COOPERATIVA SCALPELLINI EDILI
ED AFFINI FIRENZUOLA - SOCIETA' COOPERATIVA
A RESPONSABILITA' LIMITATA

(GU Parte Seconda n.124 del 25-10-2011)

 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
                 (Decreto n.278/2009 del 06/11/2009) 
 

  Il Commissario Liquidatore della Societa'  Cooperativa  Scalpellini
Edili e Affini  Firenzuola  in  Liquidazione  Coatta  Amministrativa,
dott.  Pier  Luigi  Giambene,  domiciliato  presso  il   suo   studio
professionale sito  in  Quarrata  (PT)  Viale  Montalbano  140,  Tel:
0573/775507,  avvisa  che  e'  stata  presentata  una   proposta   di
Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 124 e 214  L.F.  da  parte
del sig. Alberto  Bartolomei  quale  Amministratore  Unico  e  Legale
Rappresentante della societa' Casone Verona Stone srl con sede legale
in Castiglione dei Pepoli (BO), Via Toscana, 114 C.F.  ed  iscrizione
al Registro delle Imprese di Bologna 05909040486 , REA BO 479962. 
  La proposta presenta il seguente contenuto: 
    A) Assuntore 
      Societa' Casone Verona Stone srl 
    con sede legale Castiglione dei Pepoli (BO),  Via  Toscana  n.114
codice fiscale ed iscrizione al registro  delle  imprese  di  Bologna
05909040486 iscritta al REA n° BO 479962 
    B) Pagamento e tempi di pagamento 
    1) Pagamento di un importo complessivo  pari  a  euro  850.000,00
(ottocentocinquantamila) destinato come segue: 
  1.1) pagamento integrale delle spese di procedura  e  del  compenso
del Commissari liquidatore,  stimate  in  euro  100.000  (centomila)e
comunque nei termini indicati dagli organi della procedura; 
  1.2) pagamento integrale dei creditori  privilegiati  ammessi  allo
Stato Passivo reso esecutivo limitatamente agli importi ivi  indicati
entro  30  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di
omologazione del concordato; 
  1.3) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 15%
dell'importo del credito vantato da ognuno di loro, risultante  dallo
stato passivo reso esecutivo come sopra,  da  calcolarsi  sul  valore
nominale del rispettivo credito cosi' come risultante da detto  Stato
Passivo, senza interessi, in unica soluzione,  entro  30  giorni  dal
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del Concordato. 
    C) Condizioni 
    1) il Concordato e' riferibile ai soli  creditori  che  risultano
ammessi allo Stato Passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria
ed in particolare: 
  Stato passivo 
  Chirografari euro 1.876.800,96 
  Privilegiati euro 463.716,62 
  Totale euro 2.340.517,58 
  Il Concordato  comportera',  accertata  la  sua  avvenuta  completa
esecuzione  nei  termini  suddetti,  l'immediata  liberazione   della
societa' concordataria. La societa' concordataria  e  l'assuntore  si
riservano, se del caso, di estendere eventualmente la proposta  anche
ai creditori, privilegiati e chirografari, che  dovessero  presentare
istanza  di  insinuazione  tardiva  ex  art.  101  L.F.  nelle   more
dell'approvazione e dell'omologazione del concordato. La proposta  di
Concordato viene  estesa  da  subito  ai  creditori  che  hanno  gia'
depositato istanza di ammissione tardiva, nonche'  ai  creditori  che
hanno presentato opposizione allo Stato  Passivo,  nei  limiti  delle
somme  che  saranno  riconosciute  come  dovute  dagli  organi  della
Procedura ad ultimazione del  contenzioso  in  corso  e  per  cui  il
fabbisogno concordatario viene stimato dal proponente  il  concordato
nei seguenti importi: 
  Passivo Stimato Fabbisogno Stimato 
  Chirografari 1.876.800,96 286.283,38 
  Privilegiati 463.716,62 463.716,62 
  Spese procedura 100.000,00 100.000,00 
  Totale 2.440.517,58 850.000,00 
    2) Il decreto di omologazione dovra' prevedere che sia lo  stesso
Commissario Liquidatore ad effettuare i pagamenti ai creditori aventi
diritto.; 
    3) a fronte del tempestivo adempimento  degli  obblighi  assunti,
con  la  sentenza  di  omologazione,   dovranno   essere   trasferiti
all'assuntore tutti i beni mobili e immobili appartenenti  all'attivo
della procedura: sia quelli elencati nel  verbale  di  inventario(ove
non ancora venduti a terzi), sia  i  crediti,  di  qualsiasi  natura,
vantati dalla societa' fallita verso terzi, sia i  diritti  derivanti
da eventuali azioni revocatorie, sia ogni qualsiasi altro  diritto  o
ragione creditoria della fallita verso terzi, sempre limitatamente  a
quanto di ragione della massa societaria nonche' le  cause  attive  e
passive in essere; 
    4) si prende reciprocamente  atto  che  le  cause  passive  della
societa' Cooperativa Scalpellini Edili ed Affini di Firenzuola  scarl
sono pendenti con il Casone spa/ISD srl/ Ecoser srl, Calamini  Urbano
srl e Cooperativa  trasporti  di  Imola  srl  e  che  non  sussistono
ulteriori pendenze con terzi soggetti. 
    5)  non  sussistono  garanzie  aggiuntive   rispetto   a   quelle
costituite dal patrimonio dell'Assuntore  e  dei  beni  stessi  della
Procedura Concorsuale. 

                     Il commissario liquidatore 
                      dott. Pier Luigi Giambene 

 
T11ABJ14826
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