TAR LAZIO - ROMA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2012)

 
Estratto del ricorso principale con motivi aggiunti - R.G. 3606/2012. 
 

  Per TELENORBA  S.p.A.,  di  Conversano  (BA)  difesa  dagli  Avv.ti
Proff.ri Aldo Loiodice e Isabella Loiodice presso lo studio dei quali
e' elettivamente domiciliata in Roma alla via Ombrone 12/b contro  il
Ministero per lo Sviluppo  Economico  e  nei  confronti  di  tutti  i
fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e locali (per questi
ultimi  limitatamente  alle  Regioni  Basilicata,  Puglia  e  Molise)
assegnatari di risorse di numerazione -  per  l'annullamento,  previa
sospensione cautelare dell'efficacia, quanto al  ricorso  principale:
Del bando per l'attribuzione della numerazione automatica dei  canali
LCN in Molise (adottato dal  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico,
pubblicato in G.U. il 7 marzo 2012), Puglia (adottato  dal  Ministero
per lo Sviluppo Economico, pubblicato in G.U. il  14  marzo  2012)  e
Basilicata  (adottato  dal  Ministero  per  lo  Sviluppo   Economico,
pubblicato in G.U. il 14 marzo 2012), nonche' delle  modalita'  guida
ministeriali per la redazione delle domande di partecipazione;  Della
graduatoria formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico  per  la
Regione Molise;  quanto  ai  motivi  aggiunti:  della  determina  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  3  maggio  2012,  recante
attribuzione a Telenorba della numerazione automatica  nella  Regione
Molise; della determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 14
maggio 2012 (conosciuta dalla ricorrente in data 22 maggio),  recante
attribuzione a Telenorba della numerazione automatica  nella  Regione
Puglia e della presupposta graduatoria redatta  dal  Ministero  dello
Sviluppo Economico; della graduatoria formulata dal  Ministero  dello
Sviluppo Economico per l'attribuzione  della  numerazione  automatica
dei canali per la Regione Basilicata; della determina  del  Ministero
dello  Sviluppo  Economico  del  23  maggio  2012  (conosciuta  dalla
ricorrente in data 25 maggio), recante attribuzione a Telenorba della
numerazione automatica dei canali nella Regione Basilicata; di  tutte
le determine del Ministero dello Sviluppo  Economico  (ancorche'  non
conosciute dalla ricorrente) di assegnazione  di  numerazione  LCN  a
qualsiasi fornitore di servizi media audiovisivi nazionale  o  locale
che sia risultato  dalle  graduatorie  ministeriali  assegnatario  di
posizioni di numerazione spettanti per legge alla ricorrente; nonche'
di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente. 
  MOTIVI  IN  DIRITTO  -  1)  Illegittimita'  propria  e  derivata  -
Violazione di legge - Violazione dell'art. 32 del D.lgs.  177/2005  -
Violazione art. 2 bis, comma 7, lett.  e),  l.  66/2001-  Eccesso  di
potere per erronea presupposizione - Difetto assoluto di  istruttoria
e  di  motivazione  -  Illogicita'  -  Disparita'  di  trattamento  -
Ingiustizia  manifesta  -  Sviamento.  2)  Violazione  di   legge   -
Violazione dell'art. 32 del d.lgs. 177/2005 -  Eccesso  di  potere  -
Violazione   della   delibera    dell'AGCOM    n.    366/10/CONS    -
Irragionevolezza  manifesta  -  Difetto  di  istruttoria.  Gli   atti
relativi alla procedura di assegnazione di numerazione alle TV locali
sono illegittimi per erronea applicazione  del  criterio  individuato
nella delibera AGCOM n. 366/10/CONS secondo cui  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico per la formulazione  delle  graduatorie  regionali
della numerazione avrebbe dovuto servirsi dei punteggi attribuiti dai
CO.RE.COM. alle TV locali per l'accesso ai benefici di cui al D.M. n.
292/2004 nei tre anni precedenti all'adozione della  stessa  delibera
366/10/CONS. 

                      prof. avv. Aldo Loiodice 
                    prof. avv. Isabella Loiodice 

 
T12ABA9487
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