TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

(GU Parte Seconda n.88 del 2-8-2011)

 
      Atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio 
 

  Il sottoscritto Avv. Ernesto De Toni, procuratore del  sig.  Otello
Talpo, premesso che lo stesso risulta comproprietario con  gli  eredi
di Talpo Pietro (nato il 22.04.1859) emigrato in  Brasile  alla  fine
del 1800 degli immobili cosi' catastalmente censiti: N.C.E.U.  Comune
di Anguillara Veneta (Pd), part. 589, SEz. A, fg. 15, mp 151 sub.  1)
Via Sabbioni 16, piano T-1 cat A76, cl 1) vani 4.5;  151  sub.2,  Via
Sabbioni 16/B, piano T-1, cat. A/5 cl. 2  vani  3,  151  sub.  3  via
Sabbioni 17, Piano  T-1,  Cat.  A/5  cl.2,  vani  3,  NCT  Comune  di
Anguillara Veneta, partita 2278  fg  15,  mp  153  e  1406;  che  con
ordinanza del 01.02.2011 il Giudice ha  disposto  l'integrazione  del
contraddittorio nei confronti degli eredi di  Talpo  Pietro;  che  in
data 08.7.2011 e' stata presentata istanza  ex  art.  150  c.p.c.  al
Presidente del Tribunale di  Padova  e  che  il  19.7.2011  e'  stata
autorizzata; tanto premesso, lo scrivente cita  gli  EREDI  DI  TALPO
PIETRO, residenti in Italia, con invito a comparire  all'udienza  del
13 dicembre 2011, ore 9.00, avanti il Giudice Dott.ssa Di Francesco e
a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme di cui all'art.  166
c.p.c. almeno venti giorni prima della  data  fissata  per  l'udienza
presso la cancelleria del suddetto Tribunale, con l'avvertimento  che
in mancanza si procedera' in  loro  legittima  contumacia  e  che  la
costituzione oltre i predetti termini importa  le  decadenze  di  cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi  sentir  accogliere  le  seguenti
conclusioni: "Con vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari,  Voglia
l'On.le Tribunale di Padova procedere  alla  divisione  dell'immobile
oggetto  di  causa,  attualmente  in  comunione  fra  l'attore  ed  i
convenuti, attribuendosi  al  Sig.  Talpo  Otello  la  quota  in  sua
titolarita'  per  come  emerso  in   corso   di   causa   a   seguito
dell'espletata CTU del Geom. Ferruccio Fassanelli, ovvero dei 4/5 del
compendio immobiliare de quo, in parte acquisiti iure successionis ed
in parte per acquisto inter vivos, rimanendo in capo ai convenuti  il
restante quinto; porsi a carico pro quota di ciascun condividente  le
spese relative alle disposte Consulenze Tecniche d'Ufficio, imposte e
tasse; ordinarsi al competente Conservatore dei RR.II. ed al  Catasto
di Padova  tutte  le  trascrizioni,  annotazioni  e  volture  che  si
renderanno necessarie in seguito all'emananda sentenza di divisione 
  Con ogni salvezza. 
    Padova, 22 luglio 2011 

                        avv. Ernesto De Toni 

 
T11ABA11381
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