TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Fallimentare

(GU Parte Seconda n.59 del 24-5-2011)

 
                   Ricorso ex art. 143 L. Fallim. 
 

  MOTTINO Giovanni, nato a Lignana (VC) il 02/01/1933,  residente  in
(13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod.  Fisc.  MTT  GNN  33A02
E583I; MARO Pierina, nata a Vercelli (VC) il 18/06/1930, residente in
(13030) Lignana (VC), Via Ronsecco n. 2, Cod.  Fisc.  MRA  PRN  30H58
L750Y, MOTTINO Vittorina, nata a Vercelli il 10/12/1962, residente in
(13900) Biella, Via N. Sauro n. 5, Cod. Fisc. MTT  VTR  62T50  L750S;
MOTTINO Feliciano, nato a Vercelli (VC) il 11/05/1971,  residente  in
(13100) Vercelli, Via Leblis n. 3, Cod. Fisc. MTT  FCN  71E11  L750G;
tutti rappresentati e difesi, per delega a margine del presente atto,
dall'Avv. Francesco Pollini (Cod. Fisc. PLL FNC 63P10 F754A),  presso
lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in  Vercelli,  Via
Monte di Pieta' n. 28, ove ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
176  c.p.c.,  dichiarano  di  voler  ricevere  le   comunicazioni   e
notificazioni  nel  corso  del  procedimento  al   numero   di   fax:
0161.255.567, PREMESSO 1) che codesto Tribunale  ha  emesso  in  data
28/07/2010 decreto di chiusura del Fallimento n. 48/94 della  Riseria
Mottino Fratelli di Mottino Giovanni ed eredi  di  Mottino  Francesco
S.n.c.  e  degli  esponenti,   soci   illimitatamente   responsabili,
dichiarato con sentenza del 21/12/1994 depositata il  22/12/1994;  2)
che durante l'intera procedura i ricorrenti hanno sempre  collaborato
con gli organi della stessa  fornendo  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione utile all'accertamento del passivo;  3)  che  si  sono
sempre adoperati per il proficuo svolgimento delle operazioni; 4) che
non hanno in alcun  modo  ritardato  o  contribuito  a  ritardare  lo
svolgimento  della  procedura;  5)  che  non  hanno  mai  violato  le
disposizioni di cui all'art. 48 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in materia
di  corrispondenza  ricevuta;  6)  che  non   hanno   in   precedenza
beneficiato di  altra  esdebitazione;  7)  che  non  hanno  distratto
l'attivo o esposto passivita'  inesistenti,  ne'  hanno  cagionato  o
aggravato   il   dissesto   rendendo   gravemente   difficoltosa   la
ricostruzione del patrimonio e del movimento  degli  affari  o  fatto
ricorso abusivo al credito; 8) che  non  sono  stati  condannati  per
bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica,
l'industria o il commercio e altri delitti  compiuti  in  connessione
con l'esercizio dell'attivita' d'impresa ne' e'  in  corso  nei  loro
confronti alcun procedimento penale; 9) che i  creditori  concorsuali
sia pure in parte sono stati soddisfatti, come risulta dal  piano  di
riparto finale (doc.  2);  10)  che,  pertanto,  ricorrendo  tutti  i
presupposti di legge, gli esponenti intendono chiedere il decreto  di
esdebitazione con esclusione degli  obblighi  di  cui  all'art.  142,
comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
  Tutto cio' premesso,  i  ricorrenti,  come  sopra  rappresentati  e
difesi,  CHIEDONO  che  codesto  On.le  Tribunale  voglia,  ai  sensi
dell'art. 143 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sentito il  Curatore  e  il
Comitato dei creditori,  dichiarare,  con  decreto,  inesigibili  nei
confronti  degli  esponenti  i  debiti  concorsuali  non  soddisfatti
integralmente. Si produce: 1) provvedimento del Tribunale di Vercelli
ex art. 118 L.F. di chiusura del provvedimento fallimentare; 2) piano
di riparto finale. Vercelli, li' 15  febbraio  2011  (Avv.  Francesco
Pollini) 
N. 137/2011 Reg. P.c.c. 
 
             TRIBUNALE DI VERCELLI - Ufficio Fallimenti 
 
  Il  Giudice  Relatore,  letto  il  ricorso  presentato  da  MOTTINO
GIOVANNI, MOTTINO FELICIANO, MOTTINO VITTORINA, MARO PIERINA  diretto
ad ottenere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 142  e  ss.  L.  Fall;
Visto  l'art.  143  L.  Fall;   Vista   la   sentenza   della   Corte
Costituzionale  30  maggio   2008   n.   181,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' processuale dell'art. 143 l. fall., nella  parte  in
cui, in caso di procedimento di esdebitazione  attivato,  ad  istanza
del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto
di chiusura del fallimento, non prevede  notificazione,  a  cura  del
ricorrente e nelle forme previste dagli  artt.  137  e  seguenti  del
codice  di   procedura   civile,   ai   creditori   concorrenti   non
integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il  debitore  chiede
di essere ammesso al beneficio della liberazione dai  debiti  residui
nei confornti dei medesimi creditori, nonche' del decreto  col  quale
il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio; 
  FISSA Udienza in camera di consiglio davanti a se' alli  11  maggio
2011 ore 12,00; 
  MANDA Al ricorrente per la notifica, ai sensi  degli  artt.  137  e
segg. c.p.c.,  del  ricorso  e  del  presente  decreto  ai  creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti entro  il  termine  del  15
aprile 2011; 
  MANDA La  Cancelleria  per  la  comunicazione  del  ricorso  e  del
presente decreto al Curatore,  affinche'  provveda  ad  esprimere  il
proprio parere sull'istanza e ad acquisire il parere del comitato dei
creditori, entro il 15 aprile 2011. Vercelli, 11 marzo 2011 (Dott.ssa
Marcella Bosco) 
  (Omissis) 
  Il Giudice, letta l'istanza che precede, FISSA udienza avanti a se'
al 14.07.2011 ore  13  con  termine  per  la  notifica  ai  creditori
concorrenti non integralmente soddisfatti  entro  il  30.06.2011.  Si
comunichi. 
    Vercelli, 24.03.2011 

                       avv. Francesco Pollini 

 
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