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Errata corrige
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Prot. n. 52712 del 28 maggio 2011. Il prefetto della Provincia di Lecce, Vista la nota n. 0437111/11 del 20 maggio 2011 con la quale il direttore della Banca d'Italia - Filiale di Bari - ha comunicato che le sottoindicate dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 6 maggio 2011, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dovuta allo sciopero generale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ed ha pertanto chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi; Filiali: Copertino - piazza Umberto I n. 54; Novoli - via Umberto I° n. 14; Racale - via Regina Margherita n. 25/27; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del 6 maggio 2011 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle Filiali sopramenzionate della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo. Lecce, 27 maggio 2011 Il Prefetto: Tafaro TC11ABP9059 (Gratuito)