PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.66 del 11-6-2011)

Prot. n. 29258/2011/14.2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 0418611/11 datata 13 maggio 2011, con la quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le sotto  elencate
Filiali del Monte dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,  non  hanno  potuto
funzionare con regolarita' il 10 maggio 2011, a causa di un'assemblea
del personale indetta dalle OO.SS., ed  ha  chiesto  la  proroga  dei
termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque
giorni successivi: 
    Borgo San Lorenzo, Borgo San Lorenzo ag. 1, Borgo San Lorenzo ag.
2, Dicomano, Barberino di Mugello, San Piero a Sieve, Scarperia; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Il giorno
10 maggio 2011;  pertanto  i  termini  legali  e  convenzionali  sono
prorogati, in  favore  delle  suindicate  Filiali,  di  15  giorni  a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data  di  cui
sopra. 
    Firenze, 24 maggio 2011 

                            Il prefetto: 
                               Padoin 

 
TC11ABP8572 (Gratuito)
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