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Errata corrige
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RG. n. 3080/10 - Ord. n. 373 del 28 febbraio 2011 - C.C. 16/02/2011 - Notifica per pubblici proclami Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2010 ENEL PRODUZIONE S.P.A. (C.F. - P.I. 05617841001), Societa' con unico socio sottoposta a Direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona dell'Avv. Eugenio Vaccari, nella sua qualita' di procuratore e legale rappresentante della Societa', rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Muscardini (C.F. MSCMNL54L46B615Y) e Prof. Guido Greco (GRCGDU46S18C351B), presso lo studio dei quali in Milano, Piazzale Lavater n. 5, e' elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso, ha chiesto al T.A.R. Lombardia, Milano, l'annullamento in parte qua, previa sospensiva, della delibera dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas 6 ottobre 2010 n. 166, pubblicata nel sito internet dell'Autorita' in data 12 ottobre 2010, che ha modificato l'allegato A della delibera 27 marzo 2004 n. 48 in tema di "ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva", nonche' di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale. Si formulavano i seguenti motivi di diritto: I.Violazione del principio del contraddittorio. Violazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (delibera 30 ottobre 2009, n.46), perche' l'Autorita' non ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente ed ha introdotto nella delibera impugnata criteri e coefficienti, che non comparivano nel documento per la consultazione; II.Violazione dell'art. 1, co 1 della legge n. 481/1995. Violazione dell'art. 1, co 3 del d.lgs. n. 379/2003. Violazione dell'art. 11, co 1 delle preleggi del codice civile, perche' la delibera impugnata ha modificato il regime della remunerazione ad anno solare pressoche' concluso e con efficacia risalente al primo gennaio 2010; III. Violazione degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. 379/2003. Violazione dell'art. 1 della legge 481/1995. Eccesso di potere per discriminazione e sviamento della causa tipica. Violazione dell'art. 3 paragrafo 1 e 2 della Direttiva CE 26 giugno 2003 n. 54 e della Direttiva CE 13 luglio 2009 n. 72, perche' la delibera impugnata ha impostato il criterio di remunerazione non gia' sulla singola unita' produttiva, ma sul singolo produttore, cosi' operando discriminazioni tra produttori pur titolari di unita' di produzione ammesse al meccanismo di remunerazione, con violazione della lettera e della ratio delle norme citate. A seguito della c.c. 16 febbraio 2011, il T.A.R., con ord. n. 373 del 28 febbraio 2011, ha disposto l'integrazione del contraddittorio "ordinando alla ricorrente di notificare, eventualmente anche per mezzo di pubblici proclami", copia del ricorso introduttivo ai soggetti interessati dall'atto impugnato. A tale fine, in data 28/02/2011 l'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas ha depositato, su ordine del giudice, l'elenco delle societa' nei confronti delle quali ENEL PRODUZIONE S.P.A procede oggi alla notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 39 c. 2 e 49 c. 3 c.p.a. e art. 150 c.p.c.. In particolare, si tratta delle seguenti imprese: AZIENDA AGRICOLA DE BIASI; A.E. KALMTAL; A2A ENERGIA SPA; A2A TRADING SRL; ABENERGIE SRL; ACAM CLIENTI SPA; ACCIAIERIA ARVEDI SPA; ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.; ACEAELECTRABEL TRADING SPA; ACQUIRENTE UNICO S.P.A.; ACSM-AGAM SPA; ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA; AET ITALIA SRL; AGSM ENERGIA SRL; ALFANO ENERGIA SRL; ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA; AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL; ASSOUTILITY S.R.L.; ASTEA ENERGIA SRL; AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL; AZIENDA ENERGETICA S.P.A-ETSCHWERKE AG; BLUENERGY GROUP SPA; BP ITALIA SPA; BURGO ENERGIA SRL; C.U.R.A. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA SCRL; C.V.A. TRADING S.R.L.; CARTIERE ERMOLLI SPA; CENTOMILACANDELE S.C.P.A.; CLEANPOWER SCRL; CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI S.C.A R.L.; CONSORZIO APUANIA ENERGIA; CONSORZIO ENERGIE RINNOVABILI SCARL; CONSORZIO TOSCANA ENERGIA SPA; COOPERATIVA DI ENERGIA MULES; DSE SRL; DUFERCO ENERGIA S.P.A.; E.ON ENERGIA S.P.A; E.ON ENERGY TRADING SPA; EDELWEISS ENERGIA SPA; EDELWEISS SERVIZI ENERGETICI S.R.L.; EDISON ENERGIA S.P.A.; EDIPOWER SPA; EDISON TRADING SPA; EGEA COMMERCIALE SRL; EGL ITALIA SPA; ELECTRA ITALIA S.P.A.; ELECTRADE S.R.L.; ELETTROGAS SPA; ELETTROGREEN SRL; EMMECIDUE SRL; EN.E.R TRADING SPA; ENECO TRADE SRL; ENEL ENERGIA SPA; ENEL PRODUZIONE S.P.A.; ENEL TRADE SPA; ENERGETIC SOURCE SPA; ENERGHE SPA; ENERGRID SPA; ENERGY .DIS GMBH SRL; ENERGYLlFE SRL; ENERXENIA SPA; ENI SPA; ENIPOWER MANTOVA SPA; ENIPOWER SPA; ENISERVIZI SPA; EPIU' SPA; ERG SPA; ERGOSUD SPA; ESPERIA SRL; ESSENT ENERGY TRADING B.V.; ESTENERGY SPA; EXERGIA SPA; GALA SPA; GASCOM SPA; GELSIA SRL; GELSIA ENERGIA SRL; GEN-I MILANO S.R.L.; GENOSSENSCHAFT E-WERK RIDNAUN; GEOENERGIE SPA; GREEN NETWORK S.P.A.; GREEN NETWORK SUD S.r.l.; HB TRADING SPA; HELIOS S.R.L.; HERA COMM SRL; IDROELETTRICA SCRL; IDROENERGIA SCRL; IREN MERCATO SPA; ITALCOGIM ENERGIE SPA; ITALGEN SPA; LINEA PIU' SPA; MALPENSA ENERGIA SPA; METAENERGIA SPA; MODULA S.R.L.; MULTIUTILlTY SPA; NIGGELER & KUPFER ENERGIA SRL; NUOVE CARTIERE DI TIVOLI S.R.L.; OMNIA ENERGIA SRL; ONDA SRL; OTTANA ENERGIA SPA; PANDORA S.P.A.; REPOWER ITALIA SPA; REPOWER VENDITA ITALIA SPA; RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.; ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS. PER AZIONI; SEL SPA; SELTRADE SPA; SERVIZI UNINDUSTRIA MULTIUTILITIES SRL; SERTUBI SPA; SET SPA; SMIENERGIA SPA; SOCIETA' COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA STELVIO; SOCIETA' ENIPOWER FERRARA SRL - S.E.F. SRL; SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA; SORGENIA SPA; SPIENERGY SRL; TEI SPA; TELENERGIA SRL; TIRRENO POWER S.P.A.; TRENTA SPA; UTILITA' SPA; VERBUND AG; VERITAS ENERGIA SRL; VIVIGAS SPA; WORLDENERGY ITALIA S.R.L.; YOUTRADE SPA. Nella menzionata ordinanza il giudice ha, altresi', fissato l'udienza di merito per il giorno 13 ottobre 2011. Avv. Prof. Guido Greco Avv. Manuela Muscardini T11ABA2934