MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA-DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(GU Parte Seconda n.20 del 19-2-2011)

 
                      Decreto di autorizzazione 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTA la legge 8 luglio  1986,n.349,concernente  l'istituzione  del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed  in
particolare l'articolo 6,commi da 2 a 9,che  prevede,per  determinate
categorie di opere,la pronuncia di compatibilita' ambientale,da parte
del Ministro dell'Ambiente,di concerto con il  Ministro  per  i  Beni
Culturali e Ambientali; 
  VISTO il D.P.C.M.27 dicembre 1988,concernente le norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale e per la  formulazione
della pronuncia di compatibilita' ambientale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990,n.241,e  s.m.i.,concernente  norme  in
materia di procedimenti amministrativi,in  particolare  gli  articoli
2,comma 1,e 14-ter,comma 9; 
  VISTO il decreto legislativo  31  marzo  1998,n.112,in  materia  di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali,in attuazione del Capo I della  legge  15
marzo 1997,n.59; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  16   marzo   1999,n.79,concernente
l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165; 
  VISTO    il    D.P.R.8    giugno    2001,n.327     e     s.m.i.e,in
particolare,l'art.6,comma  9  che  riconosce  questa  Amministrazione
quale autorita' espropriante; 
  VISTO  il  decreto-legge  7  febbraio  2002,n.7,concernente  misure
urgenti  per   garantire   la   sicurezza   del   sistema   elettrico
nazionale,convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002,n.55,in
particolare l'art.1 in base al quale  la  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore  ai  300  MW
termici,nonche' le opere connesse e le infrastrutture  indispensabili
all'esercizio degli stessi,sono dichiarati opere di pubblica utilita'
e  soggetti  ad  una  autorizzazione   unica,la   quale   sostituisce
autorizzazioni,concessioni    ed    atti    di    assenso    comunque
denominati,previsti   dalle   norme    vigenti,anche    in    materia
ambientale.Inoltre,ai  sensi  dell'art.3  della  medesima  legge,  l'
autorizzazione unica ha anche validita' di variante urbanistica; 
  VISTO  il  decreto-legge  18  febbraio   2003,n.25,convertito   con
modificazioni in legge 17 aprile  2003,n.83  e  il  decreto-legge  29
agosto 2003,n.239 convertito con modificazioni in  legge  27  ottobre
2003,n.290 con i quali e' stata stabilizzata,modificata ed  integrata
la citata legge 9 aprile 2002,n.55; 
  VISTA la legge 23 agosto  2004,n.239,concernente  il  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia,in particolare  l'articolo
1,comma 110; 
  VISTO il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,n.59,concernente
l'attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrate dell' inquinamento; 
  VISTA la  legge  n.51  del  23  febbraio  2006  ed  in  particolare
l'art.23,comma 5,lettere a)e b),con le  quali  vengono  precisate  le
definizioni,rispettivamente,di"messa  in  esercizio"e  di"entrata  in
esercizio"di un impianto di produzione di energia elettrica; 
  VISTO il decreto legislativo 3  aprile  2006,n.152,e  s.m.i.recante
norme in materia ambientale; 
  VISTO  il  decreto  interministeriale   del   18   settembre   2006
concernente la regolamentazione delle  modalita'  di  versamento  del
contributo di cui all'articolo  1,comma  110,della  legge  23  agosto
2004,n.239; 
  VISTA la circolare  ministeriale  del  4  maggio  2007  concernente
chiarimenti inerenti l' attuazione  dell'articolo  1,comma  110,della
legge 23 agosto 2004,n.239-contributo dello  0.5  per  mille  per  le
attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per  l'energia
e    le    risorse    minerarie    quali    autorizzazioni,permessi,o
concessioni,volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di  euro,per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative; 
  VISTA la sentenza  della  Sezione  Sesta  del  Consiglio  di  Stato
n.4333/2008 del 1°luglio 2008 in cui e' stata  sancita  l'inesistenza
di qualsiasi  nesso  teleologico  e  legame  di  presupposizione  tra
Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione unica ovvero e'
stata  riconosciuta  la  possibilita'  per  i  gestori  di   ottenere
l'Autorizzazione Integrata  Ambientale  anche  dopo  l'Autorizzazione
unica di competenza del Ministero  dello  sviluppo  economico,purche'
prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva; 
  VISTA la legge 23 luglio  2009,n.99  recante:"Disposizioni  per  lo
sviluppo e l' internazionalizzazione delle imprese,nonche' in materia
di energia"che ha modificato ed integrato anche  la  legge  9  aprile
2002,n.55.In particolare,la citata legge si applica  ai  procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della stessa solo  a  seguito
di esplicita  richiesta  del  proponente,ai  sensi  dell'art.27,comma
32.Il  procedimento  in  questione  non   rientra   pero'   in   tale
fattispecie,non essendo stata presentata la necessaria opzione; 
  VISTA l'istanza che in data  1°luglio  2003  la  Luminosa  S.r.l.ha
presentato  ai  fini  del  rilascio,ai  sensi  del   D.L.7   febbraio
2002,n.7,convertito  con   modificazioni   nella   legge   9   aprile
2002,n.55,dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una
centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 385
MWe da ubicarsi nel  territorio  del  Comune  di  Benevento  e  delle
relative opere connesse; 
  CONSIDERATO che il procedimento e' stato regolarmente  avviato  nei
confronti di  tutte  le  amministrazioni  competenti,ai  sensi  della
citata legge n.241/1990 e s.m.i.,con nota di questo Dicastero  del  7
luglio 2003 e che la prima  riunione  della  prevista  Conferenza  di
Servizi e' stata indetta per il giorno 5 settembre 2003 e il relativo
resoconto verbale, comprese le  note  ad  esso  allegate  considerate
parti  integranti  dello  stesso,e'  stato  trasmesso  a   tutte   le
amministrazioni interessate il 22 settembre 2003; 
  CONSIDERATO  che,successivamente  alla  menzionata  prima  riunione
della  Conferenza  di  Servizi,visto  il  ruolo  sostanziale   svolto
dall'endo-procedimento    attinente    la    Valutazione    d'Impatto
Ambientale,il cui  esito  positivo  costituisce  parte  integrante  e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio,i lavori  della
