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Errata corrige
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Estratto del ricorso principale con motivi aggiunti - R.G. 9105/2010. Per TELENORBA S.p.A., di Conversano (BA) difesa dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice e Prof. Isabella Loiodice presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Roma alla via Ombrone 12/b contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni; il Ministero per lo Sviluppo Economico e nei confronti di tutti i soggetti assegnatari di frequenze per l'emittenza nazionale e per l'emittenza locale nelle Regioni Basilicata, Puglia e Molise - per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso principale: della delibera n. 300/10/CONS dell'AGCOM che dispone il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF); quanto ai motivi aggiunti: della delibera 93/12/CONS dell'AGCOM, dei bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze in Basilicata, Puglia e Molise, nonche' ove occorra dei bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze in Calabria, Abruzzo e Sicilia, nonche' del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze nazionali, della graduatoria conseguente e dei singoli atti di assegnazione, atti dei quali non si conosce data e numero e che vengono impugnati in parte qua; della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali in Molise redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Determina del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso delle frequenze per la Regione Molise; delle graduatorie definitive redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali in Puglia e Basilicata; delle Determine del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 33) per Telenorba 7 nella Regione Molise; del 17 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 33) per Telenorba 7 nella Regione Puglia; del 17 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 59) per Telenorba 8 nella Regione Puglia; del 18 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 23) per TG NORBA 24 nella Regione Puglia; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 59) per Telenorba 8 nella Regione Basilicata; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 39) per TG NORBA 24 nella Regione Basilicata; del 25 maggio 2012 con la quale vengono assegnati a Telenorba S.p.A. i diritti d'uso della frequenza (canale 21) per Telenorba 7 nella Regione Basilicata; nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. MOTIVI IN DIRITTO - 1) Violazione dei principi in materia di pluralismo televisivo - Violazione dell'art. 8 del d.lgs. 177/2005. Il PNAF e gli atti impugnati non rispettano la riserva di 1/3 della capacita' trasmissiva per le TV locali di cui all'art. 8 del d.lgs. 177/2005. 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta ed erronea presupposizione. Le frequenze coordinate a livello internazionale sono 27 e sono state assegnate tutte alle TV nazionali pur non esistendo 27 TV nazionali in Italia. 3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Il PNAF soddisfa solo le esigenze delle emittenti nazionali e non considera le locali. 4) Eccesso di potere per Illogicita' Manifesta. L'isofrequenza annulla il pluralismo a livello locale. Lo stesso Piano ha chiaramente previsto per le sole emittenti nazionali che il criterio dell'isofrequenza non e' l'unico ed obbligatorio criterio con il quale assegnare le frequenze. 5) Violazione della liberta' di manifestazione del pensiero. 6) Eccesso di potere - Violazione del principio di proporzionalita'. 7) Violazione dei principi costituzionali in materia di informazione e pluralismo. Gli atti gravati impediscono di trasmettere servizi informativi a livello locale (attraverso il c.d. split) per garantire il massimo pluralismo informativo. - 8) Violazione dei principi comunitari sulla concorrenza - 9) Violazione della legge sul procedimento - Lesione dell'interesse partecipativo - Difetto di motivazione - 10) Illegittimita' propria e derivata. Gli atti impugnati impediscono alla ricorrente di raggiungere una quota consistente di utenti nelle Regioni in cui opera, condannando Telenorba alla sicura cessazione dell'attivita' d'impresa. prof. avv. Aldo Loiodice prof. avv. Isabella Loiodice T12ABA9484