060 ed elenco AD01, approvata  dal  dirigente  dell'ATP  di  Modena,
nella parte in  cui  non  e'  stato  riconosciuto  al  ricorrente  il
punteggio relativo al servizio civile sostitutivo,  prestato  non  in
costanza di nomina, nonche' del decreto con cui l'ATP di  Modena,  in
data 24 agosto 2010, ha  individuato  il  prof.  Rabitti  Alessandro,
quale ultimo destinatario di proposta  di  stipula  del  contratto  a
tempo  indeterminato  con  il  MIUR  per  l'area  AD01  -   Sostegno.
Controinteressati, a cui si  notifica  per  pubblici  proclami,  sono
tutti gli altri docenti inclusi nella graduatoria  ad  esaurimento  e
nell'elenco di sostegno impugnati dal ricorrente. Motivi di  diritto:
sviamento di potere per elusione delle sentenze n.  6421/08  del  Tar
Lazio, sezione III quater, e nn. 7259/10, 325/10,  27482/10  del  Tar
Lazio, sezione III bis e conseguente  nullita'  ex  art.  21-septies,
comma  1,  della  L.  n.  241/90;  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Violazione
e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 della L. 24  dicembre  1986,
n. 958; Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  4  della  L.  n.
282/69;  violazione  dell'art.  52  Cost;  eccesso  di   potere   per
illogicita'  manifesta,  manifesta  ingiustizia   e   disparita'   di
trattamento - violazione dei precetti  di  logica  e  razionalita'  -
travisamento e sviamento di potere.  Nel  ricorso  il  ricorrente  ha
chiesto al Tar Lazio di dichiarare nullo il DM 42/2009,  nella  parte
in cui prescrive che «[...] Il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo  se  prestati  in
costanza di nomina [...]»; di annullare la graduatoria ad esaurimento
per l'a.s. 2010/11, approvata dal Dirigente pro tempore  dell'ATP  di
Modena,  nella  parte  in  cui  la  suddetta   graduatoria   non   ha
riconosciuto al prof. Talami Stefano la  valutazione,  come  servizio
d'insegnamento, del servizio  sostitutivo  assimilato  per  legge  al
servizio  militare,  ai  fini   dell'eventuale   conferimento   delle
supplenze  annuali  e  delle  immissioni  in   ruolo   tratte   dalle
graduatorie a esaurimento valide per gli anni  scolastici  2010/2011;
di pronunziare condanna  del  MIUR  al  risarcimento  dei  danni  nei
confronti  del  ricorrente,  da  quantificare   in   relazione   alle
retribuzioni non percepite e all'anzianita' di servizio di ruolo  non
maturata. 
    Roma, 26 gennaio 2011 

                          Avv. Fabio Ganci 

 
TS11ABA911
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