Conferenza di Servizi sono rimasti di fatto sospesi in  attesa  delle
determinazioni del  Ministero  dell'  ambiente  e  della  tutela  del
territorio mentre l'istruttoria era rimasta in corso,anche per quanto
concerne gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle  altre
Amministrazioni interessate; 
  CONSIDERATO  che  con  lettera  del  7  novembre  2006,la  Luminosa
S.r.l.ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e  della
Tutela  del  Territorio  la  domanda  di   Autorizzazione   Integrata
Ambientale(A.I.A.); 
  CONSIDERATO    il    decreto    di    compatibilita'     ambientale
n.DSA-DEC-2008-0000708 del 1°agosto 2008(DEC V.I.A.)in cui si esprime
parere favorevole,nel rispetto di prescrizioni,alla realizzazione  di
una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa
385 MWe da ubicarsi nel territorio del Comune di  Benevento  e  delle
relative   opere   connesse;parte   integrante   del   medesimo   DEC
V.I.A.risultano i seguenti pareri: 
    -parere  della  Commissione  per  le   Valutazioni   dell'Impatto
Ambientale n.825 del 28 settembre 2006;-parere del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali n.  07.08.402/2674/2005  del  21  marzo
2005;-parere della Regione Campania Decreto assessorile n.668 del  21
dicembre 2005; 
  CONSIDERATO che,anche in base a quanto consolidato dalla  procedura
di  valutazione  di  impatto  ambientale,il   progetto   prevede   la
realizzazione  di  una  centrale  termoelettrica  a  ciclo  combinato
alimentata a gas naturale caratterizzata da una  potenza  termica  di
circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW,oltre  a  un
gasdotto e alle opere elettriche per il collegamento  della  centrale
alle rispettive reti; 
  CONSIDERATO che,in particolare,per quanto attiene l'elettrodotto di
collegamento   alla   rete   elettrica   nazionale,il   progetto   in
parola,cosi'  come  consolidato  nella   procedura   di   valutazione
d'impatto ambientale,prevede la realizzazione,nel solo territorio del
Comune di Benevento,di un collegamento sotterraneo in antenna con una
futura stazione elettrica di smistamento da collegare  in  entra-esce
alla  linea"Benevento  2-Foggia"mediante  nuovi  raccordi   aerei   a
380kV.Inoltre,e'          previsto          il          potenziamento
dell'elettrodotto"Benevento2-Foggia"nel  tratto   compreso   tra   la
suddetta nuova stazione elettrica e la  stazione  elettrica"Benevento
2".Tale potenziamento,ai sensi della legge 239/04,risulta in corso di
autorizzazione presso le strutture competenti; 
  CONSIDERATO,inoltre,che per quanto attiene l'approvvigionamento  di
gas naturale e' prevista la realizzazione,nel territorio  dei  Comuni
di Benevento e Pietrelcina,di  un  metanodotto  del  diametro  di  16
pollici,con pressione massima 75 bar,avente una lunghezza complessiva
di circa 4,8 km; 
  CONSIDERATO che con lettere del 10 ottobre 2008 e del  27  novembre
2008 la Luminosa  S.r.l  ha  provveduto  a  trasmettere  copia  della
quietanza di pagamento del contributo dello 0,5  per  mille  ex  lege
n.239/04 nonche' il relativo schema di dettaglio dei costi asseverato
presso il Tribunale di Napoli; 
  VISTA  la  nota  del  14   ottobre   2008,con   cui   la   Luminosa
S.r.l.,congiuntamente alla BKW Italia S.p.A,ha comunicato  l'avvenuta
variazione   del   soggetto   controllante   la   societa'   Luminosa
S.r.l.nonche' il cambiamento  della  sede  legale  della  Societa'  a
Milano in Largo Donegani,2 e della sede operativa  a  Milano  in  Via
Gustavo Fara,28; 
  CONSIDERATO che,a valle del rilascio  del  DEC  V.I.A.,al  fine  di
concludere  le  attivita'  istruttorie  propedeutiche   al   rilascio
dell'autorizzazione    unica,con     lettera     del     25     marzo
2009,prot.n.013/09,la Luminosa S.r.l.ha provveduto  a  consegnare  il
piano particellare delle aree interessate dal gasdotto,dal  cavidotto
elettrico,dal terreno della centrale elettrica e dalla  sottostazione
elettrica ai fini dell'avvio della fase procedimentale di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio; 
  CONSIDERATO che,alla luce del positivo  decreto  di  compatibilita'
ambientale,questa   Amministrazione   con   nota   del    30    marzo
2009,prot.n.0038837,ha   avviato,ai   sensi   e   per   gli   effetti
dell'art.52-ter  del  DPR  n.327/2001,la   fase   procedimentale   di
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   ed   alla
costituzione di servitu' per pubblica utilita' sulle aree interessate
dall'iniziativa.In particolare,questa Amministrazione ha delegato  la
Societa' proponente  al  deposito,presso  i  Comuni  di  Benevento  e
Pietrelcina,di   due   copie   del   progetto   e   relativo    piano
particellare,con  l'indicazione  dei  proprietari  interessati  dalla
procedura espropriativa; 
  CONSIDERATO che,in virtu' di quanto disposto dal DPR n.327/2001,con
lettera  del  17  aprile   2009,prot.023/09,la   Luminosa   S.r.l.,ha
trasmesso copia delle pubblicazioni effettuate il 14 aprile 2009  sui
quotidiani,uno a diffusione locale ed uno  a  diffusione  nazionale,e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
  VISTA la nota  del  9  giugno  2009,prot.n.0068253,con  cui  questa
Amministrazione ha richiesto ai Comuni di Benevento e Pietrelcina  di
restituire una delle due copie degli elaborati  depositati  presso  i
due Comuni con l'indicazione del periodo di pubblicazione nonche'  di
inviare le eventuali osservazioni pervenute; 
  CONSIDERATO che,con nota del 9 giugno  2009,prot.0068253,il  Comune
di  Benevento  ha  restituito  una  copia  degli  elaborati   grafici
depositati dalla Societa' proponente ed ha  attestato  che  gli  atti
relativi  all'apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio,
concernenti  l'impianto  in  parola,sono  stati  pubblicati  all'Albo
Pretorio del proprio Comune dal 15 aprile 2009 al 5 maggio 2009 e che
nei trenta giorni successivi non erano pervenute ne' opposizioni  ne'
osservazioni; 
  CONSIDERATO che con nota del 10 giugno 2009,prot.n.5380/C,il Comune
di Pietrelcina  ha  restituito  una  copia  degli  elaborati  grafici
depositati  dalla  Societa'  proponente   ed   ha   trasmesso   copia
dell'avviso di pubblicazione  riportante  la  certificazione  che  il
medesimo avviso e' stato affisso  all'albo  pretorio  del  Comune  di
Pietrelcina dal 14 aprile 2009 al  4  maggio  2009.Inoltre,il  citato
Comune ha attestato che nel periodo di pubblicazione degli atti e nei
