TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO ROMA
SEZIONE I TER

(GU Parte Seconda n.65 del 9-6-2011)

 
                       Ricorso R.G. 5421/2010 
 

  Ricorre la  sig.ra  De  Vincenzi  Melania  nata  a  Erice  (TP)  il
10/03/1985 c.f.: DVNMLN98C50D423I, rapp.  Avv.  Pasquale  Di  Fruscio
Contro: Ministero dell'Interno per  l'annullamento  del  Decreto  del
Direttore generale Dip.P.S. del 12/02/2010 con il quale la ricorrente
e' stata esclusa dal concorso per  il  reclutamento  di  905  allievi
agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in  ferma  breve
prefissata per la violazione dell'art. 2 co. 4 del bando di  concorso
laddove prevede che  "i  candidati  nello  stesso  anno  non  possono
presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le
carriere iniziali di altre forze di polizia,  pena  l'esclusione  dal
concorso". 
  PREMESSO CHE Con ordinanza nr. 4793/2011 il Collegio della  Sezione
I^ter del TAR Lazio ha ordinato alla parte ricorrente  di  provvedere
all'integrazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici
proclami per inserzione nel debito foglio di  un  sunto  del  ricorso
principale  e  relative  conclusioni  ed  estremi   della   decisione
precisando che devono ritenersi contraddittori necessari i  candidati
idonei  il  cui  nominativo  figura  nella   graduatoria   definitiva
approvata  con  determinazione  direttoriale  del   11/12/2009,   nr.
333-B/12 E.2.08 e che ivi risultano  collocati  a  partire  dal  416°
posto sino all'ultimo posizionato. 
  MOTIVI DEL RICORSO Violazione e falsa applicazione art. 2  comma  4
del bando  di  concorso,  eccesso  di  potere,  difetto  presupposti,
travisamento dei fatti, carenza  istruttoria,  arbitrio,  ingiustizia
manifesta,   violazione   e   falsa   applicazione    art.4    Cost.,
illegittimita' art.2 comma 4 del bando. 
  Dopo l'approvazione della  graduatoria  e  a  distanza  di  2  mesi
dall'arruolamento l'Amministrazione  ha  escluso  la  ricorrente  per
avere presentato domanda di partecipazione al concorso nel  corpo  di
Polizia Penitenziaria. 
  La  stessa  ricorrente  ha  rinunciato  al  predetto  concorso  non
presentandosi alla prova fissata per  il  18/11/2008;  all'art.9  del
bando Polizia Penitenziaria era stabilito  che  "coloro  che  non  si
presenteranno nel giorno e nell'ora previsti  a  sostenere  la  prova
sono considerati esclusi". 
  Illegittimo  il  provvedimento  perche'  gia'  al   momento   della
pubblicazione del bando la ricorrente aveva rinunciato al  precedente
concorso. 
  Peraltro, la previsione del bando  art.  2  comma  4  puo'  trovare
applicazione soltanto in futuro, cosi che la stessa deve considerarsi
illegittima per  essere  contraria  al  principio  comunitario  della
libera  e  massima  concorrenza  e  del   principio   della   massima
partecipazione alle procedure concorsuali. 
  VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97  COSTITUZIONE  -  VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. 
  La ricorrente ha superato tutte le fasi  concorsuali  ed  e'  stata
incorporata nella scuola allievi agenti in data 29/12/2009  e  per  2
mesi ha frequentato la predetta scuola. 
  Il  provvedimento  ha  violato  il  legittimo   affidamento   della
ricorrente. 
  P.Q.M.  Accogliere  il  ricorso  ed  annullare   il   provvedimento
impugnato. 

                      avv. Pasquale Di Fruscio 

 
T11ABA8641
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