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Proroga "Concessione Stoccaggio Fiume Treste" Pubblicazione decreto Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit), soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Eni S.p.A, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7 e sede operativa in Crema (CR), Via Libero Comune 5, pubblica, ai sensi dell'art. 5, punto 5 del Decreto Direttoriale 4.02.2011, il testo del Decreto Direttoriale del 6 giugno 2011 di prima proroga decennale della Concessione di stoccaggio "FIUME TRESTE STOCCAGGIO", situata nel territorio delle province di Chieti (regione Abruzzo) e Campobasso (regione Molise). Decreto Direttoriale del 06/06/2011 Il direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; VISTO la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; VISTO l'articolo 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante "modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il Decreto ministeriale 26 agosto 2005; VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011; VISTO il decreto 21 giugno 1982 con cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Partecipazioni Statali, ha conferito, per la durata di anni trenta, alla Societa' AGIP S.p.A la concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale entro il livello C2 del campo di San Salvo su una superficie complessiva di 115,60 kmq, in territorio delle Province di Chieti e Campobasso; VISTO il decreto 27 febbraio 1991 con cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Partecipazioni Statali ha approvato la modifica al programma dei lavori estendendo l'attivita' di stoccaggio ai livelli sabbiosi denominati B, C e C1, sottostanti il livello C2; VISTO il decreto 13 febbraio 1998 con cui il Ministero delle Attivita' Produttive ha modificato la titolarita' della concessione a seguito della fusione mediante incorporazione della Soc. AGIP S.p.A. nella Societa' ENI S.p.A.; VISTO il decreto 13 marzo 2000 con cui il Ministero delle Attivita' Produttive ha autorizzato l'ampliamento dell'attivita' di stoccaggio ai livelli "D+E+E0" e l'incremento della pressione massima di stoccaggio autorizzata dal 90% al 100% della pressione statica originaria fondo per tutti i livelli interessati; VISTO il decreto 11 febbraio 2002 con cui il Ministero delle Attivita' produttive ha confermato, con ridelimitazione, la concessione di stoccaggio "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" su un'area di 76,79 kmq, in territorio delle Province di Chieti e Campobasso, in un volume compreso tra -880 e -1.190 metri sul livello del mare; VISTO il decreto 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle Attivita' Produttive ha modificato la titolarita' della concessione a seguito del conferimento del ramo d'azienda dalla Societa' ENI S.p.A alla Societa' - STOCCAGGI GAS ITALIA (STOGIT) S.p.A; VISTI i pareri della Sezione UNMIG di Roma del 26 giugno 2006, dell'8 ottobre 2007 e del 13 ottobre 2008; VISTA l'istanza della STOGIT S.p.A. (di seguito: Societa' proponente), datata 18 settembre 2009, acquisita agli atti in data 25 settembre 2009 pubblicata per estratto nel BUIG numero 10, anno LIII, con la quale e' richiesta la prima proroga decennale della concessione "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio, senza variazione del programma lavori gia' approvato fino al 20 giugno 2022; VISTE le note integrative all'istanza del 18 settembre 2009 presentate dalla Societa' proponente, datate, rispettivamente, 23 febbraio, 10 e 18 marzo 2010; SENTITO il parere espresso dalla Sezione UNMIG di Roma in data 18 gennaio 2010; SENTITO il parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie nella riunione del 18 marzo 2010; VISTA la Determinazione dirigenziale n. 130/2010 con la quale il Dirigente responsabile del Servizio Energia della Regione Molise ha espresso l'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione denominata "FIUME TRESTE STOCCAGGIO"; VISTA la Deliberazione n. 261 del 18 aprile 2011 con la quale la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha espresso l'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione denominata "FIUME TRESTE STOCCAGGIO"; PRESO ATTO che in data 21 gennaio 2010 la Societa' proponente ha presentato al CTR Abruzzo e Molise il Rapporto di Sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nei termini prescritti dalla Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009; CONSIDERATO che la Societa' proponente chiede la prosecuzione della normale attivita' dello stoccaggio e delle attivita' di manutenzione degli impianti esistenti. D E C R E T A Articolo 1 1. E' accordata alla societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A (STOGIT), ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, la prima proroga decennale della concessione denominata "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" con decorrenza 21 giugno 2012. 2. Il volume di stoccaggio e' identificato con i livelli minerari "C2", "B+C+C1", "D+E+E0", situati nel sottosuolo delle province di Chieti (regione Abruzzo) e Campobasso (regione Molise). Esso e' compreso tra le quote di -880 e di -1190 metri sul livello del mare. 3. L'area della concessione e' confermata in kmq 76,79, come risultante dal D.M. 11 febbraio 2002, citato nelle premesse. 4. Il concessionario e' tenuto a corrispondere alla Agenzia del Demanio di Pescara, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 5. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 6. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 nelle operazioni di stoccaggio non puo' essere superata l'originaria pressione statica di fondo del giacimento riferita ad un "datum" di profondita', e precisamente: - pool C2 pressione massima 131,5 Kg/cm2 (datum 1067 m l.m.) - pool B+C+C1 pressione massima 134,2 Kg/cm2 (datum 1112 m l.m.) - pool D+E+E0 pressione massima 130,7 Kg/cm2 (datum 1022 m l.m.) 7. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia' approvato. Articolo 2 1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse. 2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore. Roma, 6 giugno 2011 IL DIRETTORE GENERALE (Franco Terlizzese) San Donato Milanese, 6 Settembre 2011 L'amministratore delegato Paolo Bacchetta T11ADA12866