trenta giorni successivi,non sono state depositate osservazioni; 
  CONSIDERATO inoltre che anche  presso  questa  Amministrazione  non
sono pervenute osservazioni nei termini fissati,da parte di  soggetti
interessati; 
  CONSIDERATO che,svolte le attivita'  propedeutiche  all'apposizione
del  vincolo  preordinato   all'esproprio,alla   luce   del   Decreto
V.I.A.positivo nonche' di quanto disposto dalla citata  Sentenza  del
Consiglio  di  Stato  n.4333/2008,tenuto  anche  conto  che  non   e'
possibile   rinviare"sine   die"i   lavori   della   Conferenza    di
Servizi,questa Amministrazione ha provveduto a convocare tre riunioni
della  Conferenza  di  Servizi  per  concludere  il  procedimento  di
competenza; 
  CONSIDERATE  le  risultanze  delle  riunioni  della  Conferenza  di
Servizi svoltesi il 15 luglio 2009,il 21  settembre  2009  ed  il  16
dicembre 2009  formalmente  comunicate  a  tutte  le  Amministrazioni
coinvolte  nel  procedimento  attraverso   la   trasmissione,avvenuta
rispettivamente il 10 settembre 2009,il  22  ottobre  2009,ed  il  21
gennaio 2010,dei relativi resoconti verbali consolidati e delle  note
ad essi allegate,considerate parti integranti dei medesimi; 
  CONSIDERATO,in particolare,che nel  corso  della  riunione  del  21
settembre  2009  la  Conferenza  di  Servizi  ha  assentito,senza  la
presentazione di alcuna obiezione,per  l'  apposizione,ai  sensi  del
combinato disposto degli artt.10 e 52-quater del DPR n. 327/ 2001,del
vincolo  preordinato  all'esproprio  per  pubblica  utilita'  e  alla
costituzione di servitu' sulle aree  interessate  dall'iniziativa  in
parola; 
  CONSIDERATO,inoltre,che in occasione delle succitate riunioni della
Conferenza di Servizi,sono state approfondite e discusse le obiezioni
sollevate dalle Amministrazioni intervenute; 
  CONSIDERATO,in particolare,che,in  occasione  della  Conferenza  di
Servizi  del  16  dicembre   2009,vista   l'assenza   della   Regione
Campania,non si e' potuto procedere alla conclusione del procedimento
ma sono stati  ulteriormente  approfonditi  alcuni  aspetti  tecnici,
giungendo cosi' alla conclusione dell'istruttoria  di  competenza  di
questo Ministero; 
  CONSIDERATA   la   posizione   contraria   della    Provincia    di
Benevento,formalizzata con le deliberazioni acquisite agli  atti  del
procedimento,e con propri interventi nel corso delle  riunioni  della
Conferenza di Servizi,riscontrati da questa Amministrazione nel corso
delle riunioni stesse,come risulta dai succitati resoconti verbali; 
  CONSIDERATA    la    posizione    contraria    del    Comune     di
Benevento,formalizzata con le deliberazioni acquisite agli  atti  del
procedimento,e con propri interventi nel corso delle  riunioni  della
Conferenza di Servizi,riscontrati da questa Amministrazione nel corso
delle riunioni stesse,come risulta dai succitati resoconti verbali; 
  VISTA la Deliberazione di  Giunta  Regionale.n.691  dell'8  ottobre
2010 della Giunta Regionale della Campania  con  cui  si  rilascia,ai
sensi   della   legge   n.55/2002,l'intesa    regionale    favorevole
all'iniziativa oggetto del presente provvedimento; 
  VISTA la nota del 25  ottobre  2010,prot.n.0019307,con  cui  questa
Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della  Tutela
del Territorio e del Mare,alla luce  della  soprarichiamata  delibera
della  Giunta  Regionale  della  Campania,e  visto  che  la  medesima
delibera e' riferita anche  alla  DGR  n.3533/03,se  il  giudizio  di
compatibilita'  ambientale   continuasse   ad   essere   condizionato
all'esito negativo  della  procedura  autorizzativa  afferente  altra
centrale termoelettrica localizzata  nella  medesima  macroarea,cosi'
come prescritto al punto 1 del decreto V.I.A.; 
  CONSIDERATA      la       lettera       del       10       novembre
2010,prot.n.DVA-2010-0027156,con cui  il  Ministero  dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del  Mare"...  e'  del  parere  che  e'
venuta meno la condizione indicata al n.1 del quadro prescrittivo del
decreto VIA,risultando la medesima privata dell'efficacia che avrebbe
potuto avere qualora  le  determinazioni  regionali  fossero  rimaste
nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003."; 
  CONSIDERATO che con nota del 12 novembre 2010,prot.n.0021184,questa
Amministrazione ha comunicato a  tutte  le  Amministrazioni  ed  Enti
facenti parte della Conferenza di  Servizi  che,viste  le  risultanze
delle riunioni della Conferenza di Servizi,l'intesa regionale nonche'
la  lettera  del  Ministero  dell'Ambiente  del  10   novembre   2010
sopraccitata,non si riteneva necessario procedere  alla  convocazione
di una ulteriore riunione della Conferenza di  Servizi  e,pertanto,si
apprestava  all'emanazione  dei  necessari  atti  per   il   rilascio
dell'autorizzazione unica,assegnando,altresi',un termine di 15 giorni
per l' espressione di eventuali osservazioni; 
  VISTE le osservazioni congiunte della Provincia di Benevento e  del
Comune di Benevento avanzate  con  nota  n.7091/A3  del  26  novembre
2010,nonche'        quelle        fatte        pervenire        dall'
Associazione"Altrabenevento"con lettera del 23 novembre 2010; 
  RITENUTA,anche       alla       luce       delle       osservazioni
succitate,l'opportunita' di richiedere al Ministero  dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare di acquisire anche  l'  avviso
della Commissione VIA circa la validita' del giudizio favorevole gia'
espresso con decreto DSA-DEC-2008-0000708 del 1°agosto  2008  nonche'
circa il permanere della condizione posta al punto 1 del medesimo DEC
V.I.A. 
  VISTA la lettera del 20 dicembre 2010  prot.n.DVA-2010-0030822  con
cui il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  e  del
Mare ha trasmesso il parere della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale-VIA e VAS n.623 del 17 dicembre 2010  con  il
quale la medesima Commissione"ritiene  confermata  la  validita'  del
giudizio  favorevole,con  prescrizioni,di  compatibilita'  ambientale
trasposto nel parere allegato  al  Decreto  DSA-DEC-2008-0000708  del
1°agosto  2008,nonche'  ritiene  che  sia  venuta  meno,  ...  ,   la
condizione  indicata  al  punto  n.1  del  quadro  prescrittivo   del
succitato decreto  di  compatibilita'  ambientale,essendo  mutate  le
condizioni  di   fattibilita'   previste   inizialmente   dalla   DGR
3533/2003,sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR." 
