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Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 al n. 336842 Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 2011 Popolare Bari SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 14 novembre 2011 ha concluso con Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ("Banca Popolare di Bari") e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. ("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari, le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dal 12 novembre 2011 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che al 30 giugno 2011 (inclusa) e al 30 settembre 2011 (inclusa) (ciascuna una "Data di Valutazione") o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri" e complessivamente i "Crediti"): (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali, ubicati nel territorio italiano; (iv) mutui stipulati con persone fisiche non nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di impresa (Famiglia Consumatrice secondo la classificazione di Banca d'Italia); (v) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; (vi) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi ai Crediti); (vii) mutui in relazione ai quali almeno una rata (comprensiva di capitale e/o interesse) sia stata pagata; (viii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in riferimento ai quali alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento (esclusa) non sussista alcuna rata scaduta e non pagata; (ix) mutui con scadenza compresa tra 31/12/2011 (escluso) e 31/12/2040 (incluso). con esclusione dei: (i) mutui non interamente erogati o per i quali l'immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (ii) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati della Banca Cedente; (iii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (iv) mutui in relazione ai quali, all'11 novembre 2011 (incluso), il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, in entrambi i casi ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (v) mutui in relazione ai quali, all'11 novembre 2011 (incluso), la relativa Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (vi) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle ipoteche ed a tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche', nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' alle previsioni dei Contratti di Mutuo e a ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto della Banca Cedente in relazione alle polizze assicurative (ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", 2011 Popolare Bari SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolare" in proprio. Conegliano, 15 novembre 2011 L'amministratore unico Andrea Perin T11AAB16076