TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
SEZIONE I^ TER

(GU Parte Seconda n.77 del 7-7-2011)

 
                       Ricorso R.G. 3361/2010 
 

  Ricorre il Sig.  CASTRIGNANO'  LUIGI  nato  a  Roma  il  13.01.1985
residente in Sogliano Cavour (LE) alla via G. Garibaldi  n°  77  C.F.
CSTLGU85A13H501G, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo  Tondi,  con
studio legale in  Squinzano  alla  via  Roma,  n°8  ed  elettivamente
domiciliato in Roma alla via Brescia n° 29 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Zacheo. 
  Contro: MINISTERO  DELL'INTERNO  avverso  il  decreto  n°  333-B/12
E.2.08/1503,   datato   09.12.2009,   del   Ministero   dell'Interno,
notificato il 19.02.2010, con il quale e' stata disposta l'esclusione
dal concorso pubblico per il reclutamento di n.  907  allievi  agenti
della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 16 della  legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno
ovvero in rafferma annuale, per la violazione dell'art. 2 co.  4  del
bando di concorso laddove prevede che "i candidati nello stesso  anno
non possono presentare domanda di partecipazione  ad  altri  concorsi
indetti per le carriere iniziali di  altre  forze  di  polizia,  pena
l'esclusione  dal  concorso",  nonche'  di  tutti   gli   atri   atti
presupposti,  connessi  e  conseguenti  ed   in   particolare   della
graduatoria come  formatasi  approvata  con  Decreto  dell'11.12.2009
pubblicato su B.U. del Ministero  Interno  supplemento  straordinario
n°1/35 del 16.12.2009. 
  PREMESSO CHE Con ordinanza nr. 4787/2011 il Collegio della  Sezione
I^ ter del TAR Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di  provvedere
all'integrazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici
proclami per inserzione nel debito foglio di  un  sunto  del  ricorso
principale  e  relative  conclusioni  ed  estremi   della   decisione
precisando che devono ritenersi contraddittori necessari i  candidati
idonei  il  cui  nominativo  figura  nella   graduatoria   definitiva
approvata  con  determinazione  direttoriale  del   09/12/2009,   nr.
333-B/12 E.2.08/1503 e che ivi  risultano  collocati  a  partire  dal
1077° posto sino all'ultimo posizionato al 1258°. 
  MOTIVI DEL RICORSO Illegittimita' e nullita' del  provvedimento  di
esclusine per difetto di notifica, violazione dell'articolo 7 e 3  l.
n. 241/90, carenza di motivazione,  eccesso  di  potere,  illogicita'
manifesta,     contraddittorieta',     violazione     del      "favor
partecipationis",  del  principio  di  celerita'   del   procedimento
amministrativo. 
  Il decreto di esclusione e' stato notificato a  persona  differente
dal ricorrente e dallo stesso mai delegato. 
  La determinazione ministeriale e' inficiata dalla violazione  degli
artt. 3 e 7 L.241/90 in quanto l'Amministrazione  non  ha  comunicato
l'avvio del procedimento che  ha  portato  all'esclusione  e  non  ha
motivato adeguatamente il provvedimento impugnato. 
  Illegittimo e' ancora il provvedimento impugnato per la  violazione
dell'art.1  L.241/90  e  dell'art.35   D.Lvo   165/2001   in   ordine
all'obbligo di celerita' del procedimento amministrativo. Ebbene dopo
l'approvazione della graduatoria e a distanza di ben 2 mesi dalla sua
pubblicazione  e  dopo  l'avvio   delle   procedure   di   assunzione
l'Amministrazione ha escluso il ricorrente per avere presentato nello
stesso anno domanda di  partecipazione  al  concorso  nel  corpo  dei
Carabinieri. 
  Lo  stesso  ricorrente  ha  rinunciato  al  predetto  concorso  non
presentandosi alla prova. 
  Il provvedimento  di  esclusione  e'  illogico  e  contraddittorio:
infatti  l'Amministrazione  ha  ammesso   in   graduatoria   soggetti
rinunciatari alla partecipazione ad altri concorsi per iscritto. 
  Illegittimo il provvedimento di esclusione perche'  soprattutto  al
momento della  sua  notifica  la  graduatoria  impugnata  era  oramai
definitiva ed il ricorrente era inserito nella stessa in posizione n°
1077, con legittimo affidamento all'assunzione. 
  P.Q.M. Accogliere il ricorso e dichiarare nullo ed  illegittimo  il
provvedimento di esclusione  avente  n°  di  protocollo  n.  333-B/12
E.2.08  emesso  dal  Ministero  dell'Interno,  con   inclusione   del
ricorrente nella graduatoria definitiva. 
    17.06.2011 

                          avv. Paolo Tondi 

 
T11ABA10099
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