TAR LAZIO - ROMA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2012)

 
Estratto del ricorso principale con motivi aggiunti - R.G. 9102/2010. 
 

  Per  A.L.P.I.  (Associazione  per  la  Liberta'  ed  il  Pluralismo
dell'Informazione) RADIO TV, con sede legale in Roma  (RM)  alla  Via
Colonna Antonina, 52, in persona del legale rappresentante Ing.  Luca
Montrone, rappresentata e difesa dagli avv.ti  prof.  Aldo  Loiodice,
prof. Isabella Loiodice, Pasquale Procacci e  Marco  Sabino  Loiodice
presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Roma  alla
via  Ombrone  12/b  contro  l'Autorita'   per   le   Garanzie   nelle
Comunicazioni; il Ministero per lo Sviluppo Economico e nei confronti
di  tutti  i  soggetti  assegnatari  di  frequenze  per   l'emittenza
nazionale e per l'emittenza locale nelle Regioni Basilicata, Puglia e
Molise  -  per  l'annullamento,  previa  sospensione  dell'efficacia,
quanto  al  ricorso  principale:  della   delibera   n.   300/10/CONS
dell'AGCOM che dispone il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle
Frequenze  (PNAF);  quanto  ai  motivi   aggiunti:   della   delibera
93/12/CONS  dell'AGCOM,  dei  bandi  del  Ministero  dello   Sviluppo
Economico per l'assegnazione delle frequenze in Basilicata, Puglia  e
Molise, nonche' ove occorra dei bandi del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico per l'assegnazione delle frequenze in Calabria,  Abruzzo  e
Sicilia, nonche' del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze
nazionali, della  graduatoria  conseguente  e  dei  singoli  atti  di
assegnazione, atti dei quali non si  conosce  data  e  numero  e  che
vengono impugnati in parte  qua;  delle  graduatorie  definitive  per
l'assegnazione delle frequenze alle TV locali  in  Molise,  Puglia  e
Basilicata redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico,  di  tutte
le  determine  del  Ministero  dello   Sviluppo   Economico   recanti
assegnazione delle frequenze alle TV locali in Puglia,  Basilicata  e
Molise, nonche' di ogni  altro  atto  presupposto,  consequenziale  o
connesso. 
  MOTIVI IN DIRITTO -  1)  Violazione  dei  principi  in  materia  di
pluralismo televisivo - Violazione dell'art. 8 del  d.lgs.  177/2005.
Il PNAF e gli atti impugnati non rispettano la riserva di  1/3  della
capacita' trasmissiva per le TV locali di cui all'art. 8  del  d.lgs.
177/2005.  2)  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria   -
Ingiustizia  manifesta  ed  erronea  presupposizione.  Le   frequenze
coordinate a livello internazionale sono 27 e  sono  state  assegnate
tutte alle TV nazionali pur non esistendo 27 TV nazionali in  Italia.
3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Il PNAF soddisfa solo
le esigenze delle emittenti nazionali e non considera le  locali.  4)
Eccesso di potere per Illogicita' Manifesta.  L'isofrequenza  annulla
il pluralismo a  livello  locale.  Lo  stesso  Piano  ha  chiaramente
previsto  per  le  sole   emittenti   nazionali   che   il   criterio
dell'isofrequenza non e' l'unico  ed  obbligatorio  criterio  con  il
quale  assegnare  le  frequenze.  5)  Violazione  della  liberta'  di
manifestazione del pensiero. 6) Eccesso di potere  -  Violazione  del
principio   di   proporzionalita'.   7)   Violazione   dei   principi
costituzionali in materia di  informazione  e  pluralismo.  Gli  atti
gravati impediscono di  trasmettere  servizi  informativi  a  livello
locale (attraverso il c.d. split) per garantire il massimo pluralismo
informativo.  -  8)  Violazione   dei   principi   comunitari   sulla
concorrenza - 9) Violazione della legge sul  procedimento  -  Lesione
dell'interesse  partecipativo  -  Difetto  di   motivazione   -   10)
Illegittimita' propria e derivata.  Gli  atti  impugnati  impediscono
alle  TV  locali  nelle  Regioni  Puglia,  Basilicata  e  Molise   di
raggiungere una quota consistente di  utenti  nelle  Regioni  in  cui
opera, condannando le TV locali alla sicura cessazione dell'attivita'
d'impresa. 

                      prof. avv. Aldo Loiodice 
                    prof. avv. Isabella Loiodice 
                       avv. pasquale Procacci 
                     avv. Marco Sabino Loiodice 

 
T12ABA9483
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