  VISTE le note del 21 dicembre 2010,prot.n.0024611  e  n.0024612,con
cui questa  Amministrazione  ha  riscontrato  le  osservazioni  fatte
pervenire rispettivamente dal dall' Associazione Altrabenevento e dal
Comune di Benevento congiuntamente alla Provincia di Benevento; 
  CONSIDERATO che nel corso della riunione del 21 settembre  2009  la
Conferenza di Servizi ha assentito per l'apposizione,ai sensi del DPR
327/2001 del vincolo preordinato all' esproprio e/o  costituzione  di
servitu' sulle aree interessate dall'iniziativa in parola; 
  CONSIDERATI,inoltre,i    seguenti     pareri     espressi     dalle
Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di  Servizi  e
formalizzati in  pareri  acquisiti  agli  atti  del  procedimento:-il
16°Reparto    Genio    Campale-Ufficio    Demanio    dell'Aeronautica
Militare,con note  del  25  agosto  2003,prot.n.134,e  del  2  luglio
2004,prot.n.226,ha espresso il proprio nulla  osta  per  gli  aspetti
demaniali di competenza;-il Comando Provinciale Vigili del  Fuoco  di
Benevento-Ufficio Prevenzione incendi con  lettera  del  19  febbraio
2004,prot. 779/P ha  rilasciato  il  parere  preliminare  di  massima
favorevole  ai  fini  antincendio  nel  rispetto  di   condizioni;-il
Ministero  delle  Comunicazioni-Ispettorato   territoriale   per   la
Campania con lettera n.11184,del  31  maggio  2004,ha  rilasciato  il
consenso di massima alla costruzione  del  metanodotto;-il  Ministero
delle     Comunicazioni-Direzione     Generale     Concessioni      e
Autorizzazioni-Divisione IV-Sezione II  con  lettera  del  30  giugno
2004,   prot.0014500,(n°prat.Min    Comunicazioni    NA/IE/2003/03)ha
rilasciato il consenso di massima alla costruzione della  centrale  a
ciclo combinato,dell'elettrodotto sotterraneo  di  collegamento  alla
nuova  stazione  di  smistamento;-l'Autorita'  di  Bacino  dei  Fiumi
Liri-Garigliano e Volturno con lettera del 9 luglio 2004,prot.4634,ha
espresso   il   proprio   parere   favorevole   nel    rispetto    di
prescrizioni;-l'ENAC,con nota n.32899 del 20 maggio 2009 ha  espresso
il  proprio  nulla  osta;-la  Terna  S.p.A.con  nota  del  14  luglio
2009,prot. n.TE/P20090009225 ha espresso il proprio parere in  merito
alla soluzione di connessione proposta;-il Ministero dell'Interno  ha
espresso    parere    favorevole,con    nota    del     15     luglio
2009,prot.n.DCPREV.A4.7811,alle  condizioni  formulate  dal   Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento con la  succitata  nota
del 19 febbraio 2004,prot.779/8;:-il Comando in Capo del Dipartimento
Militare  Marittimo  dello  Jonio  e  del  Canale   d'Otranto-Ufficio
Infrastrutture e Demanio-Sez.Demanio-Taranto,con nota  del  1°ottobre
2009,prot.n. 041453/UI_DEM/2009 ha comunicato  di  non  avere  motivi
ostativi  alle  realizzazioni  di  cui  trattasi  nel   rispetto   di
prescrizioni;-RFI-Rete Ferroviaria  Italiana  S.p.A.con  nota  del  9
dicembre 2009,prot.RFI-DPR-DTP_NA.IN\A0011\p\2009\0000915,ha espresso
il parere di massima favorevole nel rispetto di alcune condizioni; 
  VISTA  la  lettera  del  9  dicembre  2010,prot.008/10,con  cui  la
Societa'  Luminosa  S.r.l.ha  fornito  una  stima  sulla   tempistica
necessaria alla realizzazione del progetto; 
  VISTA la nota del 10 dicembre 2010,prot.n.0023810,trasmessa a mezzo
fax,con   cui   questa   Amministrazione   ha    richiesto,ai    fini
dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica,una  visura
camerale aggiornata comprensiva del nulla osta  ai  fini  dell'art.10
della legge 31 maggio 1965,n.575 e s.m.i.; 
  CONSIDERATO che in data  21  dicembre  2010  la  Luminosa  S.r.l.ha
riscontrato  la  succittata  richiesta  trasmettendo  il  certificato
camerale comprensivo del nulla osta indicato; 
  CONSIDERATO  che,ai  sensi  dell'art.14-ter,comma  7  della   legge
n.241/1990,si considera acquisito l'assenso  dell'amministrazione,ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita',alla  tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale,esclusi  i  provvedimenti  in  materia  di  V.I.A.,V.A.S.e
A.I.A,il cui rappresentante,all'esito dei lavori della conferenza,non
abbia  espresso  definitivamente  la  volonta'   dell'Amministrazione
rappresentata; 
  CONSIDERATA la determinazione conclusiva del  procedimento,adottata
dall'ufficio   istruttore   in   data   21   dicembre   2010,con   la
quale,valutate  le  specifiche   risultanze   della   Conferenza   di
Servizi,tenuto conto delle  posizioni  favorevoli  espresse  in  tale
sede, visto il  positivo  giudizio  di  compatibilita'  ambientale  e
acquisita   l'intesa   della   Regione   Campania,e'   adottata    la
determinazione favorevole; 
  RITENUTO opportuno  apporre  specifiche  prescrizioni  inerenti  la
realizzazione dell'opera autorizzata; 
  CONSIDERATO che  la  verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni
compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni
nel  corso   del   procedimento,se   non   diversamente   previsto.Il
proponente,pertanto,potra'   interfacciarsi   con    le    competenti
Amministrazioni per tutti  gli  adempimenti  inerenti  l'ottemperanza
delle menzionate prescrizioni,anche per quanto riguarda le  eventuali
modifiche,le  modalita'  attuative  e  l'  identificazione  dei  vari
momenti temporali cui riferire le prescrizioni  medesime,qualora  gli
stessi non risultino univocamente determinati; 
  CONSIDERATO   che,ai   sensi   dell'art.1,comma    2,della    legge
n.55/2002,l'esito positivo della V.I.A.costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che,ai  sensi
del  medesimo   comma,l'autorizzazione   unica   ministeriale   viene
rilasciata d'intesa con la Regione interessata; 
  CONSIDERATA la qualificazione giuridica"forte"dell'intesa richiesta
alla Regione,sancita dalla sentenza della  Corte  Costituzionale  n.6
del 2004; 
  CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente  autorizzazione  e'
da intendersi a tutti gli effetti  quale"opera  privata  di  pubblica
utilita'",essendo tutti i relativi costi  di  realizzazione  imputati
solo ed esclusivamente al soggetto proponente; 
  CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata  ai  sensi  della
legge n.55/2002 sostituisce  autorizzazioni,concessioni  ed  atti  di
assenso comunque  denominati  riferiti  alla  fase  di  realizzazione
dell'opera,non   potendosi   ricomprendere   nel   predetto    titolo
abilitativo   anche   quelle   ulteriori   fasi   di    verifica    e
controllo,previste  dalla  normativa  vigente,che   intervengono   ad
infrastruttura energetica completata; 
  RITENUTO,pertanto,favorevolmente    concluso    il     procedimento
amministrativo  e,quindi,di  poter  adottare  il   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                               Art. 1 
 
  La  Luminosa  S.r.l.,con  sede   legale   in   Milano,Largo   Guido
Donegani,2,cod.fisc.      07907530633,e'       autorizzata       alla
realizzazione,nel territorio del  Comune  di  Benevento,  all'interno
dell'agglomerato industriale A.S.I.di Ponte Valentino,di una centrale
termoelettrica  a  ciclo  combinato   alimentata   a   gas   naturale
caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e  una  potenza
elettrica pari a circa 385 MW,oltre ad  un  gasdotto  ed  alle  opere
elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti.In
particolare,per quanto attiene la connessione  elettrica,e'  prevista
la realizzazione di un collegamento sotterraneo in  antenna  con  una
futura stazione elettrica di smistamento da collegare  in  entra-esce
alla  linea"Benevento  2-Foggia",mediante  nuovi  raccordi  aerei   a
380kV.Tali  opere  interessano  solo  il  territorio  del  Comune  di
Benevento.Per   quanto   attiene    l'approvvigionamento    di    gas
naturale,inoltre verra' realizzato un gasdotto  del  diametro  di  16
pollici,progettato per il trasporto di gas naturale ad una  pressione
massima di esercizio di circa 75 bar,della lunghezza  complessiva  di
circa 4,8 km,che interessera' il territorio dei Comuni di Benevento e
Pietrelcina. 
