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Errata corrige
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Protocollo: n. 0009510 Mancato funzionamento sportelli bancari Il prefetto della Provincia di Teramo, Vista la nota n. 188615/12 del giorno 1° marzo 2012, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca dell'Adriatico S.p.a. per gli sportelli delle dipendenze di: Citta' Sant'Angelo, corso Vittorio Emanuele n. 15; Citta' Sant'Angelo, via XXII Maggio 1944 n. 64; Cepagatti, via Roma n. 56; Penne, via Dante Alighieri n. 5; Spoltore, Frazione Villa Raspa via Italia n. 109 e Rosciano, Frazione Villa San Giovanni via Settentrionale n. 6 l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca dell'Adriatico S.p.a. per le dipendenze di: Citta' Sant'Angelo, corso Vittorio Emanuele n. 15; Citta' Sant'Angelo, via XXII Maggio 1944 n. 64; Cepagatti, via Roma n. 56; Penne, via Dante Alighieri n. 5; Spoltore, Frazione Villa Raspa via Italia n. 109 e Rosciano, Frazione Villa San Giovanni via Settentrionale n. 6, e' dipeso dall'eccezionale ondata di maltempo che ha determinato, per le Filiali suindicate, la regolare operativita' risultata compromessa, a seconda dei casi, dall'interruzione delle vie di comunicazione che hanno reso irraggiungibili le citate Filiali, dalla mancata erogazione dell'energia elettrica e dall'interruzione delle linee telefoniche che hanno bloccato i sistemi operativi nonche' dal mancato recapito della corrispondenza con particolare riferimento agli assegni negoziati nelle giornate del 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 febbraio 2012; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 6 marzo 2012 p. Il prefetto Il viceprefetto vicario dott. Vincenzo De Vivo TC12ABP4422 (Gratuito)