Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit)

(GU Parte Seconda n.108 del 17-9-2011)

 
            Proroga "Concessione Stoccaggio Fiume Treste" 
 
 
                        Pubblicazione decreto 
 

  Stoccaggi Gas Italia S.p.A.  (Stogit),  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Eni S.p.A, con sede legale in S.  Donato
Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7 e sede operativa in  Crema  (CR),
Via Libero Comune 5, pubblica, ai sensi  dell'art.  5,  punto  5  del
Decreto Direttoriale 4.02.2011, il testo del Decreto Direttoriale del
6 giugno  2011  di  prima  proroga  decennale  della  Concessione  di
stoccaggio "FIUME TRESTE STOCCAGGIO", situata  nel  territorio  delle
province di Chieti (regione Abruzzo) e Campobasso (regione Molise). 
 
                 Decreto Direttoriale del 06/06/2011 
 
  Il direttore Generale  della  Direzione  Generale  per  le  Risorse
Minerarie ed Energetiche 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13  definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio; 
  VISTO la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; 
  VISTO l'articolo 1, comma 61, della legge  n.  239/2004,  il  quale
stabilisce che  i  titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe
di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di  stoccaggio  e
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il Decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18  febbraio
2011; 
  VISTO il decreto 21 giugno 1982 con cui il Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il  Ministro  delle
Partecipazioni Statali, ha conferito, per la durata di  anni  trenta,
alla Societa' AGIP S.p.A la concessione di stoccaggio sotterraneo  di
gas naturale entro il livello C2  del  campo  di  San  Salvo  su  una
superficie complessiva di 115,60 kmq, in territorio delle Province di
Chieti e Campobasso; 
  VISTO  il  decreto  27  febbraio   1991   con   cui   il   Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con  il
Ministro delle Partecipazioni Statali ha  approvato  la  modifica  al
programma dei lavori estendendo l'attivita' di stoccaggio ai  livelli
sabbiosi denominati B, C e C1, sottostanti il livello C2; 
  VISTO il decreto 13  febbraio  1998  con  cui  il  Ministero  delle
Attivita' Produttive ha modificato la titolarita' della concessione a
seguito della fusione mediante incorporazione della Soc. AGIP  S.p.A.
nella Societa' ENI S.p.A.; 
  VISTO il decreto 13 marzo 2000 con cui il Ministero delle Attivita'
Produttive ha autorizzato l'ampliamento dell'attivita' di  stoccaggio
ai  livelli  "D+E+E0"  e  l'incremento  della  pressione  massima  di
stoccaggio autorizzata  dal  90%  al  100%  della  pressione  statica
originaria fondo per tutti i livelli interessati; 
  VISTO il decreto 11  febbraio  2002  con  cui  il  Ministero  delle
Attivita'  produttive  ha   confermato,   con   ridelimitazione,   la
concessione di stoccaggio "FIUME TRESTE  STOCCAGGIO"  su  un'area  di
76,79 kmq, in territorio delle Province di Chieti e Campobasso, in un
volume compreso tra -880 e -1.190 metri sul livello del mare; 
  VISTO il decreto 22  febbraio  2002  con  cui  il  Ministero  delle
Attivita' Produttive ha modificato la titolarita' della concessione a
seguito del conferimento del ramo d'azienda dalla Societa' ENI  S.p.A
alla Societa' - STOCCAGGI GAS ITALIA (STOGIT) S.p.A; 
  VISTI i pareri della Sezione UNMIG di  Roma  del  26  giugno  2006,
dell'8 ottobre 2007 e del 13 ottobre 2008; 
  VISTA  l'istanza  della  STOGIT  S.p.A.   (di   seguito:   Societa'
proponente), datata 18 settembre 2009, acquisita agli atti in data 25
settembre 2009 pubblicata per estratto nel BUIG numero 10, anno LIII,
con  la  quale  e'  richiesta  la  prima  proroga   decennale   della
concessione "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" per la prosecuzione del normale
esercizio dello stoccaggio, senza  variazione  del  programma  lavori
gia' approvato fino al 20 giugno 2022; 
  VISTE  le  note  integrative  all'istanza  del  18  settembre  2009
presentate dalla Societa'  proponente,  datate,  rispettivamente,  23
febbraio, 10 e 18 marzo 2010; 
  SENTITO il parere espresso dalla Sezione UNMIG di Roma in  data  18
gennaio 2010; 
  SENTITO il parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi  e
le risorse minerarie nella riunione del 18 marzo 2010; 
  VISTA la Determinazione dirigenziale n. 130/2010 con  la  quale  il
Dirigente responsabile del Servizio Energia della Regione  Molise  ha
espresso  l'intesa  ai  fini  del  rilascio   della   proroga   della
concessione denominata "FIUME TRESTE STOCCAGGIO"; 
  VISTA la Deliberazione n. 261 del 18 aprile 2011 con  la  quale  la
Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha espresso l'intesa  ai  fini
del rilascio della proroga della concessione denominata "FIUME TRESTE
STOCCAGGIO"; 
  PRESO ATTO che in data 21 gennaio 2010 la  Societa'  proponente  ha
presentato al CTR Abruzzo e Molise il Rapporto di  Sicurezza  secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,  nei
termini prescritti dalla Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009; 
  CONSIDERATO che la Societa' proponente chiede la prosecuzione della
normale attivita' dello stoccaggio e delle attivita' di  manutenzione
degli impianti esistenti. 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                             Articolo 1 
 
  1. E' accordata alla societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A  (STOGIT),
ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, la
prima proroga decennale della concessione  denominata  "FIUME  TRESTE
STOCCAGGIO" con decorrenza 21 giugno 2012. 
  2. Il volume di stoccaggio e' identificato con i  livelli  minerari
"C2", "B+C+C1", "D+E+E0", situati nel sottosuolo  delle  province  di
Chieti (regione Abruzzo)  e  Campobasso  (regione  Molise).  Esso  e'
compreso tra le quote di -880 e di -1190 metri sul livello del mare. 
  3. L'area della  concessione  e'  confermata  in  kmq  76,79,  come
risultante dal D.M. 11 febbraio 2002, citato nelle premesse. 
  4. Il concessionario e' tenuto a  corrispondere  alla  Agenzia  del
Demanio  di  Pescara,  il   canone   annuo   anticipato,   ai   sensi
dell'articolo  18  del   decreto   legislativo   625/96,   aggiornato
annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  5. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto  e  del  disciplinare  tipo  di  cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  6. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto  1,
del  decreto  direttoriale  4  febbraio  2011  nelle  operazioni   di
stoccaggio non puo' essere superata l'originaria pressione statica di
fondo del  giacimento  riferita  ad  un  "datum"  di  profondita',  e
precisamente: 
    - pool C2 pressione massima 131,5 Kg/cm2 (datum 1067 m l.m.) 
    - pool B+C+C1 pressione massima 134,2 Kg/cm2 (datum 1112 m l.m.) 
    - pool D+E+E0 pressione massima 130,7 Kg/cm2 (datum 1022 m l.m.) 
  7. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
 
                             Articolo 2 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale per gli
idrocarburi e le georisorse. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
    Roma, 6 giugno 2011 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                         (Franco Terlizzese) 
 
    San Donato Milanese, 6 Settembre 2011 

                      L'amministratore delegato 
                           Paolo Bacchetta 

 
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