BORGONUOVO 29 S.R.L.

In amministrazione straordinaria


(legge n.95/1979)


Sede Legale: Milano, Via Borgonuovo, 29

(GU Parte Seconda n.91 del 4-8-2012)

 
Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e  per  gli  effetti
            degli articoli 214 L.F. e 78 D.Lgs n.270/1999 
 

  I Commissari liquidatori della procedura in epigrafe, dott. Giorgio
Cumin, dott. Nicodemo di Laura  e  dott.  Guido  Puccio,  preso  atto
dell'avvenuto deposito in data 21 maggio 2012 presso  la  Cancelleria
del Tribunale  di  Milano,  su  autorizzazione  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico in data 4 maggio 2012, di proposta  di  concordato
da  parte  della  societa'  Assuntore  San  Tomaso  Uno  s.r.l.   (la
Proposta), con il corredo dei pareri di competenza dei  Commissari  e
del Comitato di sorveglianza, e in particolare dei pareri  conclusivi
del procedimento e precisamente 
  - Parere conclusivo dei Commissari 25 giugno 2012, depositato il 28
giugno 2012; 
  - Parere del Comitato di sorveglianza 10 luglio 2012; 
  provvedono, con la presente inserzione,  alla  pubblicazione  della
Proposta e di tali  ultimi  documenti  per  ogni  effetto  di  legge,
informando che, ai sensi dell'art.214, comma 3, Legge Fallimentare le
eventuali opposizioni alla Proposta  da  parte  di  ogni  interessato
potranno essere presentate nella Cancelleria del  medesimo  Tribunale
nel termine perentorio di trenta giorni,  decorrente  dalla  presente
pubblicazione. 
  ****** 
  TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
  PROPOSTA DI CONCORDATO 
  ai sensi degli artt. 78 D. Lgs. n. 270 dell'8 luglio 1999 e 214  R.
D. n. 267 del 16 marzo 1942 
  per la Societa' 
  BORGONUOVO 29 S.r.l. in amministrazione straordinaria 
  di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l., con sede legale in Milano,  Via
San  Tomaso  n.  10,  C.F.  06906520967,  in   persona   del   legale
rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti  Zannoni  rappresentata  e
difesa, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Pier
Filippo Giuggioli (GGGPFL68C29F205T) presso il quale, in  Milano  via
Serbelloni 14, e' elettivamente domiciliata. 
  *** 
  Indice: 
  1. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e  le  condizioni
del concordato 
  2. Le garanzie offerte. 
  *** 
  La  presente  proposta  (di  seguito,  anche  solo  la  "Proposta")
costituisce una versione integrata delle proposte  e  delle  relative
modificazioni ed integrazioni inviate dalla proponente Assuntore  San
Tomaso Uno S.r.l. (societa'  meglio  descritta  nell'Allegato  1,  di
seguito, anche solo, l'"Assuntore", "AST1"  o  la  "Proponente")  nel
corso della selezione relativa alla procedura in epigrafe  (descritta
nell'Allegato 2 insieme alle procedure collegate, di  seguito,  anche
solo la "Procedura Borgonuovo" o la "Procedura"), iniziata oltre  due
anni or sono, e depositata, unitamente ad istanza di  autorizzazione,
al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 28 novembre 2011. 
  Le  eventuali  modifiche  apportate  rispetto  ad  essa  riflettono
unicamente  i  rilievi  e/o  le  richieste  provenienti  dall'attuale
collegio di tre commissari (di seguito, anche solo,  i  "Commissari")
successive al predetto deposito  nonche'  le  correlate  osservazioni
della proponente e del Ministero autorizzante. 
  Il perimetro concordatario della presente Proposta per la  societa'
Borgonuovo 29  S.r.l.  in  a.s.  e'  quello  da  ultimo  fornito  dai
Commissari, avente quale riferimento lo Stato Passivo della Procedura
Borgonuovo di  cui  alla  "Scheda  di  Sintesi  al  30  giugno  2011"
predisposta dai Commissari (cfr. Allegato 3). 
