Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 1 luglio 2008, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 15 luglio 2008 e n. 85 del 19 luglio 2008, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 30 giugno 2008 ha acquistato pro soluto da Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati da BRE ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i proprio clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BRE"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 56 del 13 maggio 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 1 maggio 2010 ha acquistato pro soluto da Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 56 del 13 maggio 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 1 maggio 2010 ha acquistato pro soluto da Banco di San Giorgio S.p.A. ("BSG") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati da BSG ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BSG"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122 del 14 ottobre 2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 1 ottobre 2010 ha acquistato pro soluto da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI" e, insieme a BRE, BPA e BSG i "Cedenti" e ciascuno il "Cedente") un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati da BPCI ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPCI" e, insieme ai Contratti di Mutuo BRE, ai Contratti di Mutuo BPA e ai Contratti di Mutuo BSG, i "Contratti di Mutuo"). Si comunica che, in data 31 ottobre 2011, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo BRE che alla data del 10 ottobre 2011 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI 1.che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3.che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; 4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 5.che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7.che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8.che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9.che sono stati interamente erogati; 10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 11.che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12.che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. CRITERI SPECIFICI (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso; tasso variabile legato a parametro per tutta la durata del finanziamento; tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi variabile legato a parametro fino a scadenza) e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; (b)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1 gennaio 2012; (d)che non siano mutui identificati con uno dei seguenti codici prodotto, come riportati nel relativo foglio informativo, documento di sintesi o documento di sintesi annuale: "Gruppo BB1 Mutuo Tecnocasa". (e)in relazione ai quali sia stato corrisposto dal relativo debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; (f)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui di tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; e (g)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (ii)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A. Si comunica inoltre che, in data 31 ottobre 2011, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BPA ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo BPA che alla data del 10 ottobre 2011 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI: 1.che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3.che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; 4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 5.che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7.che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8.che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9.che sono stati interamente erogati; 10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 11.che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12.che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. CRITERI SPECIFICI (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso; tasso variabile legato a parametro per tutta la durata del finanziamento; tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi variabile legato a parametro fino a scadenza) e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; (b)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1 gennaio 2012; (d)in relazione ai quali sia stato corrisposto dal relativo debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui di tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; (f)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i) (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (ii) (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iii) (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A. Si comunica inoltre che, in data 31 ottobre 2011, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BSG ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo BSG che alla data del 10 ottobre 2011 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI 1.che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3.che sono stati erogati o acquistati da Banco di San Giorgio S.p.A.; 4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 5.che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di San Giorgio S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di San Giorgio S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7.che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8.che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9.che sono stati interamente erogati; 10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 11.che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12.che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banco di San Giorgio S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di San Giorgio S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. CRITERI SPECIFICI (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso; tasso variabile legato a parametro per tutta la durata del finanziamento; tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi variabile legato a parametro fino a scadenza) e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; (b)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1 gennaio 2012; (d)in relazione ai quali sia stato corrisposto dal relativo debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui di tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; (f)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i)(a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (ii)(a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iii)(a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banco di San Giorgio S.p.A. Si comunica infine che, in data 31 ottobre 2011, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da BPCI ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo BPCI che alla data del 10 ottobre 2011 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI COMUNI 1.che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3.che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; 4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 5.che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; 6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 7.che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; 8.che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; 9.che sono stati interamente erogati; 10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 11.che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; 12.che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. CRITERI SPECIFICI (a)che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso; tasso variabile legato a parametro per tutta la durata del finanziamento; tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi variabile legato a parametro fino a scadenza), tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; (b)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2010; (c)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1 gennaio 2012; (d)in relazione ai quali sia stato corrisposto dal relativo debitore almeno un canone entro la Data di Cessione; (e)che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010 (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati; (iv) mutui di tipo bullet; e (v) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione ad ogni scadenza rateale; (f)che non siano mutui aventi una o piu' delle seguenti caratteristiche: (i) (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; (ii) (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00; (iii) (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato al Cedente lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti ai sensi del presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di < titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai rispettivi titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A, Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia; Banco di San Giorgio S.p.A., Sede sociale in Via C.R. Ceccardi 1, 16121 Genova, Italia; e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Regionale Europea S.p.A, Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia; Banco di San Giorgio S.p.A., Sede sociale in Via C.R. Ceccardi 1, 16121 Genova, Italia; e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia. Milano, 31 ottobre 2011 Ubi Finance S.r.l. dott. Andrea Di Cola - Consigliere T11AAB15360