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Errata corrige
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Estratto del ricorso principale con motivi aggiunti - R.G. 3606/2012. Per TELENORBA S.p.A., di Conversano (BA) difesa dagli Avv.ti Proff.ri Aldo Loiodice e Isabella Loiodice presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Roma alla via Ombrone 12/b contro il Ministero per lo Sviluppo Economico e nei confronti di tutti i fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e locali (per questi ultimi limitatamente alle Regioni Basilicata, Puglia e Molise) assegnatari di risorse di numerazione - per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, quanto al ricorso principale: Del bando per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali LCN in Molise (adottato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, pubblicato in G.U. il 7 marzo 2012), Puglia (adottato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, pubblicato in G.U. il 14 marzo 2012) e Basilicata (adottato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, pubblicato in G.U. il 14 marzo 2012), nonche' delle modalita' guida ministeriali per la redazione delle domande di partecipazione; Della graduatoria formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico per la Regione Molise; quanto ai motivi aggiunti: della determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 maggio 2012, recante attribuzione a Telenorba della numerazione automatica nella Regione Molise; della determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2012 (conosciuta dalla ricorrente in data 22 maggio), recante attribuzione a Telenorba della numerazione automatica nella Regione Puglia e della presupposta graduatoria redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico; della graduatoria formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali per la Regione Basilicata; della determina del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 maggio 2012 (conosciuta dalla ricorrente in data 25 maggio), recante attribuzione a Telenorba della numerazione automatica dei canali nella Regione Basilicata; di tutte le determine del Ministero dello Sviluppo Economico (ancorche' non conosciute dalla ricorrente) di assegnazione di numerazione LCN a qualsiasi fornitore di servizi media audiovisivi nazionale o locale che sia risultato dalle graduatorie ministeriali assegnatario di posizioni di numerazione spettanti per legge alla ricorrente; nonche' di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente. MOTIVI IN DIRITTO - 1) Illegittimita' propria e derivata - Violazione di legge - Violazione dell'art. 32 del D.lgs. 177/2005 - Violazione art. 2 bis, comma 7, lett. e), l. 66/2001- Eccesso di potere per erronea presupposizione - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - Illogicita' - Disparita' di trattamento - Ingiustizia manifesta - Sviamento. 2) Violazione di legge - Violazione dell'art. 32 del d.lgs. 177/2005 - Eccesso di potere - Violazione della delibera dell'AGCOM n. 366/10/CONS - Irragionevolezza manifesta - Difetto di istruttoria. Gli atti relativi alla procedura di assegnazione di numerazione alle TV locali sono illegittimi per erronea applicazione del criterio individuato nella delibera AGCOM n. 366/10/CONS secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico per la formulazione delle graduatorie regionali della numerazione avrebbe dovuto servirsi dei punteggi attribuiti dai CO.RE.COM. alle TV locali per l'accesso ai benefici di cui al D.M. n. 292/2004 nei tre anni precedenti all'adozione della stessa delibera 366/10/CONS. prof. avv. Aldo Loiodice prof. avv. Isabella Loiodice T12ABA9487