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Errata corrige
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Ricorso ex art. 143 L. Fallim. MOTTINO Giovanni, nato a Lignana (VC) il 02/01/1933, residente in (13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod. Fisc. MTT GNN 33A02 E583I; MARO Pierina, nata a Vercelli (VC) il 18/06/1930, residente in (13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod. Fisc. MRA PRN 30H58 L750Y, MOTTINO Vittorina, nata a Vercelli il 10/12/1962, residente in (13900) Biella, Via N. Sauro n. 5, Cod. Fisc. MTT VTR 62T50 L750S; MOTTINO Feliciano, nato a Vercelli (VC) il 11/05/1971, residente in (13100) Vercelli, Via Leblis n. 3, Cod. Fisc. MTT FCN 71E11 L750G; tutti rappresentati e difesi, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Francesco Pollini (Cod. Fisc. PLL FNC 63P10 F754A), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Vercelli, Via Monte di Pieta' n. 28, ove ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax: 0161.255.567, PREMESSO 1) che codesto Tribunale ha emesso in data 28/07/2010 decreto di chiusura del Fallimento n. 48/94 della Riseria Mottino Fratelli di Mottino Giovanni ed eredi di Mottino Francesco S.n.c. e degli esponenti, soci illimitatamente responsabili, dichiarato con sentenza del 21/12/1994 depositata il 22/12/1994; 2) che durante l'intera procedura i ricorrenti hanno sempre collaborato con gli organi della stessa fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo; 3) che si sono sempre adoperati per il proficuo svolgimento delle operazioni; 4) che non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 5) che non hanno mai violato le disposizioni di cui all'art. 48 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in materia di corrispondenza ricevuta; 6) che non hanno in precedenza beneficiato di altra esdebitazione; 7) che non hanno distratto l'attivo o esposto passivita' inesistenti, ne' hanno cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 8) che non sono stati condannati per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa ne' e' in corso nei loro confronti alcun procedimento penale; 9) che i creditori concorsuali sia pure in parte sono stati soddisfatti, come risulta dal piano di riparto finale (doc. 2); 10) che, pertanto, ricorrendo tutti i presupposti di legge, gli esponenti intendono chiedere il decreto di esdebitazione con esclusione degli obblighi di cui all'art. 142, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Tutto cio' premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO che codesto On.le Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 143 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sentito il Curatore e il Comitato dei creditori, dichiarare, con decreto, inesigibili nei confronti degli esponenti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Si produce: 1) provvedimento del Tribunale di Vercelli ex art. 118 L.F. di chiusura del provvedimento fallimentare; 2) piano di riparto finale. Vercelli, li' 15 febbraio 2011 (Avv. Francesco Pollini) N. 137/2011 Reg. P.c.c. TRIBUNALE DI VERCELLI - Ufficio Fallimenti Il Giudice Relatore, letto il ricorso presentato da MOTTINO GIOVANNI, MOTTINO FELICIANO, MOTTINO VITTORINA, MARO PIERINA diretto ad ottenere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 e ss. L. Fall; Visto l'art. 143 L. Fall; Vista la sentenza della Corte Costituzionale 30 maggio 2008 n. 181, che ha dichiarato l'illegittimita' processuale dell'art. 143 l. fall., nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confornti dei medesimi creditori, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio; FISSA Udienza in camera di consiglio davanti a se' alli 11 maggio 2011 ore 12,00; MANDA Al ricorrente per la notifica, ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., del ricorso e del presente decreto ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti entro il termine del 15 aprile 2011; MANDA La Cancelleria per la comunicazione del ricorso e del presente decreto al Curatore, affinche' provveda ad esprimere il proprio parere sull'istanza e ad acquisire il parere del comitato dei creditori, entro il 15 aprile 2011. Vercelli, 11 marzo 2011 (Dott.ssa Marcella Bosco) (Omissis) Il Giudice, letta l'istanza che precede, FISSA udienza avanti a se' al 14.07.2011 ore 13 con termine per la notifica ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti entro il 30.06.2011. Si comunichi. Vercelli, 24.03.2011 avv. Francesco Pollini T11ABA7846