TAR LAZIO - ROMA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2012)

 
Estratto del ricorso principale con motivi aggiunti - R.G. 9105/2010. 
 

  Per TELENORBA S.p.A., di Conversano (BA) difesa dagli Avv.ti  Prof.
Aldo Loiodice e Prof. Isabella Loiodice presso lo studio dei quali e'
elettivamente domiciliata  in  Roma  alla  via  Ombrone  12/b  contro
l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni; il Ministero per  lo
Sviluppo Economico e nei confronti di tutti i soggetti assegnatari di
frequenze per l'emittenza nazionale e per  l'emittenza  locale  nelle
Regioni Basilicata, Puglia e  Molise  -  per  l'annullamento,  previa
sospensione  dell'efficacia,  quanto  al  ricorso  principale:  della
delibera  n.  300/10/CONS  dell'AGCOM  che  dispone  il  nuovo  Piano
Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF);  quanto  ai  motivi
aggiunti:  della  delibera  93/12/CONS  dell'AGCOM,  dei  bandi   del
Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze
in Basilicata, Puglia e Molise, nonche' ove  occorra  dei  bandi  del
Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze
in Calabria, Abruzzo  e  Sicilia,  nonche'  del  bando  di  gara  per
l'assegnazione   delle   frequenze   nazionali,   della   graduatoria
conseguente e dei singoli atti di assegnazione, atti dei quali non si
conosce data e numero e che vengono impugnati  in  parte  qua;  della
graduatoria definitiva per l'assegnazione  delle  frequenze  alle  TV
locali in Molise redatta dal Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e
della Determina del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8  maggio
2012 con la quale vengono assegnati  a  Telenorba  S.p.A.  i  diritti
d'uso delle  frequenze  per  la  Regione  Molise;  delle  graduatorie
definitive  redatte  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico   per
l'assegnazione delle frequenze alle TV locali in Puglia e Basilicata;
delle Determine del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8  maggio
2012 con la quale vengono assegnati  a  Telenorba  S.p.A.  i  diritti
d'uso della frequenza (canale  33)  per  Telenorba  7  nella  Regione
Molise; del 17 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba
S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 33)  per  Telenorba  7
nella Regione Puglia;  del  17  maggio  2012  con  la  quale  vengono
assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza  (canale
59) per Telenorba 8 nella Regione Puglia; del 18 maggio 2012  con  la
quale vengono assegnati a Telenorba  S.p.A.  i  diritti  d'uso  della
frequenza (canale 23) per TG NORBA 24 nella Regione  Puglia;  del  25
maggio 2012 con la quale  vengono  assegnati  a  Telenorba  S.p.A.  i
diritti d'uso della frequenza  (canale  59)  per  Telenorba  8  nella
Regione Basilicata; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati
a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 39) per TG
NORBA 24 nella Regione Basilicata; del 25 maggio 2012  con  la  quale
vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della  frequenza
(canale 21) per Telenorba 7 nella Regione Basilicata; nonche' di ogni
altro atto presupposto, consequenziale o connesso. MOTIVI IN  DIRITTO
- 1) Violazione dei principi in materia di  pluralismo  televisivo  -
Violazione dell'art. 8 del  d.lgs.  177/2005.  Il  PNAF  e  gli  atti
impugnati  non  rispettano  la  riserva  di   1/3   della   capacita'
trasmissiva per le TV locali di cui all'art. 8 del  d.lgs.  177/2005.
2) Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  -  Ingiustizia
manifesta ed  erronea  presupposizione.  Le  frequenze  coordinate  a
livello internazionale sono 27 e sono state assegnate tutte  alle  TV
nazionali pur non esistendo 27 TV nazionali in Italia. 3) Eccesso  di
potere per ingiustizia manifesta. Il PNAF soddisfa solo  le  esigenze
delle emittenti nazionali e non considera le locali.  4)  Eccesso  di
potere  per  Illogicita'   Manifesta.   L'isofrequenza   annulla   il
pluralismo a livello locale. Lo stesso Piano ha chiaramente  previsto
per le sole emittenti nazionali che il criterio dell'isofrequenza non
e' l'unico  ed  obbligatorio  criterio  con  il  quale  assegnare  le
frequenze.  5)  Violazione  della  liberta'  di  manifestazione   del
pensiero.  6)  Eccesso  di  potere  -  Violazione  del  principio  di
proporzionalita'.  7)  Violazione  dei  principi  costituzionali   in
materia di informazione e pluralismo. Gli atti gravati impediscono di
trasmettere servizi informativi a livello locale (attraverso il  c.d.
split)  per  garantire  il  massimo  pluralismo  informativo.  -   8)
Violazione dei principi comunitari sulla concorrenza - 9)  Violazione
della legge sul procedimento - Lesione dell'interesse partecipativo -
Difetto di motivazione - 10) Illegittimita' propria e  derivata.  Gli
atti impugnati impediscono alla ricorrente di raggiungere  una  quota
consistente  di  utenti  nelle  Regioni  in  cui  opera,  condannando
Telenorba alla sicura cessazione dell'attivita' d'impresa. 

                      prof. avv. Aldo Loiodice 
                    prof. avv. Isabella Loiodice 

 
T12ABA9484
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