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Errata corrige
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Prot. n. 29687/2011/14.2 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 0435534/11 datata 19 maggio 2011, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le sotto elencate Filiali della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., non hanno potuto funzionare con regolarita' il 6 maggio 2011, a causa di uno sciopero indetto dalle OO.SS., ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: ag. Firenze 8, ag. Lastra a Signa, ag. Neto, ag. Quinto Basso, ag. Campi Bisenzio 2, ag. Scandicci, ag. Campi Bisenzio; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. Il giorno 6 maggio 2011; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati, in favore delle suindicate Filiali, di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 24 maggio 2011 Il prefetto: Padoin TC11ABP8573 (Gratuito)