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Fusione transfrontaliera Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l. ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 108/2008 rende noto che: La Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l., una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con socio unico, con sede in Milano, Via Marcantonio Colonna 35, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero 07885330964, n. REA 1988197 (la "Societa' Incorporanda") mediante un procedimento di fusione transfrontaliera verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: Robert Bosch Dritte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, una societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco con sede in Francoforte sul Meno, Germania, Eschborner Landstrasse 130-132, capitale sociale Euro 25.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Pretura di Francoforte sul Meno al numero HRB 93573 (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: - Creditori della Societa' Incorporanda I creditori della Societa' Incorporanda per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti, ma nei confronti della Societa' Incorporante. Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. e dell'art. 2505 quater, i creditori della Societa' Incorporanda potranno opporsi alla Fusione nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporanda. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. - Creditori della Societa' Incorporante Ai sensi dei paragrafi 122 a comma 2, 22 comma 1 UmwG ai creditori della Societa' Incorporante devono essere prestate delle garanzie nella misura in cui questi non possano essere soddisfatti. Non puo' essere chiesto il pagamento se la loro pretesa e' scaduta ed esigibile o qualora possa essere esigibile in qualsiasi momento. Il diritto alla prestazione di garanzie spetta soltanto ai creditori che abbiano reso noto la propria pretesa, la natura della stessa e il relativo importo, nei sei mesi successivi al giorno dell'iscrizione della Fusione nel Registro della sede della Societa' Incorporante ai sensi dei paragrafi 122 a comma 2, 19 comma 3 UmwG. Un ulteriore requisito e' che i creditori devono dimostrare che la realizzazione del proprio credito verra' pregiudicata dalla fusione. Ai sensi dei paragrafi 122 a, comma 2, 22 comma 2 UmwG, il diritto alla prestazione di garanzie non spetta ai creditori i quali, in caso di insolvenza della Societa' Incorporante, abbiano un privilegio sulla massa passiva, che ai sensi di legge viene concesso a loro tutela e viene vigilato dallo stato. Qualora i creditori, a causa della Fusione, facessero valere delle pretese per risarcimento danni nei confronti dei componenti degli organi amministrativi della Societa' Incorporante, tali pretese si estingueranno per prescrizione ai sensi della normativa sulla prescrizione di cui ai paragrafi 122 a comma 2, 27 UmwG decorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata resa nota l'iscrizione della Fusione nel Registro del luogo della sede della Societa' Incorporante ai sensi del paragrafi 122 comma 2, 19 comma 3 UmwG. La Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporante sono entrambe possedute dal medesimo socio unico, per cui non si rende necessaria l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente presso la sede della Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l., in Via Marcantonio Colonna 35, Milano ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rbit.societario@pec.bosch.it. Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.L. ing. Gabriele Allievi T12AAB11717