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Errata corrige
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Atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio Il sottoscritto Avv. Ernesto De Toni, procuratore del sig. Otello Talpo, premesso che lo stesso risulta comproprietario con gli eredi di Talpo Pietro (nato il 22.04.1859) emigrato in Brasile alla fine del 1800 degli immobili cosi' catastalmente censiti: N.C.E.U. Comune di Anguillara Veneta (Pd), part. 589, SEz. A, fg. 15, mp 151 sub. 1) Via Sabbioni 16, piano T-1 cat A76, cl 1) vani 4.5; 151 sub.2, Via Sabbioni 16/B, piano T-1, cat. A/5 cl. 2 vani 3, 151 sub. 3 via Sabbioni 17, Piano T-1, Cat. A/5 cl.2, vani 3, NCT Comune di Anguillara Veneta, partita 2278 fg 15, mp 153 e 1406; che con ordinanza del 01.02.2011 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Talpo Pietro; che in data 08.7.2011 e' stata presentata istanza ex art. 150 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Padova e che il 19.7.2011 e' stata autorizzata; tanto premesso, lo scrivente cita gli EREDI DI TALPO PIETRO, residenti in Italia, con invito a comparire all'udienza del 13 dicembre 2011, ore 9.00, avanti il Giudice Dott.ssa Di Francesco e a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza presso la cancelleria del suddetto Tribunale, con l'avvertimento che in mancanza si procedera' in loro legittima contumacia e che la costituzione oltre i predetti termini importa le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Voglia l'On.le Tribunale di Padova procedere alla divisione dell'immobile oggetto di causa, attualmente in comunione fra l'attore ed i convenuti, attribuendosi al Sig. Talpo Otello la quota in sua titolarita' per come emerso in corso di causa a seguito dell'espletata CTU del Geom. Ferruccio Fassanelli, ovvero dei 4/5 del compendio immobiliare de quo, in parte acquisiti iure successionis ed in parte per acquisto inter vivos, rimanendo in capo ai convenuti il restante quinto; porsi a carico pro quota di ciascun condividente le spese relative alle disposte Consulenze Tecniche d'Ufficio, imposte e tasse; ordinarsi al competente Conservatore dei RR.II. ed al Catasto di Padova tutte le trascrizioni, annotazioni e volture che si renderanno necessarie in seguito all'emananda sentenza di divisione Con ogni salvezza. Padova, 22 luglio 2011 avv. Ernesto De Toni T11ABA11381