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Errata corrige
Errata corrige
Riconoscimento di proprieta' Il Giudice Unico Letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 10.5.1976 n. 346 da Tateo Elena; rilevato che I'istante e' proprietaria a far data dal 1981 dei seguenti cespiti: fabbricato sito in Ostuni in contrada Cervarolo e censito al Catasto fabbricati del Comune di Ostuni al fg.169 ed individuato con la particella n.101,oltre ai fondi agricoli - coltivati a seminativo ed erborato - siti anch'essi in contrada Cervarolo, riportati in catasto terreni al fg. 169, particelle 103 - 105 e 106, questi ultimi di proprieta' della ricorrente dal 1987; rilevato che la predetta proprieta' confina - da un lato- con terreni con annesso fabbricato rurale di proprieta' dei coniugi Terrulli Leonardo e Parisi Antonia, entrambi deceduti senza eredi; rilevato che, dall'espletata istruttoria e' emerso che la ricorrente amica gia' anni dei sigg.ri Terrulli e Parisi, fin dal 1985 ha avuto la piena disponibilita' dei terreni agricoli degli stesse e ne ha curato la manutenzione e la coltivazione (....) rilevato che, dunque, dalle deposizioni dei testimoni e' emerso che da oltre 20 anni la ricorrente Tateo Elena esercita il possesso materiale e continuativo dei predetti beni immobili per mezzo della coltivazione dei predetti fondi di proprieta' Terrulli-Parisi ad erborato e seminativo; con cio' dimostrando, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare il potere di signoria sulla cosa corrispondente a quella del proprietario; rilevato che, in base alla disciplina speciale, relativa ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati di alla legge come montani, introdotta nel Codice civile dall'art.1 l. 10/5/1976 n.346, la proprieta' del bene si acquista in forza del possesso continuato per quindici anni, anziche' venti. Infatti, ratio dell'istituto e' quella di agevolare la regolarizzazione del titolo di proprieta' e delle intestazioni catastali relativi a beni situati in zone montane e nelle aree considerate depresse; PQM dichiara l'intervenuta usucapione dei beni come individuati nel ricorso introduttivo e nel pedissequo decreto: 1) fondo rustico sito in Ostuni in contrada Cervarolo di are 95,32 con destinazione produttiva, avente un reddito dominicale totale di Euro 12, 78 ed agrario totale di Euro, 12,70, individuato in catasto Terreni del Comune di Ostuni al fg. 169 e cosi composto: particella 245 di are 11,60; part.lla 247 di are 19,26; part.lla 248 di are 19; part.lla 249 di are 19; part.lla 250 di are 15,57; part.lla 252 di are 7,43; part.lla 253 di are 3,46; 2) fabbricato rurale della superficie di are 3,53 composto da due piccoli vani ed annesso spiazzo, riportato in catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al fg.169 ed individuato dalla part.lla 104, non produttivo di reddito. Ostuni, 25 luglio 2011 Su mandato legale di Tateo Elena ad: avv. Simonetta Galizia T12ABM1950