 
                               Art. 2 
 
  I lavori di realizzazione  delle  opere  autorizzate  hanno  inizio
entro il termine previsto dall'art.1-quater della  legge  27  ottobre
2003,n.290;l'impianto  deve  essere  messo  in   esercizio,ai   sensi
dell'art.23,comma 5,lettera a),della legge n.51/2006,entro 36 mesi  a
partire dalla succitata data di avvio lavori.La Societa' deve inviare
preventiva comunicazione dell'avvio lavori  nonche'  della  messa  in
esercizio  al  Ministero  dello   Sviluppo   Economico,al   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al  Ministero
per i Beni e le Attivita'  Culturali  e  al  Ministero  della  Salute
nonche' alla Regione Campania,alla Provincia di  Benevento,al  Comune
di  Benevento,al  Comune  di  Pietrelcina,all'ISPRA  e   alla   Terna
S.p.A.,dando    specifica     evidenza     dell'ottemperanza     alle
prescrizioni,di  cui  al  successivo  art.4,comma  1,propedeutiche  a
ciascuna delle menzionate fasi.Eventuali variazioni  del  programma,a
fronte  di  motivati  ritardi   realizzativi,sono   autorizzate   dal
Ministero    dello    Sviluppo    Economico-Dipartimento    per    l'
energia-Direzione  generale   per   l'energia   nucleare,le   energie
rinnovabili e l'efficienza energetica.La  realizzazione  delle  opere
oggetto del  presente  decreto  dovra'  avvenire  in  conformita'  al
progetto approvato,quale risultante dalla procedura di Valutazione d'
Impatto  Ambientale  e  dal  procedimento  istruttorio  condotto   in
Conferenza di Servizi. Qualora  la  societa'  Luminosa  S.r.l.intenda
apportare   varianti   al   progetto   approvato,anche    in    corso
d'opera,dovra'  presentare  apposita  domanda  al   Ministero   dello
Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per
la verifica di assoggettabilita' a V.I.A.- 
 
                               Art. 3 
 
  La Luminosa S.r.l.e',altresi',autorizzata a promuovere,ai sensi del
DPR 8 giugno 2001,n. 327 e s.m.i.,i provvedimenti  per  l'occupazione
d'urgenza delle aree,anche provvisionali, in  quanto  necessarie  per
l'insediamento dei cantieri,occorrenti alla realizzazione delle opere
di cui al precedente art.1 che,ai  sensi  dell'art.1  della  legge  9
aprile  2002,n.55,  sono  opere  di   pubblica   utilita'.L'eventuale
emanazione del decreto di esproprio delle  suddette  aree,individuate
dai piani particolareggiati depositati ai fini dell' apposizione  del
vincolo   preordinato   all'esproprio   e   alla   costituzione    di
servitu',deve avvenire entro 5 anni dalla data di  pubblicazione  del
presente provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana,ai  sensi   e   per   gli   effetti   di   quanto   disposto
dall'art.13,comma 4 del citato DPR n.327/2001. 
 
                               Art. 4 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
prescrizioni  riportate   in   Allegato,formulate   nel   corso   del
procedimento  dalle  Amministrazioni  interessate  le  quali,se   non
diversamente ed esplicitamente  disposto,sono  tenute  alla  verifica
diretta  del  loro  esatto  adempimento  nonche'  a   provvedere   ai
conseguenti    controlli.Restano    comunque    ferme    tutte     le
prescrizioni,qualora non ricomprese nel suddetto Allegato,  derivanti
da nulla osta,pareri e atti di assenso comunque denominati  acquisiti
nell'  ambito  della  Conferenza   di   Servizi   e   dettate   delle
Amministrazioni rispettivamente competenti,cui attiene la  rispettiva
verifica  di  ottemperanza.Gli  esiti  finali   della   verifica   di
ottemperanza dovranno essere  comunicati  anche  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico-Dipartimento per l'energia-Direzione generale  per
l'energia nucleare,le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.A
tal fine,sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza  delle
suddette prescrizioni,allo scadere di ogni semestre  solare,entro  il
termine dei successivi  30  giorni,la  societa'  Luminosa  S.r.l.deve
trasmettere al Ministero dello  Sviluppo  Economico-Dipartimento  per
l'energia-Direzione  generale  per  l'energia   nucleare,le   energie
rinnovabili  e   l'efficienza   energetica   nonche'   al   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare,al  Ministero
per  i   Beni   e   le   Attivita'   Culturali,al   Ministero   della
Salute,all'ISPRA,alla   Regione   Campania,   alla    Provincia    di
Benevento,al Comune di  Benevento  e  al  Comune  di  Pietrelcina  un
rapporto  concernente  lo  stato  dell'ottemperanza  alle  menzionate
prescrizioni,nel  formato  approvato  da  questa  medesima  Direzione
generale con nota n.0018393 del 05/11/2007. Relativamente  alle  fasi
di esercizio la  societa'  Luminosa  S.r.l.deve  attenersi  a  quanto
disposto con il successivo art. 5. 
 
                               Art. 5 
 
  La  presente  autorizzazione  e',altresi',subordinata  al  rispetto
delle prescrizioni fissate dal decreto  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale(A.I.A.)alla   cui   emanazione,da   parte   del   Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,e' subordinato
l' esercizio-inteso come periodo  successivo  alla  comunicazione  di
messa in esercizio di cui all'art.2-dell'impianto autorizzato con  il
presente  provvedimento.Successivamente  alla  messa   in   esercizio
dell'impianto  la  societa'  Luminosa  S.r.l.e'  tenuta  comunque   a
comunicare anche  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  la  data
prevista(in conformita' alle tempistiche fissate nell'A.I.A.ai  sensi
dell'art.269,comma 6,del D.Lgs n.152/2006 e  s.m.i.)per  la  messa  a
regime  dell'impianto  nonche'  i  dati   relativi   alle   emissioni
effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata
non inferiore a dieci giorni  decorrenti  dalla  menzionata  data  di
messa a regime. 
