TRIBUNALE DI OSTUNI

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2012)

 
                    Riconoscimento di proprieta' 
 

  Il Giudice Unico Letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e
3 della legge 10.5.1976 n. 346 da Tateo Elena; 
  rilevato che I'istante e' proprietaria a  far  data  dal  1981  dei
seguenti cespiti: fabbricato sito in Ostuni in contrada  Cervarolo  e
censito al Catasto fabbricati del  Comune  di  Ostuni  al  fg.169  ed
individuato  con  la  particella  n.101,oltre  ai  fondi  agricoli  -
coltivati a seminativo ed  erborato  -  siti  anch'essi  in  contrada
Cervarolo, riportati in catasto terreni al fg. 169, particelle 103  -
105 e 106, questi ultimi di proprieta' della ricorrente dal 1987; 
  rilevato che la predetta proprieta'  confina  -  da  un  lato-  con
terreni con annesso  fabbricato  rurale  di  proprieta'  dei  coniugi
Terrulli Leonardo e Parisi Antonia, entrambi deceduti senza eredi; 
  rilevato  che,  dall'espletata  istruttoria  e'   emerso   che   la
ricorrente amica gia' anni dei sigg.ri Terrulli  e  Parisi,  fin  dal
1985 ha avuto la piena  disponibilita'  dei  terreni  agricoli  degli
stesse e ne ha  curato  la  manutenzione  e  la  coltivazione  (....)
rilevato che, dunque, dalle deposizioni dei testimoni e'  emerso  che
da oltre 20 anni la  ricorrente  Tateo  Elena  esercita  il  possesso
materiale e continuativo dei predetti beni immobili per  mezzo  della
coltivazione dei predetti  fondi  di  proprieta'  Terrulli-Parisi  ad
erborato e  seminativo;  con  cio'  dimostrando,  inequivocabilmente,
l'intenzione  di  esercitare  il  potere  di  signoria   sulla   cosa
corrispondente a quella del proprietario; 
  rilevato che, in base alla disciplina speciale, relativa  ai  fondi
rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati di alla
legge come  montani,  introdotta  nel  Codice  civile  dall'art.1  l.
10/5/1976 n.346, la proprieta' del bene  si  acquista  in  forza  del
possesso continuato per quindici anni, anziche' venti. 
  Infatti,  ratio   dell'istituto   e'   quella   di   agevolare   la
regolarizzazione  del  titolo  di  proprieta'  e  delle  intestazioni
catastali relativi a beni  situati  in  zone  montane  e  nelle  aree
considerate depresse; 
  PQM 
  dichiara l'intervenuta usucapione dei  beni  come  individuati  nel
ricorso introduttivo e nel pedissequo decreto: 1) fondo rustico  sito
in Ostuni  in  contrada  Cervarolo  di  are  95,32  con  destinazione
produttiva, avente un reddito dominicale totale di  Euro  12,  78  ed
agrario totale di Euro, 12,70, individuato  in  catasto  Terreni  del
Comune di Ostuni al fg. 169 e cosi composto: particella  245  di  are
11,60; part.lla 247 di are 19,26; part.lla 248 di  are  19;  part.lla
249 di are 19; part.lla 250 di are 15,57; part.lla 252 di  are  7,43;
part.lla 253 di are 3,46; 2) fabbricato rurale  della  superficie  di
are 3,53 composto da due piccoli vani ed annesso  spiazzo,  riportato
in catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al fg.169  ed  individuato
dalla part.lla 104, non produttivo di reddito. 
  Ostuni, 25 luglio 2011 
  Su mandato legale di Tateo Elena ad: 

                       avv. Simonetta Galizia 

 
T12ABM1950
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