2011 POPOLARE BARI SPV S.R.L.
Societa' a responsabilita' limitata
con socio unico

Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano, Treviso
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: iscrizione al Registro
delle Imprese di Treviso n. 04419950268
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 04419950268
costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

(GU Parte Seconda n.134 del 19-11-2011)

 
         Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto 
           dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento 
        della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 al n. 336842 
 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
  del  30  aprile  1999  (la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione")   e
  dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1°  settembre
  1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo  Unico
  Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento  dei
  dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo
  30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 

  2011 Popolare Bari SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in  data
14 novembre 2011 ha concluso con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.a.
("Banca Popolare di Bari") e Cassa di  Risparmio  di  Orvieto  S.p.a.
("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari,
le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58
del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In  virtu'  dei
Contratti di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro  soluto  dalle
Banche Cedenti, con effetti economici dal 12 novembre 2011 (la  "Data
di Godimento"), tutti i crediti per  capitale  residuo,  nonche'  gli
interessi  (anche  di  mora)  maturati  a  tale  data  (compresi  gli
interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati  ma  non  ancora
scaduti a tale data) e gli interessi che  matureranno  a  partire  da
tale data,  commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di
estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni,  indennizzi
ed  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai  relativi
contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti  (i  "Contratti  di
Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti  dalle  polizze  assicurative
stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo,  crediti  individuabili
in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili  come  in
bonis  in  base  alla  normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia   e
selezionati tra quelli che al  30  giugno  2011  (inclusa)  e  al  30
settembre 2011 (inclusa) (ciascuna una "Data di Valutazione") o  alla
specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino
i seguenti criteri di selezione comuni a tutte le Banche  Cedenti  (i
"Criteri" e complessivamente i "Crediti"): 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui garantiti da ipoteca  su  beni  immobili  residenziali,
ubicati nel territorio italiano; 
  (iv)  mutui  stipulati  con   persone   fisiche   non   nell'ambito
dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  (Famiglia   Consumatrice
secondo la classificazione di Banca d'Italia); 
  (v) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  (vi) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri Criteri relativi ai Crediti); 
  (vii) mutui in relazione ai quali almeno una rata  (comprensiva  di
capitale e/o interesse) sia stata pagata; 
  (viii) mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  riferimento  ai
quali alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento (esclusa) non
sussista alcuna rata scaduta e non pagata; 
  (ix)  mutui  con  scadenza  compresa  tra  31/12/2011  (escluso)  e
31/12/2040 (incluso). 
  con esclusione dei: 
  (i) mutui non interamente erogati o per i quali l'immobile  oggetto
di ipoteca non risulti interamente costruito; 
  (ii)  mutui  concessi  a  soggetti  che  sono  amministratori   e/o
impiegati della Banca Cedente; 
  (iii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"),  fatta  eccezione  per  l'intervento  statale
previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n.  185,
come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  (iv) mutui in relazione ai quali, all'11 novembre  2011  (incluso),
il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca  Cedente  la
comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione,  ovvero
(ii) si sia recato in  una  filiale  della  Banca  Cedente  ed  abbia
accettato l'offerta di rinegoziazione, in entrambi i casi ai sensi di
quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008  e
dalla  Convenzione   sottoscritta   tra   l'Abi   ed   il   Ministero
dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; 
  (v) mutui in relazione ai quali, all'11 novembre 2011 (incluso), la
relativa Banca Cedente ed il  relativo  debitore  ceduto  abbiano  in
essere un  accordo  di  moratoria  che  preveda  la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  (integralmente  o  per  la  sola   componente
capitale); 
  (vi) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio
a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in  cui
il tasso di interesse e' calcolato con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore  di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle ipoteche  ed  a
tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i  privilegi  e  le
cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, ed  a
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche', nella piu' ampia
misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni  e  qualsiasi  altro
diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione
sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori  ai  predetti
diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' alle previsioni
dei Contratti di Mutuo e a ogni legge  applicabile  inclusi,  a  mero
titolo esemplificativo, il diritto di  risoluzione  contrattuale  per
inadempimento o altra causa ed il diritto di  dichiarare  i  debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto
della Banca  Cedente  in  relazione  alle  polizze  assicurative  (ad
esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi), senza bisogno
di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo  l'iscrizione  nel
registro delle imprese prevista  dall'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari  e  a  (ii)  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  con  la
presente intende  fornire  ai  debitori  ceduti  alcune  informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
del decreto  legislativo  196/03  (in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'articolo 13), la  Societa'  non  trattera'  dati  definiti  come
"sensibili". La Societa' trattera' i  dati  personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero  del  Credito
(ad  es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico  professionale  del
recupero del credito, etc.); agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa comunitaria,  nonche'  da  disposizioni
emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese  finalita'
non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre  l'eventuale
opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire
il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati  personali  per
le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del  decreto  legislativo
196/03,  in  piena   autonomia,   essendo   estranei   all'originario
trattamento  effettuato  presso  la  Societa'.  I  diritti   previsti
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno   essere
esercitati anche  mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",  2011
Popolare Bari SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV),  Via  Alfieri,
1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della  Repubblica,  21,  05018  Orvieto,
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29
del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolare" in proprio. 
    Conegliano, 15 novembre 2011 

                       L'amministratore unico 
                            Andrea Perin 

 
T11AAB16076
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.