 
                               Art. 6 
 
  Il presente decreto sara' reso noto sul sito internet del Ministero
dello Sviluppo Economico(http://www.sviluppoeconomico.gov.it). 
  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso  giurisdizionale  al
TAR  del   Lazio-Sezione   di   Roma,ai   sensi   dell'art.41   della
L.n.99/2009,o,in  alternativa,ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato nel termine rispettivamente di  sessanta  e  centoventi  giorni
dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,unitamente  ad  un
estratto  della  V.I.A.,sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana(Foglio Inserzioni),pubblicazione da effettuarsi a cura della
societa' autorizzata entro sei mesi dalla  data  di  ricevimento  del
presente atto.Roma,li' 21/12/2010 
ALLEGATO(parte integrante e sostanziale del decreto N°55/04/2010) 
    -Prescrizioni  formulate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare   e   contenute   nel   decreto
n.DSA-DEC-2008-0000708 del 1°agosto  2008  citato  nelle  premesse(in
corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento):
Prescrizioni  della  Commissione  Tecnica  dl  Verifica  dell'Impatto
Ambientale VIA-VAS 
    1.Il  giudizio  favorevole  di   compatibilita'   ambientale   e'
condizionato  all'esito  negativo   della   procedura   autorizzativa
afferente altra centrale termoelettrica  localizzata  nella  medesima
macroarea interna individuata dalla D.G.R.n.3533 del 05.12.2003,causa
il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in  caso
di rilascio dell' autorizzazione indicata.(vedi  nota  del  Ministero
dell'Ambiente del 10 novembre  2010,  prot.n.DVA-2010-0027156,nonche'
nota   del   Ministero   dell'Ambiente   del   20   dicembre    2010,
prot.n.DVA-2010-0030822,citate nelle premesse al presente decreto). 
    2.Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera: 
      a.Dovra' essere attuata la fornitura di energia,sotto forma  di
calore e/o vapore,agli  altri  impianti  industriali  presenti  nella
medesima  area  industriale,per  una  potenza  pari  ad   almeno   20
MWt,ovvero in grado di evitare almeno il 50% delle emissioni  attuali
dovute agli impianti di combustione per la produzione di  calore  e/o
vapore  attualmente  in  uso.Il  relativo  piano  di  attuazione  che
comprenda l'indicazione specifica degli  impianti  esistenti  le  cui
emissioni potranno essere evitate e i relativi  accordi  sottoscritti
con  i   diversi   utilizzatori   dovra'   pervenire   al   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  prima
dell'inizio dei lavori di costruzione della centrale; 
      b.in aggiunta a  quanto  sopra  indicato,il  proponente  dovra'
impegnarsi a fornire alle amministrazioni interessate  calore,fino  a
30 MWt e con adeguate caratteristiche tecniche,ai fini dello sviluppo
di una rete urbana di teleriscaldamento nel comune di Benevento e per
uso agricolo a condizioni economiche non  meno  vantaggiose  per  gli
utilizzatori di quelle indicate nella  documentazione  sottoposta  al
Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
      c.ferme restando tutte le ulteriori misure,anche in termini  di
ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di  riduzione  del
numero di ore di esercizio su base  giornaliera,mensile  o  annua,che
potranno derivare dall'attuazione del Piano regionale di  risanamento
e   mantenimento   della    qualita'    dell'aria    della    Regione
Campania,dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi
di azoto(espressi come NO2)non superiori a  40  mg/Nm3  e  valori  di
emissione per il monossido di carbonio non superiori a  30  mg/Nm3,da
intendersi come valori massimi riferiti alla  media  oraria  per  una
concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri; 
      d.fermo restando quanto  sopra  e  fatto  salvo  quanto  verra'
prescritto in sede di Autorizzazione Integrata  Ambientale  ai  sensi
del D.Lgs.18.2.2005 n.59 in  relazione  all'adozione  delle  migliori
tecnologie disponibili finalizzate a eliminare o ridurre le emissioni
inquinanti in atmosfera,nel corso dell'esercizio,il Proponente dovra'
impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o  di  abbattimento
delle  emissioni  alle  migliori   tecnologie   che   si   renderanno
disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli  ossidi  di
azoto,anche  in  funzione  della  riduzione   della   produzione   di
particolato fine secondario; 
      e.l'impianto dovra' essere dotato di un sistema di misura delle
emissioni al camino per Ossigeno in  eccesso,NOx,e  CO,come  previsto
dal     D.M.21/12/1995;i     segnali      di      misura      saranno
elaborati,registrati,archiviati e resi disponibili anche  in  formato
elettronico alle Autorita' di  controllo  secondo  un  protocollo  da
concordare con le medesime Autorita' che preveda anche  le  modalita'
di segnalazione,ai competenti  organi  di  vigilanza,delle  eventuali
situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da
attuarsi sull'impianto in tali circostanze; 
      f.il Proponente dovra' predisporre in accordo  con  la  Regione
Campania e le strutture  competenti(ARPA  Campania)un  piano  per  il
monitoraggio periodico delle emissioni di particolato  fine  primario
prodotto dall'impianto volto  ad  assicurare  che  le  concentrazioni
effettive di tale inquinante negli effluenti si  mantengano  entro  i
valori indicati nello  Studio  di  Impatto  Ambientale  e  nelle  sue
successive  integrazioni,e,in  generale,entro  i  livelli  di  scarsa
significativita' delle emissioni dalle turbine a gas riportate  nella
Relazione dell'Istituto  per  l'Inquinamento  Atmosferico  del  C.N.R
n.396/ 2004 del 23.2.2004;qualora,nel corso  dei  monitoraggi,fossero
rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato  fine
primario   negli   effluenti    gassosi,l'    Autorita'    competente
all'Autorizzazione Integrata Ambientale valutera'  l'opportunita'  di
aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo  con
apposite  prescrizioni  volte  a  ridurre  le   emissioni   di   tale
inquinante. 
