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Errata corrige
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Proroga termini Il prefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, Sede di Ancona, n. 0154587/12 del 21 febbraio 2012 corredata della nota con la quale l'Azienda di credito sotto specificata ha segnalato l'irregolare funzionamento, nelle giornate 3, 6 e 7 febbraio 2012, delle Filiali di seguito elencate, a causa delle eccezionali condizioni di maltempo; Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, Filiali di: Campiglione di Fermo, Montegiorgio, Porto San Giorgio,Porto Sant'Elpidio, Fermo; Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di Credito causato da eventi eccezionali agli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nelle giornate del 3, 6 e 7 febbraio 2012; per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a cura degli Istituti di Credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nelle Filiali interessate. Fermo, 7 marzo 2012 Il prefetto E. Zarrilli TC12ABP4667 (Gratuito)