TRIBUNALE DI ROSSANO

(GU Parte Seconda n.62 del 31-5-2011)

 
                          Atto di citazione 
 

  Enetel srl, in p.l.r.p.t. Chiara Argentino, con sede in  Corigliano
Calabro alla via F. Sciacca, 13,  contro  Fusaro  Natale  di  Orazio,
commerciante,  Battaglia  Giuseppe  di  Francesco,  geometra,   Nigro
Antonio, Premesso 
    1- che l'Enetel srl e' proprietaria di  beni  immobili  siti  nel
comune di Corigliano Calabro alla c.da Carmine: omissis 
    6-  che  il  sig.  Iacino  Salvatore  ha  utilizzato  dagli  anni
sessanta, ininterrottamente, palesemente ed indisturbato gli immobili
sopracitati che formavano e formano  un  corpo  unico  (catastalmente
individuati al foglio 109 part.lle 10, 61, 65, 76 e 91  dell'agro  di
Corigliano Calabro) per l'allevamento  di  animali  bovini,  caprini,
ovini e pollame, nonche' per la vendita al  dettaglio  degli  stessi;
omissis 
    10- che l'Enetel possiede, in forza dell'accessione del possesso,
ininterrottamente, palesemente ed indisturbatamente gli  immobili  in
parola da oltre vent'anni; 
  tutto  cio'  premesso  l'Enetel  srl,  in  p.l.r.p.t.,  come  sopra
rappresentata e difesa, Cita 
  Fusaro  Natale  di  Orazio,  commerciante,  Battaglia  Giuseppe  di
Francesco, geometra, Nigro Antonio,  a  comparire  davanti  all'On.le
Tribunale di Rossano, G.I. designando, all'udienza del  4  /11  /2011
alle ore 9 e ss.,  locali  soliti,  per  ivi  sentire  accogliere  le
seguenti conclusioni: omissis 
    a) accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale da
parte dell'Enetel srl dei beni immobili siti  in  Corigliano  Calabro
alla c.da  Carmine,  catastalmente  individuati  al  catasto  terreni
dell'agro di Corigliano Calabro al foglio 109 particelle 10, 61 e 65,
76 e 91; 
    b)  autorizzare  la  trascrizione  delle   sentenza   presso   la
Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di   Cosenza   in   favore
dell'Enetel srl; 
    c) autorizzare  la  voltura  in  favore  dell'Enetel  srl  presso
l'Agenzia per il Territorio di Cosenza. 
  Invita i convenuti a costituirsi in giudizio nel termine  di  venti
giorni prima dalla  fissata  udienza  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 166 c.p.c. con avvertimento che in difetto sara' dichiarata
la di loro  contumacia  -  omissis-  la  costituzione  fuori  termine
comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167  c.p.c.  per  cui
non potranno proporre domanda riconvenzionale, chiamare un  terzo  in
causa, indicare mezzi di  prova,  formulare  conclusioni  o  produrre
documenti. Omissis 
    Corigliano Calabro, 30.03.2011 

                       avv. Alfonso C. Petrone 

 
T11ABA8135
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