    3.Monitoraggio della qualita' dell'aria 
      a.Il Proponente,sulla base di uno specifico accordo  preventivo
da stipularsi con la Regione Campania dovra' attuare,per la parte  di
propria  competenza,un  programma  di  monitoraggio  della   qualita'
dell'aria da effettuarsi secondo i criteri  e  le  finalita'  del  DM
60/2002.Tale programma,che potra' prevedere l'istallazione  di  nuove
centraline fisse  di  monitoraggio  della  qualita'  dell'aria,dovra'
essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo  degli
ossidi di azoto e del  particolato  fine  primario  ed  eventualmente
degli inquinanti di origine secondaria(ozono)e dovra' individuare gli
oneri a carico del proponente  per  l'acquisto  della  strumentazione
tecnica  necessaria  e/o  eventuali  altri  oneri  di  gestione   del
programma; 
      b.al  fine  di  consentire  il  confronto  tra  la   situazione
precedente   e   quella   successiva   all'entrata    in    esercizio
dell'impianto,fermi restando gli accordi con la  Regione  Campania,il
programma di monitoraggio dovra' essere avviato almeno un anno  prima
del collaudo della centrale e dovra' essere esteso all'intero periodo
di attivita' dell' impianto,con le modalita'  gestionali,tecniche  ed
economiche,che verranno stabilite nell' accordo preventivo  stipulato
tra le parti;in accordo con la Regione Campania il Proponente  dovra'
inoltre effettuare un apposito studio finalizzato alla verifica dello
stato ante operam dei livelli di fondo delle polveri  sottili(PM10)in
area vasta applicando un adeguato modello  di  simulazione  su  scala
regionale; 
      c.prima dell'entrata in esercizio della centrale dovra'  essere
avviato dal Proponente un biomonitoraggio integrato avanzato in  area
vasta delle specie vegetali piu'  sensibili  agli  inquinanti  emessi
dalla centrale  attraverso  campagne  di  osservazione  che  dovranno
essere ripetute con cadenza annuale;le attivita'  di  biomonitoraggio
della qualita' dell' aria dovranno essere programmate  ed  effettuate
sulla  base  di  accordi  preventivi  con  le  competenti   Autorita'
regionali(ARPA Campania). 
    4.Monitoraggio del rumore 
      a.Il  Proponente  dovra'   effettuare,in   accordo   con   ARPA
Campania,campagne di rilevamento del  clima  acustico  ante-operam  e
post operam,con l'impianto alla massima potenza di  esercizio,con  le
modalita' ed i criteri  contenuti  nel  D.M.16.3.1998,o  in  base  ad
eventuali sopraggiunti strumenti normativi di  settore,finalizzate  a
verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M.14.11.1997,o al
rispetto   dei    limiti    di    eventuali    strumenti    normativi
sopraggiunti;qualora non dovessero essere  verificate  le  condizioni
imposte dalle suddette  normative,dovranno  essere  attuate  adeguate
misure di  contenimento  delle  emissioni  sonore,intervenendo  sulle
singole sorgenti emissive,sulle vie di  propagazione  o  direttamente
sui recettori,tenendo conto,come obiettivo progettuale,dei valori  di
qualita'  di   cui   alla   tabella   D   del   D.P.C.M.14.11.1997;la
documentazione relativa alle suddette  campagne  di  rilevamento  del
clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del
rumore ambientale dovra' essere trasmessa alle  competenti  Autorita'
locali;durante la costruzione della  centrale  il  proponente  dovra'
effettuare misure di rumore ambientale in prossimita'  dei  recettori
sensibili   e   valutare   con   le   competenti   Autorita'   locali
l'opportunita' di adottare interventi mitigativi alla sorgente  o  ai
recettori. 
    5.Interventi di mitigazione paesaggistica 
      a.La    sistemazione    a    verde    dell'area     circostante
l'impianto,dovra' avvenire secondo  la  massima  diversificazione  di
specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed
alle   caratteristiche   pedologiche   e   microecologiche    locali.
Andranno,inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti  e  la
disetaneita' ponendo a dimora individui di 5-10 anni di  eta',assieme
ad individui di taglia minore,esemplari in fitocella e semi. Ai  fini
della promozione della biodiversita' genetica e del ripristino  delle
migliori condizioni ecologiche,per gli interventi di risistemazione a
verde si fara' ricorso all' approvvigionamento del materiale genetico
ecotipico,rivolgendosi  con  priorita'  a  vivai  specializzati   che
trattino germoplasma e piante autoctone. 
      b.il Progetto Esecutivo  delle  opere  a  verde  dovra'  essere
accompagnato da uno specifico " Piano di Manutenzione delle  Opere  a
Verde"che preveda,tra  l'altro,un  monitoraggio  almeno  quinquennale
sulla efficacia della sistemazione delle aree a  verde,da  concordare
con gli uffici regionali competenti; 
      c.in fase di progettazione esecutiva  dovra'  essere  elaborato
uno  specifico  progetto  di  estetico-architettonico  dei  manufatti
edilizi e tecnologici  finalizzato  a  migliorare  l'  inserimento  e
l'accettabilita' territoriale  dell'opera  che  dovra'  tenere  conto
della qualita'  formale  delle  strutture,dei  rivestimenti  e  delle
cromie,nonche' della qualita' dell'illuminazione notturna. 
    6.Dismissione dell'impianto 
      Prima dell'entrata in esercizio  della  centrale  i  Proponenti
dovranno  presentare  al  Ministero  ambiente  e  della  tutela   del
territorio e le mare,al Ministero dei beni e le  attivita'  culturali
ed alla Regione Campania un piano di massima relativo al destino  dei
manufatti della centrale al momento della sua  futura  dismissione.In
tale piano dovranno essere indicati gli interventi  da  attuarsi  sul
sito e sui manufatti della centrale  per  ripristinare  il  sito  dal
punto di vista  territoriale  e  ambientale.In  tale  piano  dovranno
altresi' essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con  i
quali saranno realizzati gli  interventi.Il  piano  esecutivo  dovra'
essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attivita'. 
    7.Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali 
  dovranno essere ottemperate  tutte  le  prescrizioni  indicate  nel
parere  del  Ministero  per  i  beni   e   le   attivita'   culturali
n.07.08.402/2674/2005 del 21.03.2005 di seguito riportate: 
    -ai fini dell'acquisizione del parere definitivo da  parte  della
competente  Soprintendenza  archeologica  le  prospezioni  prescritte
dovranno  essere  integrate  e   completate   con   l'esecuzione   di
preliminari sondaggi geo-archeologici anche  nelle  aree  non  ancora
espropriate,dove  e'  prevista  la   realizzazione   della   centrale
termoelettrica  e  della   sottostazione   elettrica,onde   procedere
successivamente ad indagini archeologiche mirate; 
    -in fase di progettazione esecutiva,dovra' essere preliminarmente
predisposto  il  progetto  esecutivo  del  parco  fluviale   di   cui
all'"elaborato  12-22"delle  integrazioni  al   S.I.A.da   sottoporre
all'approvazione  della  competente   Soprintendenza   per   i   Beni
Architettonici e del Paesaggio; 
    -gli  interventi  previsti  dal"Piano  per  il  Recupero   e   la
Valorizzazione  dell'area  archeologica  Ponte   Valentino"(elaborato
12-22"delle  integrazioni  al   S.I.A.),e   quelli   di   mitigazione
ambientale dovranno essere realizzati contestualmente ai lavori della
Centrale in modo da beneficiare dei relativi vantaggi gia' dalle fasi
iniziali della trasformazione; 
    -per quanto attiene al potenziamento della linea 380 kV Benevento
II-Foggia  in  variante  all'attuale   tracciato,l'ubicazione   della
sottostazione ed il tracciato del cavidotto di  collegamento,dovranno
rispettare    le    previsioni    della     soluzione     progettuale
denominata"soluzione A"dell'"Alternativa  gennaio  2004"(punto  3.3.2
del S.I.A.); 
    -dovranno essere attuate tutte le misure di ripristino ambientale
previste al punto 4.7.3 del S.I.A. 
