TAR LOMBARDIA
Sezione III
Milano

(GU Parte Seconda n.30 del 15-3-2011)

 
RG. n. 3080/10 - Ord. n. 373 del 28 febbraio 2011 - C.C. 16/02/2011 -
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso depositato in data 22  dicembre  2010  ENEL  PRODUZIONE
S.P.A. (C.F. - P.I. 05617841001), Societa' con unico socio sottoposta
a Direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in  Roma,  Viale
Regina Margherita n. 125, in persona dell'Avv. Eugenio Vaccari, nella
sua qualita' di procuratore e legale rappresentante  della  Societa',
rappresentata  e  difesa  dagli  Avv.ti  Manuela   Muscardini   (C.F.
MSCMNL54L46B615Y) e Prof. Guido Greco (GRCGDU46S18C351B),  presso  lo
studio dei quali in Milano, Piazzale Lavater n. 5,  e'  elettivamente
domiciliata, giusta procura a margine  del  ricorso,  ha  chiesto  al
T.A.R.  Lombardia,  Milano,  l'annullamento  in  parte  qua,   previa
sospensiva, della delibera dell'Autorita' per l'Energia  Elettrica  e
il  Gas  6  ottobre  2010  n.  166,  pubblicata  nel  sito   internet
dell'Autorita' in data 12 ottobre 2010, che ha modificato  l'allegato
A  della  delibera  27  marzo  2004  n.  48  in  tema  di  "ulteriore
corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di  capacita'
produttiva", nonche'  di  ogni  altro  atto  presupposto  connesso  e
conseguenziale.  Si  formulavano  i  seguenti  motivi   di   diritto:
I.Violazione del  principio  del  contraddittorio.  Violazione  della
disciplina  della  partecipazione  ai  procedimenti  di   regolazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (delibera 30  ottobre
2009, n.46), perche' l'Autorita' non ha preso  in  considerazione  le
osservazioni presentate  dalla  ricorrente  ed  ha  introdotto  nella
delibera impugnata criteri e coefficienti, che  non  comparivano  nel
documento per la consultazione; II.Violazione dell'art. 1, co 1 della
legge n. 481/1995.  Violazione  dell'art.  1,  co  3  del  d.lgs.  n.
379/2003. Violazione dell'art. 11, co 1  delle  preleggi  del  codice
civile, perche' la delibera impugnata ha modificato il  regime  della
remunerazione ad anno solare  pressoche'  concluso  e  con  efficacia
risalente al primo gennaio 2010; III. Violazione degli artt.  1  e  5
del D.Lgs. 379/2003. Violazione dell'art.  1  della  legge  481/1995.
Eccesso di potere per discriminazione e sviamento della causa tipica.
Violazione dell'art. 3 paragrafo 1 e 2 della Direttiva CE  26  giugno
2003 n. 54 e della Direttiva CE 13 luglio  2009  n.  72,  perche'  la
delibera impugnata ha impostato il criterio di remunerazione non gia'
sulla singola unita' produttiva, ma  sul  singolo  produttore,  cosi'
operando discriminazioni tra produttori pur  titolari  di  unita'  di
produzione ammesse al meccanismo  di  remunerazione,  con  violazione
della lettera e della ratio delle norme citate. A seguito della  c.c.
16 febbraio 2011, il T.A.R., con ord. n. 373 del 28 febbraio 2011, ha
disposto   l'integrazione   del   contraddittorio   "ordinando   alla
ricorrente di notificare, eventualmente anche per mezzo  di  pubblici
proclami", copia del ricorso  introduttivo  ai  soggetti  interessati
dall'atto impugnato. A tale fine, in data 28/02/2011 l'Autorita'  per
l'Energia Elettrica e il Gas ha depositato, su  ordine  del  giudice,
l'elenco delle societa' nei confronti  delle  quali  ENEL  PRODUZIONE
