Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy"). Berica ABS S.r.l. ("Berica ABS") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 30 novembre 2011 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Nuova S.p.A. con socio unico, con sede legale in Palermo, Via Cusmano, 56, capitale sociale Euro 206.300.000 i.v., Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Palermo n. 05940510828, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., nonche' iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5731 ("BN"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 dicembre 2011 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria che, alla data del 31 ottobre 2011, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) derivino da contratti di mutuo ipotecario concessi per finanziare l'acquisto (inclusa la ristrutturazione) di immobili destinati ad uso residenziale, i cui debitori siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; (ii) derivino da contratti di mutuo ipotecario conclusi (a) da BN (CF 05940510828); ovvero (b) da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815, gia' Banca del Popolo di Trapani S.p.A., fusa poi con Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. - CF 00204010243 "BPVI") e poi trasferiti a BN (CF 05940510828) da BPVI per effetto del conferimento del relativo ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n.385/93; ovvero (c) da Banca Nuova S.p.A. (CF 00178460267) prima della sua fusione e incorporazione in Banca del Popolo di Trapani S.p.A.; (iii) derivino da contratti di mutuo ipotecario i cui relativi mutuatari siano classificati da BN come "in bonis" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); (iv) derivino da contratti di mutuo ipotecario erogati tra il 1 gennaio 1997 (incluso) e il 28 ottobre 2011 (incluso); (v) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati in Euro; (vi) derivino da contratti di mutuo ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; (vii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che (i) al 31 ottobre 2011 non presentavano piu' di una rate scaduta e non pagata; e (ii) al 23 novembre 2011 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata; (viii) derivino da contratti di mutuo ipotecario in relazione ai quali al 31 ottobre 2011 sia stata pagata almeno una rata, anche di preammortamento; (ix) derivino da contratti di mutuo ipotecario con piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese" o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; (x) derivino da contratti di mutuo ipotecario il cui importo originario in linea capitale non eccedeva Euro 4.000.000; (xi) derivino da contratti di mutuo ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non anteriore al 1 gennaio 2012; (xii) derivino da contratti di mutuo ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; (xiii) siano garantiti da un'ipoteca su immobili ad uso residenziale di primo grado economico intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (xiv) derivino da contratti di mutuo ipotecario stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attivita' Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 614 (famiglie produttrici/artigiani) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (xv) (a) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie consumatrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e valore dell'immobile ipotecato a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 100% (incluso); e (b) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 614 (famiglie produttrici/artigiani) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e valore dell'immobile ipotecato a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso); (xvi) derivino da contratti di mutuo ipotecario stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche) ovvero DI (ditta individuale); (xvii) derivino da contratti di mutuo ipotecario identificati da BN con il seguente "codice prodotto": "36","118","A01","A02","A03","A04","A05","A06","A08","A09","A12","A13 ","A20","A21","A26","A30","A31","A34","A36","A38","A39","A52","A56"," A57","A58","A59","A60","A61","A62","BN3","BN4","BP1","BP3","BP4"; (xviii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla data del 31 ottobre 2011 presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale, uno spread annuo non inferiore allo 0.30% e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore al 2%; (xix) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla data del 31 ottobre 2011 presentavano: (i) in relazione ai mutui a tasso variabile, un'indicizzazione ad un tasso Euribor e (ii) in relazione ai mutui a tasso opzionale, un'indicizzazione ad un tasso Euribor, riferibile al periodo opzione variabile. Con espressa esclusione dei crediti derivanti da: (a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria ovvero concessa da Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva; (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) personale dipendente di BN e/o appartenente a societa' facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi; (c) contratti di mutuo in relazione ai quali, al 31 ottobre 2011 sia stata concessa al debitore (ai sensi di legge o per volonta' delle parti) la sospensione del pagamento di una o piu' rate in scadenza successivamente a tale data (integralmente o anche solo per la componente capitale); (d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato differentemente da "in bonis" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale Rischi" aggiornato alla data del 31 agosto 2011. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del D.Lgs. n. 385/93 e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti a Berica ABS tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a BN in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo l'iscrizione nel registro imprese prevista dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/93. Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano, contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali BN e' titolare nei confronti dei medesimi debitori; Berica ABS ha conferito incarico a BN ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BN, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Nuova S.p.A., Via Giacomo Cusmano n. 56, Palermo. BN continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria. Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BN, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS, continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy (richiesta informazioni sui propri dati, opposizione al trattamento per fini promozionali, ecc.) all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Milano, 30 novembre 2011 Berica ABS S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione Massimo Antonio Bosisio T11AAB16784