ROBERT BOSCH ORIGINAL EQUIPMENT ITALY S.R.L.

(GU Parte Seconda n.87 del 26-7-2012)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.l. 
  ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del  Decreto  Legislativo
n. 108/2008 
  rende noto che: 
  La Robert Bosch Original Equipment Italy  S.r.l.,  una  societa'  a
responsabilita' limitata di diritto italiano, con  socio  unico,  con
sede in Milano, Via Marcantonio Colonna 35, capitale sociale pari  ad
Euro 10.000,00 iscritta nel  Registro  delle  Imprese  di  Milano  al
numero 07885330964, n. REA 1988197 (la "Societa' Incorporanda") 
  mediante un procedimento di fusione  transfrontaliera  verra'  fusa
per incorporazione (la "Fusione") nella: 
  Robert  Bosch  Dritte  Vermögensverwaltungsgesellschaft  mbH,   una
societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco  con  sede  in
Francoforte  sul  Meno,  Germania,  Eschborner  Landstrasse  130-132,
capitale sociale Euro 25.000,00, iscritta nel Registro delle  Imprese
presso la Pretura di Francoforte sul Meno al  numero  HRB  93573  (la
"Societa' Incorporante"). 
  I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008  sono
i seguenti: 
  - Creditori della Societa' Incorporanda 
  I creditori della Societa' Incorporanda per effetto  della  Fusione
potranno continuare a far valere i propri crediti, ma  nei  confronti
della Societa' Incorporante. 
  Ai sensi  dell'articolo  2503  c.c.  e  dell'art.  2505  quater,  i
creditori della Societa' Incorporanda potranno opporsi  alla  Fusione
nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle
Imprese della  delibera  assembleare  sulla  Fusione  della  Societa'
Incorporanda. I creditori legittimati a presentare  opposizione  sono
soltanto quelli che avevano un credito anteriore  all'iscrizione  nel
Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto
articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere  sottoscritto
se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia  il
consenso di tutti i creditori delle  societa'  che  partecipano  alla
Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il  consenso,
ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. 
  - Creditori della Societa' Incorporante 
  Ai sensi dei paragrafi 122 a comma 2, 22 comma 1 UmwG ai  creditori
della Societa' Incorporante devono  essere  prestate  delle  garanzie
nella misura in cui questi non possano essere soddisfatti.  Non  puo'
essere chiesto  il  pagamento  se  la  loro  pretesa  e'  scaduta  ed
esigibile o qualora possa essere esigibile in qualsiasi  momento.  Il
diritto alla prestazione di garanzie spetta soltanto ai creditori che
abbiano reso noto la propria pretesa, la natura  della  stessa  e  il
relativo importo, nei sei mesi successivi al  giorno  dell'iscrizione
della Fusione nel Registro della sede della Societa' Incorporante  ai
sensi dei paragrafi 122 a comma 2, 19  comma  3  UmwG.  Un  ulteriore
requisito e' che i creditori devono dimostrare che  la  realizzazione
del proprio credito verra' pregiudicata dalla fusione. Ai  sensi  dei
paragrafi  122  a,  comma  2,  22  comma  2  UmwG,  il  diritto  alla
prestazione di garanzie non spetta ai creditori i quali, in  caso  di
insolvenza della Societa' Incorporante, abbiano un  privilegio  sulla
massa passiva, che ai sensi di legge viene concesso a loro  tutela  e
viene vigilato dallo stato. 
  Qualora i creditori, a causa della Fusione, facessero valere  delle
pretese per risarcimento danni nei  confronti  dei  componenti  degli
organi amministrativi della Societa' Incorporante,  tali  pretese  si
estingueranno  per  prescrizione  ai  sensi  della  normativa   sulla
prescrizione di cui ai paragrafi 122  a  comma  2,  27  UmwG  decorsi
cinque anni dal giorno in cui e' stata resa nota  l'iscrizione  della
Fusione nel Registro del luogo della sede della Societa' Incorporante
ai sensi del paragrafi 122 comma 2, 19 comma 3 UmwG. 
  La Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporante  sono  entrambe
possedute dal medesimo socio unico, per cui non si  rende  necessaria
l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza. 
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente  presso  la  sede  della  Robert  Bosch
Original Equipment Italy  S.r.l.,  in  Via  Marcantonio  Colonna  35,
Milano ovvero inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: rbit.societario@pec.bosch.it. 

            Robert Bosch Original Equipment Italy S.r.L. 
                        ing. Gabriele Allievi 

 
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