VENETO BANCA
Societa' cooperativa per azioni


Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV)

Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2011 Euro 2.773.690.636,18
Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266

(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2012)

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi'  27  aprile
2012 - ore 8.00', ed in seconda convocazione  per  sabato  28  aprile
2012 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda  Gasparini-Loredan
- siti in  Venegazzu'  di  Volpago  del  Montello  (TV),  Via  Jacopo
Gasparini n. 71, con il seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  Oggetto 1°) -  Proposta  di  modifica  dello  statuto  sociale  per
adeguarlo alla normativa regolamentare riguardante le politiche e  le
prassi di  remunerazione  e  incentivazione  nelle  banche  e  gruppi
bancari, con conseguente modifica degli articoli 34  (Compenso  degli
Amministratori) e 38 (Attribuzioni del Consiglio di  Amministrazione)
nonche' alla nuova disciplina della revisione legale  di  cui  al  D.
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con conseguente  modifica  dell'articolo
45 (Controllo contabile). Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di
poteri; 
  Oggetto 2°) - Proposta di delega al Consiglio  di  Amministrazione,
ai sensi degli  artt.  2443  e  2420-ter  del  Codice  Civile,  della
facolta' di deliberare, in una o piu' volte, per un  periodo  massimo
di cinque anni, un aumento,  a  pagamento,  scindibile  del  capitale
sociale per un controvalore di massimi complessivi nominali  Euro  45
milioni mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni  ordinarie
del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, da offrire in opzione  agli
azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili,  con  facolta'
di determinare il prezzo di emissione, nonche' di emettere, in una  o
piu' volte, per un controvalore di massimi nominali Euro 500 milioni,
obbligazioni interamente o parzialmente convertibili e/o con warrant,
riservate in opzione agli azionisti e ai  portatori  di  obbligazioni
convertibili. Conseguente modifica dell'articolo 5 (Capitale sociale)
dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Deleghe di poteri, 
  Parte Ordinaria 
  Oggetto 1°) - Nomina di cinque amministratori ("terzo rinnovo")  di
cui almeno due in possesso  dei  requisiti  di  indipendenza  di  cui
all'art. 30  dello  Statuto;  nomina  di  un  Sindaco  Effettivo  per
l'integrazione del Collegio Sindacale ai  sensi  dell'art.  2401  del
Codice Civile; 
  Oggetto 2°) -  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, riparto  dell'utile  e
distribuzione del dividendo, delibere inerenti e conseguenti; 
  Oggetto 3°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale; 
  Oggetto  4°)  -  Relazione  ed  approvazione  del  documento  sulle
politiche di remunerazione; 
  Oggetto 5°) - Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza
da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione, 
  Con riferimento al punto 1°) all'ordine del  giorno  dell'Assemblea
Ordinaria  si  ricorda  che  si  procedera'  alla  nomina  di  n.   5
amministratori sulla base del voto  di  lista,  come  regolato  dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale  riguardo  si  precisa
che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto  sociale,  le  liste  devono
contenere un numero di candidati fino al numero  massimo  di  cinque,
tra i quali almeno due in possesso dei requisiti di  indipendenza  di
cui all'art. 30 dello statuto. 
  Sempre con riferimento al punto 1°)  all'ordine  del  giorno  della
parte Ordinaria, l'assemblea dovra' provvedere alla integrazione  del
collegio sindacale ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  42  dello
statuto sociale; la sostituzione del  sindaco  dimissionario  avviene
con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 
  Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea  straordinaria  in
prima convocazione, anche nei casi  in  cui  la  legge  richieda  una
maggioranza speciale, e' validamente costituita quando sia presente o
rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione  con
l'intervento di almeno  un  quarantesimo  dei  soci  medesimi  mentre
l'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione
con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o  delega  di
almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione,  qualunque  sia
il numero dei soci presenti o rappresentati . 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
avente diritto di intervenire e votare  in  assemblea,  che  non  sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa'.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  dei  regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono  tanto  per  la
prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini di legge,  presso  la  Sede  Sociale  ed  e'
reperibile sul sito internet (www.venetobanca.it) della Banca. 
  Montebelluna, 27 marzo 2012 

          p. il consiglio di amministrazione il presidente 
                         dott. Flavio Trinca 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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