    8.Prescrizioni della Regione Campania 
      dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni  poste  dalla
Regione Campania con  Decreto  assessorile  n.668  del  21.12.2005  e
quella indicata nel verbale n.131 del  08.11.2007  della  Commissione
VIA regionale di seguito riportate: 
      -adottare per la conduzione del cantiere e per l'intera  durata
dei lavori le norme EMAS; 
      -validare  i  modelli  per  la   previsione   dell'inquinamento
atmosferico con misure in quota; 
      -di  concerto  con  l'ARPAC  adottare  manuali   per   gestione
ambientale del cantiere e della gestione dell'impianto da trasmettere
alla Commissione Tecnico Istruttoria  per  la  V.I.A.  della  Regione
Campania prima dell'inizio dei lavori; 
      -definire i quantitativi e le caratteristiche dei materiali  di
scavo,il piano di deposito temporaneo e  di  smaltimento,individuando
le aree di stoccaggio definitivo,la relativa trasportistica da e  per
le cave e i siti  di  discarica  per  lo  smaltimento  di  quelli  in
esubero;prevedere le modalita' di conservazione della coltre vegetale
nel caso se ne preveda il riutilizzo; 
      -affidare  all'ARPAC  la   verifica   dell'ottemperanza   delle
suddette  prescrizioni  e  trasmettere   alla   Commissione   Tecnico
Istruttoria  per  la  V.I.A.della  Regione  Campania   la   relazione
conclusiva  all'avvenuto   avviamento   dell'impianto-dovra'   essere
effettuato  uno  studio  di  ricaduta  degli  inquinanti,al  fine  di
verificare il sussistere del rischio della che la centrale comporti a
scala locale una crescita di concentrazione degli inquinanti tale  da
vanificare la riduzione  delle  emissioni  in  essere  come  valutata
dal"Piano Regionale di Risanamento della Qualita' dell'Aria". 
  Le prescrizioni di  cui  ai  punti  n.2  a)e  n.6  dovranno  essere
sottoposte  a  verifica  di  ottemperanza  da  parte  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.Alla  verifica
dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto 7 provvedera' il
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,dandone  comunicazione
al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  La  Regione  Campania,dove  necessario  con   l'ausilio   dell'ARPA
Campania,provvedera' alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni
di cui al punto 8 e,dove non  diversamente  indicato,a  tutte  quelle
sopra  indicate,dandone  comunicazione  degli  esiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    -Prescrizioni formulate dal  Comando  in  Capo  del  Dipartimento
Militare  Marittimo  dello  Jonio  e  del   Canale   d'Otranto-uffiio
Infrastrutture e Demanio Sez.Demanio-taranto e contenute  nella  nota
n.041453/UI_DEM/2009 del 1°ottobre 2009(allegato  n.3  del  resoconto
verbale della riunione del 16 dicembre 2009): 
      La  Luminosa  S.r.l.e'  tenuta  al  rispetto,se  e  per  quanto
applicabile,della normativa in  vigore  per  l'identificazione  degli
ostacoli,connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a
sviluppo sia verticale che orizzontale,a  tutela  del  volo  a  bassa
quota. 
    -Prescrizioni  formulate  dal  Ministero  dell'Interno  con  nota
n.DCPREV.A4.7811 del 15  luglio  2009  e  contenute  nella  nota  del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento n.779/8 del  19
febbraio  2004(allegata  alla  nota   del   5   agosto   2009,prot.n.
0091978,con cui e' stato trasmesso il resoconto  verbale  provvisorio
della riunione del 15 luglio 2009): 
      -la  Luminosa   S.r.l.dovra'   richiedere   il   rilascio   del
certificato di prevenzione incendi, con esame preventivo del progetto
e visita di sopralluogo,secondo le procedure dettate dal DPR  n.37/98
e D.M.I.4.5.98; 
      -per la rete di trasporto del gas naturale dal metanodotto SNAM
fino ai centri di  utilizzazione  interni  alla  centrale,considerato
l'esistenza di parallelismi e  anche  attraversamenti  con  la  linea
ferroviaria BN-FG,si dovra' far riferimento sia  alla  normativa  del
D.M.24.11.84 che a quella speciale del Ministero dei Trasporti. 
    -Prescrizioni formulate da RFI-Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A.e
contenute       nella        nota        del        9        dicembre
2009,prot.RFI-DPR-DTP_NA.IN\A0011\P\2009\0000915(allegata          al
resoconto verbale del 16 dicembre 2009,all.n.5) 
      La Luminosa S.r.l e' tenuta ad acquisire le  autorizzazioni  di
cui   ai   punti    indicati    nella    nota    del    9    dicembre
2009,prot.RFI-DPR-DTP_NA.IN\A0011\P\2009\0000915. 
    -Prescrizioni  formulate  dall'Autorita'  di  Bacino  dei   Fiumi
liri-Garigliano e Volturno  e  contenute  nella  nota  del  9  luglio
2004,prot.n.4634 
      La Luminosa S.r.l e' tenuta al rispetto  delle  indicazioni  di
cui alla nota del 9 luglio 2004,prot.n.4634. 
    -Prescrizioni   formulate   dal    Ministero    dello    Sviluppo
Economico-Dipartimento  per   l'   energia-Direzione   generale   per
l'energia nucleare,le energie rinnovabili e l'efficienza energetica: 
      1.La Luminosa S.r.l.e' tenuta a dare comunicazione al Ministero
dello   Sviluppo   Economico-Dipartimento   per   l'energia-Direzione
generale per l'energia nucleare,le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base
del  quale   sara'   emesso   l'ordine   per   la   fornitura   degli
impianti,presso  gli  uffici  comunali  competenti  in   materia   di
edilizia; 
      2.La Luminosa S.r.l.e' tenuta a comunicare al  Ministero  dello
Sviluppo Economico-Dipartimento per l'energia-Direzione generale  per
l'energia nucleare,le energie rinnovabili e  l'efficienza  energetica
il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,ai  sensi  delle
norme vigenti,della conformita' delle opere  realizzate  al  progetto
definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1. 

                        Il Direttore Generale 
                       Dott.Ssa Rosaria Romano 

 
T11ADE1912
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.