TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
SEZIONE I^ TER

(GU Parte Seconda n.77 del 7-7-2011)

 
                       Ricorso R.G. 2425/2010 
 

  Ricorre il Sig. TAURISANO  CRISTIANO  nato  a  Cisternino  (BR)  il
22.04.1984 residente in Latiano (BR) alla via Padre  Bernardo  n°  36
CFTRSCST84D22C741G, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tondi, con
studio legale in  Squinzano  alla  via  Roma,  n°8  ed  elettivamente
domiciliato in Roma alla via Brescia n° 29 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Zacheo. 
  Contro: MINISTERO  DELL'INTERNO  avverso  il  decreto  n°  333-B/12
E.2.08, datato 03.12.2009, del Ministero dell'Interno, notificato  il
16.02.2010, con il quale e' stata disposta l'esclusione dal  concorso
pubblico per il reclutamento di n. 907 allievi agenti  della  Polizia
di Stato, riservato, ai sensi dell'art.  16  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero  in
rafferma annuale, per la violazione dell'art. 2 co. 4  del  bando  di
concorso laddove prevede che  "i  candidati  nello  stesso  anno  non
possono  presentare  domanda  di  partecipazione  ad  altri  concorsi
indetti per le carriere iniziali di  altre  forze  di  polizia,  pena
l'esclusione  dal  concorso",  nonche'  di  tutti   gli   atri   atti
presupposti,  connessi  e  conseguenti  ed   in   particolare   della
graduatoria come  formatasi  approvata  con  Decreto  dell'11.12.2009
pubblicato su B.U. del Ministero  Interno  supplemento  straordinario
n°1/35 del 16.12.2009. 
  PREMESSO CHE Con ordinanza nr. 4851/2011 il Collegio della  Sezione
I^ ter del TAR Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di  provvedere
all'integrazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici
proclami per inserzione nel debito foglio di  un  sunto  del  ricorso
principale  e  relative  conclusioni  ed  estremi   della   decisione
precisando che devono ritenersi contraddittori necessari i  candidati
il cui nominativo figura nella graduatoria finale degli aspiranti  al
concorso pubblico per il reclutamento di  n.  907  posti  di  allievi
agenti della Polizia di Stato, poi elevati a n. 1078,  approvata  con
decreto dell' 11/12/2009, N.  333-B/12  E.2.08  nonche'  i  candidati
risultati  idonei  e  non  vincitori  collocatisi  quindi  sino  alla
posizione n. 1258. MOTIVI DEL RICORSO Illegittimita' e  nullita'  del
provvedimento  di  esclusine  per  difetto  di  notifica,  violazione
dell'articolo 7 e 3 l. n. 241/90, carenza di motivazione, eccesso  di
potere, illogicita'  manifesta,  contraddittorieta',  violazione  del
"favor partecipationis", del principio di celerita' del  procedimento
amministrativo. Il  decreto  di  esclusione  e'  stato  notificato  a
persona differente dal ricorrente e dallo  stesso  mai  delegato.  La
determinazione ministeriale e' inficiata dalla violazione degli artt.
3 e 7 L.241/90 in quanto l'Amministrazione non ha comunicato  l'avvio
del procedimento che ha portato  all'esclusione  e  non  ha  motivato
adeguatamente il provvedimento impugnato. Illegittimo  e'  ancora  il
provvedimento impugnato  per  la  violazione  dell'art.1  L.241/90  e
dell'art.35 D.Lvo 165/2001 in ordine  all'obbligo  di  celerita'  del
procedimento amministrativo. 
  Ebbene  dopo  la  dichiarazione  di  idoneita'  a  tutte  le  prove
espletate, dopo l'approvazione della  graduatoria  e  a  distanza  di
alcuni  mesi  e  dopo   l'avvio   delle   procedure   di   assunzione
l'Amministrazione ha escluso il ricorrente per avere presentato nello
stesso anno domanda di partecipazione al concorso nei  Carabinieri  e
nella Polizia Penitenziaria. 
  Lo  stesso  ricorrente  ha  rinunciato  ai  predetti  concorsi  non
presentandosi alle prove. 
  Il provvedimento  di  esclusione  e'  illogico  e  contraddittorio:
infatti  l'Amministrazione  ha  ammesso   in   graduatoria   soggetti
rinunciatari alla partecipazione ad altri concorsi per iscritto. 
  Illegittimo il provvedimento di esclusione perche'  soprattutto  al
momento della  sua  notifica  la  graduatoria  impugnata  era  oramai
definitiva ed il ricorrente era risultato idoneo a tutte le selezioni
scritte e psicofisiche, con legittimo affidamento all'assunzione. 
  P.Q.M. Accogliere il ricorso e dichiarare nullo ed  illegittimo  il
provvedimento di esclusione  avente  n°  di  protocollo  n.  333-B/12
E.2.08  emesso  dal  Ministero  dell'Interno,  con   inclusione   del
ricorrente nella graduatoria definitiva. 
    17/06/2011 

                          avv. Paolo Tondi 

 
T11ABA10098
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