TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
Sezione distaccata di Moncalieri

(GU Parte Seconda n.67 del 9-6-2012)

 
                   Notifiche per pubblici proclami 
 

  Si rende noto che Bosco Gabriele n. a  Riva  presso  Chieri  il  16
giugno 1963 (codice  fiscale  BSCGRL63H16H337D)  ivi  res.te  in  via
Vittorio Veneto n. 7 bis, Bosco Giovanni n a Riva presso Chieri il 1°
gennaio 1965 (codice fiscale  BSCGNN65A01H337N)  ivi  res.te  in  via
Vitt. Veneto n. 5 e Bosco Giuseppe n  a  Riva  presso  Chieri  il  19
novembre 1972 (codice fiscale BSCGPP72S19C627G)  ivi  res.te  in  via
Vittorio Veneto n. 7 bis rappresentati difesi dagli avv.ti  Giancarlo
Perassi con studio in Cavour via G. Giolitti n. 56 e Simona Cornaglia
con studio in Torino via Massena n. 87  in  data  27  settembre  2010
hanno proposto ricorso a' sensi dell'art. 1159-bis del Codice  civile
ed art. 2 legge 10 maggio 1976 n. 346 nei confronti di Ronco  Antonio
fu Giuseppe, Ronco Giuseppe fu Tomaso, Tamagnone Giovanni,  Tamagnone
Giuseppe e Tamagnone Stefano, quest'ultimo nato a Riva presso  Chieri
il 10 marzo 1911, tutti altri di luogo, data di nascita  e  residenza
sconosciuti e che a seguito di tale ricorso e' stato emesso, in  data
21  luglio  2011,  dal  Tribunale  di  Torino,  sez.  distaccata   di
Moncalieri decreto di riconoscimento di  proprieta'  ai  sensi  della
legge 10 maggio 1976 n. 346, con il seguente  provvedimento:  «P.Q.M.
il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri dichiara che
il fondo contrassegnato come mappate 13 del foglio 55 del  Comune  di
Riva presso Chieri, della superficie di are 8.81 e' stato  acquistato
in quota indivisa per effetto  di  usucapione  dai  ricorrenti  Bosco
Gabriele, nato  a  Riva  presso  Chieri  il  16  giugno  1963,  Bosco
Giovanni, nato a Riva presso Chieri  il  1°  gennaio  1965,  e  Bosco
Giuseppe, nato a Chieri il 19 novembre 1972; ordina  alla  competente
Agenzia del Territorio, a norma dell'art. 2651 c.c., di effettuare le
seguenti trascrizioni e volture, esonerando da  ogni  responsabilita'
il Conservatore.» Avverso il predetto decreto e' ammessa  opposizione
entro sessanta giorni dalla affissione o dalla  notifica  ex  art.  3
legge n. 346/76. 
    Cavour, 17 maggio 2012 

                             Richiedente 
                       avv. Giancarlo Perassi 

 
TC12ABA9360
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