Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso R.G. 3361/2010 Ricorre il Sig. CASTRIGNANO' LUIGI nato a Roma il 13.01.1985 residente in Sogliano Cavour (LE) alla via G. Garibaldi n° 77 C.F. CSTLGU85A13H501G, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tondi, con studio legale in Squinzano alla via Roma, n°8 ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Brescia n° 29 presso lo studio dell'Avv. Francesco Zacheo. Contro: MINISTERO DELL'INTERNO avverso il decreto n° 333-B/12 E.2.08/1503, datato 09.12.2009, del Ministero dell'Interno, notificato il 19.02.2010, con il quale e' stata disposta l'esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, per la violazione dell'art. 2 co. 4 del bando di concorso laddove prevede che "i candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali di altre forze di polizia, pena l'esclusione dal concorso", nonche' di tutti gli atri atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare della graduatoria come formatasi approvata con Decreto dell'11.12.2009 pubblicato su B.U. del Ministero Interno supplemento straordinario n°1/35 del 16.12.2009. PREMESSO CHE Con ordinanza nr. 4787/2011 il Collegio della Sezione I^ ter del TAR Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici proclami per inserzione nel debito foglio di un sunto del ricorso principale e relative conclusioni ed estremi della decisione precisando che devono ritenersi contraddittori necessari i candidati idonei il cui nominativo figura nella graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale del 09/12/2009, nr. 333-B/12 E.2.08/1503 e che ivi risultano collocati a partire dal 1077° posto sino all'ultimo posizionato al 1258°. MOTIVI DEL RICORSO Illegittimita' e nullita' del provvedimento di esclusine per difetto di notifica, violazione dell'articolo 7 e 3 l. n. 241/90, carenza di motivazione, eccesso di potere, illogicita' manifesta, contraddittorieta', violazione del "favor partecipationis", del principio di celerita' del procedimento amministrativo. Il decreto di esclusione e' stato notificato a persona differente dal ricorrente e dallo stesso mai delegato. La determinazione ministeriale e' inficiata dalla violazione degli artt. 3 e 7 L.241/90 in quanto l'Amministrazione non ha comunicato l'avvio del procedimento che ha portato all'esclusione e non ha motivato adeguatamente il provvedimento impugnato. Illegittimo e' ancora il provvedimento impugnato per la violazione dell'art.1 L.241/90 e dell'art.35 D.Lvo 165/2001 in ordine all'obbligo di celerita' del procedimento amministrativo. Ebbene dopo l'approvazione della graduatoria e a distanza di ben 2 mesi dalla sua pubblicazione e dopo l'avvio delle procedure di assunzione l'Amministrazione ha escluso il ricorrente per avere presentato nello stesso anno domanda di partecipazione al concorso nel corpo dei Carabinieri. Lo stesso ricorrente ha rinunciato al predetto concorso non presentandosi alla prova. Il provvedimento di esclusione e' illogico e contraddittorio: infatti l'Amministrazione ha ammesso in graduatoria soggetti rinunciatari alla partecipazione ad altri concorsi per iscritto. Illegittimo il provvedimento di esclusione perche' soprattutto al momento della sua notifica la graduatoria impugnata era oramai definitiva ed il ricorrente era inserito nella stessa in posizione n° 1077, con legittimo affidamento all'assunzione. P.Q.M. Accogliere il ricorso e dichiarare nullo ed illegittimo il provvedimento di esclusione avente n° di protocollo n. 333-B/12 E.2.08 emesso dal Ministero dell'Interno, con inclusione del ricorrente nella graduatoria definitiva. 17.06.2011 avv. Paolo Tondi T11ABA10099