UBI FINANCE S.R.L.

Sede sociale in Foro Buonaparte 70,


20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano
e Codice fiscale numero 06132280964
Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Sede sociale in Via Roma 13,


12100 Cuneo, Italia

Registro delle imprese: di Cuneo
e Codice fiscale numero 01127760047
Iscritta al numero 6906.2 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione
di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 5026.0 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Sede sociale in Via Don A. Battistoni, 4


60035 Jesi (AN), Italia

Registro delle imprese: di Ancona
e Codice fiscale numero 00078240421
Iscritta al numero 301 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione
di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 03111.2 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A.

Sede sociale in Via C.R. Ceccardi 1,


16121 Genova, Italia

Registro delle imprese: di Genova
e Codice fiscale numero 02942940103
Iscritta al numero 5004 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione
di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 03111.2 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Sede sociale in Via della Moscova 33,


20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano
e Codice fiscale numero 03910420961
Iscritta al numero 5560 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione
di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 03111.2 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
Unione di Banche Italiane S.c.p.A.

(GU Parte Seconda n.128 del 5-11-2011)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
  dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del  1  settembre  1993  (il
  "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
  30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 1 luglio  2008,
come  gia'  rettificato  mediante  avviso  pubblicato  a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del
15 luglio 2008 e n.  85  del  19  luglio  2008,  UBI  Finance  S.r.l.
comunica che, nell'ambito del  programma  di  cessioni  indicato  nel
summenzionato  avviso  di  cessione,  in  data  30  giugno  2008   ha
acquistato pro soluto da Banca Regionale Europea  S.p.A.  ("BRE")  un
primo portafoglio di crediti derivanti da mutui  ipotecari  in  bonis
erogati da BRE ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i proprio
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BRE"). 
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  56  del  13  maggio
2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del  programma  di
cessioni indicato nel summenzionato avviso di  cessione,  in  data  1
maggio 2010 ha acquistato pro soluto  da  Banca  Popolare  di  Ancona
S.p.A. ("BPA") un primo portafoglio di  crediti  derivanti  da  mutui
ipotecari in bonis erogati da BPA ai  sensi  di  contratti  di  mutuo
stipulati con i propri clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA"). 
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  56  del  13  maggio
2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del  programma  di
cessioni indicato nel summenzionato avviso di  cessione,  in  data  1
maggio 2010 ha acquistato pro soluto da Banco di San  Giorgio  S.p.A.
("BSG") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui  ipotecari
in bonis erogati da BSG ai sensi di contratti di mutuo stipulati  con
i propri clienti nel  corso  della  propria  ordinaria  attivita'  di
impresa (i "Contratti di Mutuo BSG"). 
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122  del  14  ottobre
2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  128
del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del
programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di  cessione,
in data 1 ottobre 2010 ha acquistato pro  soluto  da  Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI" e, insieme a BRE, BPA  e  BSG  i
"Cedenti" e ciascuno il "Cedente") un primo  portafoglio  di  crediti
derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati da  BPCI  ai  sensi  di
contratti di mutuo stipulati con i propri  clienti  nel  corso  della
propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di  Mutuo  BPCI"
e, insieme ai Contratti di Mutuo BRE, ai Contratti di Mutuo BPA e  ai
Contratti di Mutuo BSG, i "Contratti di Mutuo"). 
  Si comunica che, in data 31 ottobre 2011,  UBI  Finance  S.r.l.  ha
acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi credito  derivante  dai
Contratti di Mutuo BRE che alla data del 10 ottobre  2011  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o acquistati da  Banca  Regionale  Europea
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca
Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea  S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti  tipologie  di  tasso  di  interesse:  tasso  fisso;   tasso
variabile legato a parametro per tutta la durata  del  finanziamento;
tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi  variabile  legato  a
parametro fino a scadenza) e tasso con opzione  periodica  di  cambio
regime o parametro; 
  (b)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
1 gennaio 2012; 
  (d)che non siano mutui identificati con  uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di  sintesi  o  documento  di  sintesi  annuale:  "Gruppo  BB1  Mutuo
Tecnocasa". 
  (e)in  relazione  ai  quali  sia  stato  corrisposto  dal  relativo
debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; 
  (f)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa
da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui  di
tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker  per  i  quali  viene
riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; e 
  (g)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (i)(a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  (ii)(a) il valore dell'immobile ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  (iii)(a) la differenza tra il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b)  la  differenza
tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al   momento   dell'ultima
rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento della prima  perizia  tecnica  sia
superiore ad Euro 250.000,00. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Regionale Europea S.p.A. 
  Si comunica inoltre che, in  data  31  ottobre  2011,  UBI  Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto  da  BPA  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai Contratti di Mutuo BPA che alla  data  del  10  ottobre
2011  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i   seguenti   criteri
cumulativi: 
  CRITERI COMUNI: 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare  di  Ancona
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca
Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti  tipologie  di  tasso  di  interesse:  tasso  fisso;   tasso
variabile legato a parametro per tutta la durata  del  finanziamento;
tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi  variabile  legato  a
parametro fino a scadenza) e tasso con opzione  periodica  di  cambio
regime o parametro; 
  (b)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
1 gennaio 2012; 
  (d)in  relazione  ai  quali  sia  stato  corrisposto  dal  relativo
debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; 
  (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa
da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui  di
tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker  per  i  quali  viene
riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; 
  (f)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (i) (a) l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  (ii) (a) il valore dell'immobile ipotecato al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e congiuntamente, (b) il debito  residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  (iii) (a) la differenza tra il valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b)  la  differenza
tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al   momento   dell'ultima
rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento della prima  perizia  tecnica  sia
superiore ad Euro 250.000,00. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A. 
  Si comunica inoltre che, in  data  31  ottobre  2011,  UBI  Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto  da  BSG  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai Contratti di Mutuo BSG che alla  data  del  10  ottobre
2011  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i   seguenti   criteri
cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o  acquistati  da  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco
di San Giorgio S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di San Giorgio S.p.A. e rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e'  Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.
(anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
non sono state interamente soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da
queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti  tipologie  di  tasso  di  interesse:  tasso  fisso;   tasso
variabile legato a parametro per tutta la durata  del  finanziamento;
tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi  variabile  legato  a
parametro fino a scadenza) e tasso con opzione  periodica  di  cambio
regime o parametro; 
  (b)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
1 gennaio 2012; 
  (d)in  relazione  ai  quali  sia  stato  corrisposto  dal  relativo
debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; 
  (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa
da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui  di
tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker  per  i  quali  viene
riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; 
  (f)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (i)(a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  (ii)(a) il valore dell'immobile ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  (iii)(a) la differenza tra il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b)  la  differenza
tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al   momento   dell'ultima
rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento della prima  perizia  tecnica  sia
superiore ad Euro 250.000,00. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banco di San Giorgio S.p.A. 
  Si comunica infine che, in data 31 ottobre 2011, UBI Finance S.r.l.
ha acquistato pro soluto da BPCI ogni e qualsiasi  credito  derivante
dai Contratti di Mutuo BPCI che alla data del 10 ottobre 2011  ("Data
di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti
dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti  tipologie  di  tasso  di  interesse:  tasso  fisso;   tasso
variabile legato a parametro per tutta la durata  del  finanziamento;
tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi  variabile  legato  a
parametro fino a scadenza), tasso con  opzione  periodica  di  cambio
regime o parametro; 
  (b)che sono stati interamente erogati  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
1 gennaio 2012; 
  (d)in  relazione  ai  quali  sia  stato  corrisposto  dal  relativo
debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; 
  (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa
da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui  di
tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker  per  i  quali  viene
riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; 
  (f)che  non  siano  mutui  aventi  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (i) (a) l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  (ii) (a) il valore dell'immobile ipotecato al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  (iii) (a) la differenza tra il valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b)  la  differenza
tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al   momento   dell'ultima
rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento della prima  perizia  tecnica  sia
superiore ad Euro 250.000,00. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. 
  UBI Finance  S.r.l.  ha  conferito  incarico  a  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato al Cedente lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto  di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  (i  "Debitori
Ceduti") continueranno a pagare  al  Cedente  ogni  somma  dovuta  in
relazione  ai  crediti  ceduti  nelle  forme  previste  dai  relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle  eventuali  ulteriori
informazioni che  potranno  essere  comunicate  ai  debitori  ceduti.
Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data  notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti ai sensi del  presente  avviso  sull'uso
dei Loro dati personali e sui  Loro  diritti.  I  dati  personali  in
possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente.
Ai Debitori Ceduti  precisiamo  che  non  verranno  trattati  dati  <
sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio,
al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali  ed
alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del  Codice  Privacy).  I
dati personali dell'interessato saranno  trattati  nell'ambito  della
normale attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per
quanto  riguarda  UBI  Finance  S.r.l.,  per  finalita'  connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai rispettivi  titolari  e
al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte
70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A, Via Roma 13,
12100 Cuneo, Italia; Banca Popolare di  Ancona  S.p.A.,  Via  Don  A.
Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia; Banco di San Giorgio S.p.A.,
Sede sociale in Via C.R. Ceccardi 1, 16121 Genova,  Italia;  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della  Moscova  33,  20121
Milano, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Regionale Europea S.p.A, Via Roma  13,  12100  Cuneo,  Italia;  Banca
Popolare di Ancona S.p.A., Via Don A.  Battistoni,  4  -  60035  Jesi
(AN), Italia; Banco di San Giorgio S.p.A., Sede sociale in  Via  C.R.
Ceccardi 1, 16121  Genova,  Italia;  e  Banca  Popolare  Commercio  e
Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia. 
    Milano, 31 ottobre 2011 

                         Ubi Finance S.r.l. 
                 dott. Andrea Di Cola - Consigliere 

 
T11AAB15360
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.