Ricorso R.G. 5421/2010 Ricorre la sig.ra De Vincenzi Melania nata a Erice (TP) il 10/03/1985 c.f.: DVNMLN98C50D423I, rapp. Avv. Pasquale Di Fruscio Contro: Ministero dell'Interno per l'annullamento del Decreto del Direttore generale Dip.P.S. del 12/02/2010 con il quale la ricorrente e' stata esclusa dal concorso per il reclutamento di 905 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma breve prefissata per la violazione dell'art. 2 co. 4 del bando di concorso laddove prevede che "i candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali di altre forze di polizia, pena l'esclusione dal concorso". PREMESSO CHE Con ordinanza nr. 4793/2011 il Collegio della Sezione I^ter del TAR Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici proclami per inserzione nel debito foglio di un sunto del ricorso principale e relative conclusioni ed estremi della decisione precisando che devono ritenersi contraddittori necessari i candidati idonei il cui nominativo figura nella graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale del 11/12/2009, nr. 333-B/12 E.2.08 e che ivi risultano collocati a partire dal 416° posto sino all'ultimo posizionato. MOTIVI DEL RICORSO Violazione e falsa applicazione art. 2 comma 4 del bando di concorso, eccesso di potere, difetto presupposti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, arbitrio, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione art.4 Cost., illegittimita' art.2 comma 4 del bando. Dopo l'approvazione della graduatoria e a distanza di 2 mesi dall'arruolamento l'Amministrazione ha escluso la ricorrente per avere presentato domanda di partecipazione al concorso nel corpo di Polizia Penitenziaria. La stessa ricorrente ha rinunciato al predetto concorso non presentandosi alla prova fissata per il 18/11/2008; all'art.9 del bando Polizia Penitenziaria era stabilito che "coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi". Illegittimo il provvedimento perche' gia' al momento della pubblicazione del bando la ricorrente aveva rinunciato al precedente concorso. Peraltro, la previsione del bando art. 2 comma 4 puo' trovare applicazione soltanto in futuro, cosi che la stessa deve considerarsi illegittima per essere contraria al principio comunitario della libera e massima concorrenza e del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. La ricorrente ha superato tutte le fasi concorsuali ed e' stata incorporata nella scuola allievi agenti in data 29/12/2009 e per 2 mesi ha frequentato la predetta scuola. Il provvedimento ha violato il legittimo affidamento della ricorrente. P.Q.M. Accogliere il ricorso ed annullare il provvedimento impugnato. avv. Pasquale Di Fruscio T11ABA8641