PREFETTURA DI TERAMO

(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2012)

Protocollo: n. 0009510
 
               Mancato funzionamento sportelli bancari 
 

  Il prefetto della Provincia di Teramo, 
  Vista la nota n. 188615/12 del giorno 1° marzo 2012, con  la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Banca dell'Adriatico S.p.a.  per  gli  sportelli  delle
dipendenze di: Citta' Sant'Angelo, corso  Vittorio  Emanuele  n.  15;
Citta' Sant'Angelo, via XXII Maggio 1944 n. 64; Cepagatti,  via  Roma
n. 56; Penne, via Dante Alighieri  n.  5;  Spoltore,  Frazione  Villa
Raspa via Italia n. 109 e Rosciano, Frazione Villa San  Giovanni  via
Settentrionale n. 6 l'applicazione del  decreto  legislativo  del  15
gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini  legali  e
convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
dell'Adriatico S.p.a. per le dipendenze di: Citta' Sant'Angelo, corso
Vittorio Emanuele n. 15; Citta' Sant'Angelo, via XXII Maggio 1944  n.
64; Cepagatti, via Roma n. 56;  Penne,  via  Dante  Alighieri  n.  5;
Spoltore, Frazione Villa Raspa via Italia n. 109 e Rosciano, Frazione
Villa   San   Giovanni   via   Settentrionale   n.   6,   e'   dipeso
dall'eccezionale ondata  di  maltempo  che  ha  determinato,  per  le
Filiali suindicate, la regolare operativita' risultata compromessa, a
seconda dei casi, dall'interruzione delle vie  di  comunicazione  che
hanno  reso  irraggiungibili  le  citate   Filiali,   dalla   mancata
erogazione dell'energia elettrica  e  dall'interruzione  delle  linee
telefoniche che  hanno  bloccato  i  sistemi  operativi  nonche'  dal
mancato recapito della  corrispondenza  con  particolare  riferimento
agli assegni negoziati nelle giornate del 2, 3, 6, 7, 8, 9,  10,  13,
14 e 15 febbraio 2012; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 6 marzo 2012 

               p. Il prefetto Il viceprefetto vicario 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
TC12ABP4422 (Gratuito)
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