BERICA ABS S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99

Sede Legale: in Milano, Via Fara Gustavo n. 26
Capitale sociale: i.v. Euro 10.000
P.Iva,C.F. e n.di iscrizione
al Registro Imprese di Milano n.07418840968

(GU Parte Seconda n.140 del 3-12-2011)

Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai  sensi  del
  combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile  1999,  n.
  130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs.  n.  385  del  1
  settembre 1993, come successivamente  modificato  e  integrato  (il
  "Testo Unico Bancario")  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
  trattamento dei dati  personali,  ai  sensi  dell'articolo  13  del
  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy"). 

  Berica ABS S.r.l. ("Berica ABS") comunica  che,  con  contratto  di
cessione concluso in data 30 novembre 2011 ai sensi degli articoli  1
e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha  acquistato  pro
soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza  S.c.p.A.,  con  sede
legale in Vicenza, Via Btg.  Framarin  18  -  Capitale  sociale  Euro
292.769.205,00 al 31.12.2010 - C.F., Partita IVA e n.  iscrizione  al
Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243  -  Aderente  al  Fondo
Interbancario di  Tutela  dei  depositi  ed  al  Fondo  Nazionale  di
Garanzia - Iscritta nell'albo delle banche di  cui  all'art.  13  del
d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al  n.  1515  e,  in  qualita'  di
capogruppo del Gruppo Bancario  Banca  Popolare  di  Vicenza,  al  n.
5728.1 dell'albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del d.lgs.  n.
385 del 1 settembre 1993 ("BPVi"), con efficacia economica dalle  ore
00:01 del 1 dicembre 2011 (la "Data di Efficacia"), tutti  i  crediti
per capitale, interessi (anche di mora),  spese  ed  altri  accessori
derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria  che,
alla data del 31 ottobre 2011, ovvero alle diverse  date  di  seguito
indicate,  soddisfino   cumulativamente   i   seguenti   criteri   (i
"Crediti"): 
  (i)  derivino  da  contratti  di  mutuo  ipotecario  concessi   per
finanziare  l'acquisto  (inclusa  la  ristrutturazione)  di  immobili
destinati ad uso residenziale, i cui debitori siano  persone  fisiche
residenti in Italia, anche in co-intestazione; 
  (ii) derivino da contratti di  mutuo  ipotecario  conclusi  (a)  da
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; (b)  da  Cassa  di  Risparmio  di
Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n.  00058890815)
prima della loro fusione per  incorporazione  in  Banca  Popolare  di
Vicenza S.c.p.A.; e (c) da una delle seguenti banche  Banca  Popolare
di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca  Popolare
Udinese S.p.A. e trasferiti a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.  per
effetto  di  acquisto  del   relativo   ramo   d'azienda   ai   sensi
dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
  (iii) derivino da contratti di  mutuo  ipotecario  i  cui  relativi
mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato
di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); 
  (iv) derivino da contratti di mutuo ipotecario  erogati  tra  il  1
gennaio 1997 (incluso) e il 28 ottobre 2011 (incluso); 
  (v) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati in Euro; 
  (vi) derivino da contratti di mutuo ipotecario interamente  erogati
e  in  base  ai  quali  non  sussiste  alcun  obbligo  di   ulteriore
erogazione; 
  (vii) derivino da contratti di  mutuo  ipotecario  che  (i)  al  31
ottobre 2011 non presentavano piu' di una rate scaduta e non  pagata;
e (ii) al 23 novembre 2011 non presentavano alcuna rata scaduta e non
pagata; 
  (viii) derivino da contratti di mutuo ipotecario  in  relazione  ai
quali al 31 ottobre 2011 sia stata pagata almeno una rata,  anche  di
preammortamento; 
  (ix) derivino  da  contratti  di  mutuo  ipotecario  con  piano  di
ammortamento (i) cosiddetto "alla francese" o (ii) con  pagamento  di
rate di importo costante e durata variabile; 
  (x) derivino da  contratti  di  mutuo  ipotecario  il  cui  importo
originario in linea capitale non eccedeva Euro 4.000.000; 
  (xi) derivino da contratti di mutuo ipotecario in cui,  secondo  il
relativo piano di ammortamento,  l'ultima  rata  abbia  scadenza  non
anteriore al 1 gennaio 2012; 
  (xii) derivino da contratti di mutuo ipotecario  il  cui  piano  di
ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xiii)  siano  garantiti  da  un'ipoteca   su   immobili   ad   uso
residenziale di primo  grado  economico  intendendosi  per  tale  (i)
un'ipoteca di primo grado legale; ovvero  (ii)  un'ipoteca  di  grado
legale  successivo  al  primo  rispetto  alla   quale   siano   state
integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni  garantite   dalla/dalle
ipoteca/ipoteche di grado precedente; 
  (xiv) derivino da  contratti  di  mutuo  ipotecario  stipulati  con
mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie  SAE  (Settore
Attivita' Economica), secondo i criteri di  classificazione  definiti
dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come
successivamente modificata  e  integrata  (Istruzioni  relative  alla
classificazione della clientela per settori  e  gruppi  di  attivita'
economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 614 (famiglie
produttrici/artigiani)   ovvero   615   (famiglie   produttrici/altre
famiglie produttrici); 
  (xv) (a) in  relazione  ai  mutui  ipotecari  erogati  a  mutuatari
appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie  consumatrici)
il rapporto tra l'importo originario in linea capitale  del  mutuo  e
valore  dell'immobile  ipotecato  a  garanzia  di  tale  mutuo  (come
determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia  compreso
tra 3% (incluso) e 100%  (incluso);  e  (b)  in  relazione  ai  mutui
ipotecari erogati a mutuatari appartenenti  alla  categoria  SAE  614
(famiglie     produttrici/artigiani)     ovvero     615     (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici)  il  rapporto  tra  l'importo
originario  in  linea  capitale  del  mutuo  e  valore  dell'immobile
ipotecato a garanzia di tale mutuo (come determinato  ai  fini  della
concessione del mutuo stesso) sia compreso tra  3%  (incluso)  e  80%
(incluso); 
  (xvi) derivino da  contratti  di  mutuo  ipotecario  stipulati  con
mutuatari identificati  attraverso  i  codici  PF  (persone  fisiche)
ovvero CO (regime di cointestazione tra persone  fisiche)  ovvero  DI
(ditta individuale); 
  (xvii) derivino da contratti di mutuo  ipotecario  identificati  da
BPVi       con       il       seguente       "codice       prodotto":
"102","114","116","117","123","124","00C","00D","01C","01D","02C","02
D","02N","03D","03N","04C","04D","04N","05D","06C","06D","07C","08C",
"09C","09N","10D","11C","11D","12D","14C","14D","15C","15D","16C","16
D","17C","17D","20C","20D","21C","21D","22C","22D","23C","26C","27C",
"28C","29C","31C","32C","33C","34C","35C","38C","39C","40C","42C","43
C","45C","46C","47C","48C","49C","50C","51C","53C","61C","65C","68C",
"69C","79C","82C","83C","84C","86C","88C","91C","93C","94C","95C","96
C","97C","A01","A02","A03","A04","A05","A06","A08","A09","A12","A13",
"A19","A20","A21","A25","A26","A30","A31","A34","A38","A39","A40","A4
4","A46","A48","A49","A52","A53","A56","A57","A58","A59","A60","A61",
"A62","A63","A64","A65","A66","C01","C02","K01","K02","K04","U40","U4
1","U47","U60","U61","U63","U67","U99"; 
  (xviii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla data del
31 ottobre 2011 presentavano  (i)  in  relazione  ai  mutui  a  tasso
variabile ovvero opzionale, uno spread annuo non inferiore allo 0.30%
e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non
inferiore al 2%; 
  (xix) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla  data  del
31 ottobre 2011 presentavano: (i)  in  relazione  ai  mutui  a  tasso
variabile, un'indicizzazione ad un tasso Euribor e (ii) in  relazione
ai mutui a tasso opzionale, un'indicizzazione ad  un  tasso  Euribor,
riferibile al periodo opzione variabile. 
  Con espressa esclusione dei crediti derivanti da: 
  (a)  contratti  di  mutuo  agevolati  o  comunque   usufruenti   di
contributi pubblici (regionali  e/o  statali)  ovvero  comunitari  in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra  forma  di  agevolazione
prevista dalla normativa  statale,  regionale  o  comunitaria  ovvero
concessa da Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva; 
  (b)  contratti  di  mutuo  concessi  a  favore  di  (i)   personale
dipendente di BPVI e/o appartenente  a  societa'  facenti  parte  del
Gruppo bancario "Banca Popolare  di  Vicenza";  (ii)  enti  pubblici,
fondazioni  e  associazioni  riconosciute;  (iii)  associazioni   non
riconosciute; (iv) enti religiosi; 
