UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Sede sociale in Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale numero 07639080964
Iscritta al numero 42013 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A.

BANCA CARIME S.P.A.

Sede sociale in Viale Crati snc, 87100 Cosenza, Italia

Registro delle imprese: di Cosenza e Codice fiscale numero
13336590156
Iscritta al numero 5562 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993.
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 nel registro detenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Sede sociale in Corso Martiri della Liberta', 13, 25122 Brescia,
Italia

Registro delle imprese: di Brescia e Codice fiscale al numero
03480180177
Iscritta al numero 5393 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993.
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 nel registro detenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Sede sociale in Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo, Italia

Registro delle imprese: di Bergamo e Codice fiscale al numero
03034840169
Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993.
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 nel registro detenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A.

Sede sociale in Via C.R. Ceccardi, 1, 16121 Genova, Italia

Registro delle imprese: di Genova e Codice fiscale al numero
02942940103
Iscritta al numero 5004 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993.
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 nel registro detenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999  (la  "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre  1993  (il  "Testo
Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196  del  30  giugno
                     2003 (il "Codice Privacy"). 
 

  UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A. (l"Operazione"), in data  29  febbraio  2012
UBI  Finance  CB  2  S.r.l.  ha  concluso  con  Banca  Carime  S.p.A.
("CARIME")  un   contratto   di   cessione   di   crediti   pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario.  In
virtu' di tale contratto di cessione CARIME cedera' ed UBI Finance CB
2 S.r.l. dovra' acquistare da CARIME, periodicamente  e  pro  soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai  termini  ed  alle
condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi  credito  derivante  dai
mutui ipotecari in bonis erogati  ai  sensi  di  contratti  di  mutuo
stipulati da CARIME con i  propri  clienti  (i  "Contratti  di  Mutuo
CARIME") nel corso della propria ordinaria attivita'  di  impresa  (i
"Crediti CARIME"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° aprile 2012, UBI Finance CB 2  S.r.l.  ha  acquistato
pro soluto da CARIME ogni e qualsiasi Credito  CARIME  derivante  dai
Contratti di Mutuo CARIME che alla data del 29 febbraio  2012  ("Data
di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Carime S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  Carime  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Carime
S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
    
  CRITERI SPECIFICI 
  (1) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  30
settembre 2011; 
  (2) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (3)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (4)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (5) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (6) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (7) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Carime S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  Carime  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Carime S.p.A.  e  rispetto  alla
quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca  di  grado  superiore
sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca  di  secondo  o
successivo grado rispetto alla quale  il  creditore  garantito  dalle
ipoteche di grado superiore e'  Banca  Carime  S.p.A.  (anche  se  le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Carime S.p.A.. 
    
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB  2  S.r.l.  ha  concluso  con  Banco  di
Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto di cessione di crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario.  In
virtu' di tale contratto di cessione BBS cedera' ed UBI Finance CB  2
S.r.l. dovra' acquistare da BBS, periodicamente e pro soluto, secondo
un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi  specificate,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BBS con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BBS")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BBS"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° aprile 2012, UBI Finance CB 2  S.r.l.  ha  acquistato
pro soluto  da  BBS  ogni  e  qualsiasi  Credito  BBS  derivante  dai
Contratti di Mutuo BBS che alla data del 29 febbraio 2012  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Banco  di
Brescia S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
    
  CRITERI SPECIFICI 
  (1) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  30
settembre 2011; 
  (2) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (3)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (4)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (5) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (6) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (7) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (8) che siano  stati  erogati  per  l'acquisto  di  immobili  dalla
societa' S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
(prodotto denominato S02 - Mutui Ipotecari SCIP 2); 
  (9) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di  Brescia  S.p.A.  e  rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A.(anche se
le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banco di Brescia S.p.A.. 
    
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca  Popolare
di Bergamo  S.p.A.  ("BPB")  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato disposto  degli  articoli  7-bis  e  4  della  Legge  sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPB cedera' ed  UBI
Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BPB,  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi  credito  derivante
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti  di  mutuo
stipulati da BPB con i propri clienti (i "Contratti  di  Mutuo  BPB")
nel corso della propria ordinaria attivita' di  impresa  (i  "Crediti
BPB"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° aprile 2012, UBI Finance CB 2  S.r.l.  ha  acquistato
pro soluto  da  BPB  ogni  e  qualsiasi  Credito  BPB  derivante  dai
Contratti di Mutuo BPB che alla data del 29 febbraio 2012  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare di Bergamo S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (1) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  30
settembre 2011; 
  (2) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (3)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (4)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (5) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (6) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (7) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare di  Bergamo
S.p.A.. 
    
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con  Banco  di  San
Giorgio S.p.A. ("BSG") un contratto di cessione di crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario.  In
virtu' di tale contratto di cessione BSG cedera' ed UBI Finance CB  2
S.r.l. dovra' acquistare da BSG, periodicamente e pro soluto, secondo
un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi  specificate,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BSG con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BSG")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BSG"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° aprile 2012, UBI Finance CB 2  S.r.l.  ha  acquistato
pro soluto  da  BSG  ogni  e  qualsiasi  Credito  BSG  derivante  dai
Contratti di Mutuo BSG che alla data del 29 febbraio 2012  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di San  Giorgio  S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banco  di  San
Giorgio S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banco di San
Giorgio S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (1) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  30
settembre 2011; 
  (2) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (3)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (4)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (5) che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (6) la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (7) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di San  Giorgio  S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banco  di  San
Giorgio S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di San Giorgio S.p.A. e rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e'  Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.
(anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
non sono state interamente soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da
queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la  sede  di  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A.. 
    
  CARIME, BBS, BPB e BSG sono di seguito congiuntamente denominati  i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti CARIME, i Crediti BBS, i Crediti BPB  ed  i  Crediti  BSG
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno  di
essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo CARIME, i Contratti di Mutuo BBS, i  Contratti
di  Mutuo  BPB  ed  i  Contratti  di  Mutuo  BSG  sono   di   seguito
congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi,
un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l.
sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori  Ceduti
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  Milano,2 aprile 2012 

                UBI FINANCE CB 2 S.R.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T12AAB5271
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