S.P.A procede oggi alla notificazione per pubblici proclami ai  sensi
degli artt. 39 c.  2  e  49  c.  3  c.p.a.  e  art.  150  c.p.c..  In
particolare, si tratta delle seguenti imprese:  AZIENDA  AGRICOLA  DE
BIASI; A.E. KALMTAL; A2A ENERGIA SPA; A2A TRADING SRL; ABENERGIE SRL;
ACAM CLIENTI SPA; ACCIAIERIA ARVEDI SPA; ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'
S.P.A.;  ACEAELECTRABEL  TRADING  SPA;   ACQUIRENTE   UNICO   S.P.A.;
ACSM-AGAM SPA; ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS  SPA;  AET  ITALIA  SRL;
AGSM ENERGIA SRL; ALFANO ENERGIA SRL; ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA;  AMGA
ENERGIA E SERVIZI SRL; ASSOUTILITY S.R.L.; ASTEA ENERGIA SRL; AZIENDA
ENERGETICA  TRADING  SRL;  AZIENDA  ENERGETICA  S.P.A-ETSCHWERKE  AG;
BLUENERGY GROUP SPA; BP  ITALIA  SPA;  BURGO  ENERGIA  SRL;  C.U.R.A.
CONSORZIO UTILITIES RAVENNA SCRL;  C.V.A.  TRADING  S.R.L.;  CARTIERE
ERMOLLI SPA; CENTOMILACANDELE  S.C.P.A.;  CLEANPOWER  SCRL;  CONSORZI
ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI S.C.A R.L.; CONSORZIO APUANIA ENERGIA;
CONSORZIO ENERGIE RINNOVABILI SCARL; CONSORZIO TOSCANA  ENERGIA  SPA;
COOPERATIVA DI ENERGIA MULES; DSE SRL; DUFERCO ENERGIA  S.P.A.;  E.ON
ENERGIA S.P.A;  E.ON  ENERGY  TRADING  SPA;  EDELWEISS  ENERGIA  SPA;
EDELWEISS SERVIZI ENERGETICI S.R.L.; EDISON ENERGIA S.P.A.;  EDIPOWER
SPA; EDISON TRADING  SPA;  EGEA  COMMERCIALE  SRL;  EGL  ITALIA  SPA;
ELECTRA ITALIA S.P.A.; ELECTRADE S.R.L.; ELETTROGAS SPA; ELETTROGREEN
SRL; EMMECIDUE SRL; EN.E.R TRADING SPA; ENECO TRADE SRL; ENEL ENERGIA
SPA; ENEL PRODUZIONE S.P.A.; ENEL TRADE SPA;  ENERGETIC  SOURCE  SPA;
ENERGHE SPA; ENERGRID SPA; ENERGY  .DIS  GMBH  SRL;  ENERGYLlFE  SRL;
ENERXENIA  SPA;  ENI  SPA;  ENIPOWER  MANTOVA  SPA;   ENIPOWER   SPA;
ENISERVIZI SPA; EPIU' SPA; ERG SPA; ERGOSUD SPA; ESPERIA SRL;  ESSENT
ENERGY TRADING B.V.; ESTENERGY SPA; EXERGIA  SPA;  GALA  SPA;  GASCOM
SPA;  GELSIA  SRL;  GELSIA  ENERGIA   SRL;   GEN-I   MILANO   S.R.L.;
GENOSSENSCHAFT E-WERK RIDNAUN; GEOENERGIE SPA; GREEN NETWORK  S.P.A.;
GREEN NETWORK SUD S.r.l.; HB TRADING SPA; HELIOS  S.R.L.;  HERA  COMM
SRL;  IDROELETTRICA  SCRL;  IDROENERGIA  SCRL;  IREN   MERCATO   SPA;
ITALCOGIM ENERGIE SPA; ITALGEN SPA; LINEA PIU' SPA; MALPENSA  ENERGIA
SPA; METAENERGIA SPA; MODULA S.R.L.;  MULTIUTILlTY  SPA;  NIGGELER  &
KUPFER ENERGIA SRL; NUOVE CARTIERE DI TIVOLI  S.R.L.;  OMNIA  ENERGIA
SRL; ONDA SRL; OTTANA ENERGIA SPA;  PANDORA  S.P.A.;  REPOWER  ITALIA
SPA; REPOWER VENDITA ITALIA SPA; RETE  FERROVIARIA  ITALIANA  S.P.A.;
ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZIONI; SEL SPA; SELTRADE SPA; SERVIZI
UNINDUSTRIA MULTIUTILITIES SRL; SERTUBI SPA; SET SPA; SMIENERGIA SPA;
SOCIETA' COOPERATIVA AZIENDA  ELETTRICA  STELVIO;  SOCIETA'  ENIPOWER
FERRARA SRL - S.E.F. SRL; SOLVAY CHIMICA ITALIA  SPA;  SORGENIA  SPA;
SPIENERGY SRL; TEI SPA; TELENERGIA SRL; TIRRENO POWER S.P.A.;  TRENTA
SPA; UTILITA' SPA; VERBUND AG;  VERITAS  ENERGIA  SRL;  VIVIGAS  SPA;
WORLDENERGY ITALIA S.R.L.; YOUTRADE SPA. Nella  menzionata  ordinanza
il giudice ha, altresi', fissato l'udienza di merito per il giorno 13
ottobre 2011. 

                       Avv. Prof. Guido Greco 
                       Avv. Manuela Muscardini 

 
T11ABA2934
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