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Errata corrige
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Protocollo: n. 0002119 del 06/03/2012 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, Sede di Ancona, n. 0176899/12 del 28 febbraio 2012 corredata della nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato l'irregolare funzionamento, nelle giornate 3 e 7 febbraio 2012, della filiale di seguito elencata, a causa delle eccezionali condizioni di maltempo: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a., filiale di: Porto San Giorgio, via Buozzi n. 8; Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di Credito causato da eventi eccezionali agli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nelle giornate del 3 e 7 febbraio 2012; per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura degli Istituti di Credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nelle filiali interessate. Fermo, 5 marzo 2012 Il prefetto E. Zarrilli TC12ABP4307 (Gratuito)