  (c) contratti di mutuo in relazione ai quali, al  31  ottobre  2011
sia stata concessa al debitore (ai sensi  di  legge  o  per  volonta'
delle parti) la sospensione del pagamento  di  una  o  piu'  rate  in
scadenza successivamente a tale data (integralmente o anche solo  per
la componente capitale); 
  (d) contratti di  mutuo  il  cui  relativo  debitore  sia  altresi'
debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari  e
sia classificato differentemente da  "in  bonis"  da  parte  di  tali
banche e/o intermediari  (nel  significato  di  cui  alle  istruzioni
contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30  luglio
2008 (Matrice dei Conti), come segnalati dal  c.d.  "Flusso  Centrale
Rischi" aggiornato alla data del 31 agosto 2011. 
  Ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  58,  comma  3,  del
D.Lgs. n. 385/93 e dall'articolo 4 della  Legge  130,  unitamente  ai
Crediti sono  stati  altresi'  trasferiti  a  Berica  ABS  tutti  gli
accessori e gli altri  diritti  spettanti  a  BPVi  in  relazione  ai
Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze  assicurative,
dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni  immobili  ipotecati  e,
piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),
azione ed eccezione sostanziale e  processuale  ad  essi  inerenti  o
comunque accessori,  e  tutte  le  garanzie  ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione  che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti  ad  essi  inerenti,
senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione  salvo  l'iscrizione
nel registro imprese prevista dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/93. 
  Sono esclusi dalle garanzie  accessorie  trasferite  unitamente  ai
Crediti,  le  fideiussioni  omnibus  che,  alla  Data  di   Efficacia
assistono, ovvero prima di tale data assistevano,  contemporaneamente
i Crediti ed altri crediti dei quali BPVi e' titolare  nei  confronti
dei medesimi debitori; 
  Berica ABS ha conferito incarico a BPVi ai sensi  della  Legge  130
affinche' in suo nome e  per  suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato  della  riscossione  dei  Crediti  ceduti,  provveda  alla
gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li  assistono
(nei limiti sopra  indicati).  Pertanto,  i  debitori  ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
continuare a pagare  presso  BPVi,  in  qualita'  di  mandatario  con
rappresentanza, ogni somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  e  ai
diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di  tali  somme
era loro consentito, per legge o per  contratto,  anteriormente  alla
cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che
potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale  cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante  comunicazione  scritta
ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali  loro  garanti,
successori o aventi  causa  possono  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin,
n. 18, 36100 Vicenza. 
  BPVI continuera'  altresi'  ad  essere  responsabile  a  tutti  gli
effetti  delle  comunicazioni  (Documenti   di   Sintesi   periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono  tenuti  a  fornire  alla
clientela  in  quanto  previste  dalla  normativa  sulla  Trasparenza
Bancaria. 
  Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti,  si
informa che BPVi, in relazione  all'attivita'  di  servicing  cui  e'
tenuta contrattualmente nei confronti di Berica  ABS,  continuera'  a
trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con
le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra  l'altro,
alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti  e
con l'ulteriore  finalita'  della  realizzazione  dell'operazione  di
cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di  "Titolare"  ai
sensi del  Codice  Privacy.  Pertanto,  i  debitori  ceduti  potranno
continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
del  Codice  Privacy  (richiesta  informazioni   sui   propri   dati,
opposizione al trattamento per fini promozionali,  ecc.)  all'Ufficio
Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg.  Framarin,
n. 18, 36100 Vicenza. 
    Milano, 30 novembre 2011 

   Berica ABS S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione 
                       Massimo Antonio Bosisio 

 
T11AAB16787
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.