PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.30 del 15-3-2011)

Prot. n. 4541/2011/14-2/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 70914/11 datata 26 gennaio 2011, con la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i  sotto  indicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente  il  giorno  25  gennaio  2011,  a  causa  di
un'assemblea del personale, ed ha  chiesto  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque  giorni
successivi: 
    Osmannoro,  Calenzano,  Campi   Bisenzio,   Impruneta,   Cerbaia,
Casellina, Settimello, Lastra a Signa, San Piero a Ponti,  Scandicci,
Scandicci Ag. 2, Scandicci Ag. 3, Vingone,  Sesto  Fiorentino,  Sesto
Fiorentino Ag. 1, Sesto Fiorentino Ag. 3, Sesto Fiorentino -  Padule,
Signa; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,  il
giorno 25 gennaio 2011; pertanto i  termini  legali  e  convenzionali
sono prorogati in favore delle suindicate  Filiali  di  15  giorni  a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data  di  cui
sopra. 
 
    Firenze, 1° marzo 2011 

                            Il prefetto: 
                               Padoin 

 
TC11ABP2826 (Gratuito)
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