  Il deposito  della  presente  Proposta  e'  stato  autorizzato  dal
Ministero delle Attivita' Produttive  con  D.M.  4  maggio  2012  (di
seguito, l'"Autorizzazione", cfr. Allegato 4). 
  1. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e  le  condizioni
del concordato. 
  1.1 Con la presente proposta di concordato con assunzione, AST1, in
persona del Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, propone  domanda  di
concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra
emarginata con  accollo  delle  obbligazioni  concordatarie  da  essa
nascenti alla data del 30 giugno 2011 e con cessione a  favore  della
Proponente di tutti i beni e di tutte le  attivita'  della  Procedura
Borgonuovo, ivi inclusi crediti erariali futuri, oltre che  di  tutte
le azioni, in corso e non, di  pertinenza  della  massa  attiva,  ivi
incluse quelle revocatorie e  di  responsabilita',  gia'  promosse  o
promuovibili dagli organi della Procedura. 
  La  Proponente,  quindi,  con  la  sottoscrizione  della   presente
proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione
della medesima  si  accolla  l'obbligo  di  adempiere  al  concordato
secondo quanto di seguito illustrato, rammentando  che,  in  sede  di
selezione delle proposte, quella di AST1 e' risultata  da  preferirsi
poiche' la percentuale offerta ai creditori chirografari e' risultata
la migliore. 
  1.2 Come richiesto dai Commissari, la presente proposta prevede  in
ogni caso l'accollo, nei termini dalla medesima previsti, dei  debiti
della Societa' esistenti alla data del  passaggio  in  giudicato  e/o
definitivita' del decreto di approvazione del concordato (la "Data di
Approvazione") con conseguente esdebitazione della Societa' stessa da
ogni debito, anche se eventualmente non riflesso nello stato  passivo
della Procedura al 9 maggio 1996 come  successivamente  aggiornato  e
integrato da ultimo al 30 giugno 2011 e come riassunto  nella  scheda
di cui all'Allegato 3 (di seguito, anche solo lo "Stato Passivo"). 
  Tale accollo, in relazione ad eventuali passivita'  non  risultanti
dal suddetto Stato Passivo, avverra' tuttavia sino ad un  massimo  di
Euro 250.000, oltre il quale la Proponente  non  sara'  responsabile.
Questa soglia sara' da calcolarsi in relazione  ai  debiti  eccedenti
quanto riflesso nella scheda  riferita  al  30  giugno  2011  di  cui
all'Allegato 3. 
  L'approvazione definitiva della Proposta  comportera'  l'automatica
cessione alla Proponente di tutti i beni e di  tutti  i  diritti  che
costituiscono gli attivi della Procedura nonche' di tutte  le  azioni
di pertinenza della massa passiva della stessa  che  siano  in  corso
alla data della presente Proposta, e/o siano  sorte  nelle  more  del
procedimento di approvazione. 
  1.3 E' espressa condizione di concordato che l'impegno  assunto  da
parte di AST1 con la Proposta avverra' nei limiti dei soli  creditori
ammessi allo Stato Passivo, con esclusione di eventuali altri,  salvo
quanto precisato supra al 1.2,  nonche'  di  quelli  che  hanno  gia'
proposto opposizione allo  stato  passivo  o  domanda  di  ammissione
tardiva al 30  giugno  2011,  con  esclusione  dunque  di  tutti  gli
eventuali altri creditori. 
  E' altresi' espressa condizione di concordato che, per l'ipotesi in
cui, trascorsi i termini di legge, cioe' cinque  5  anni,  persistano
creditori irreperibili, le somme ad essi destinate  verranno  versate
all'Assuntore e allo stesso verranno restituite le eventuali relative
garanzie ancora sussistenti. 
  Come   richiesto   nell'Autorizzazione   ministeriale,   AST1   con
riferimento ai  creditori  irreperibili  si  rimette  alle  eventuali
modalita' stabilite dal Giudice ai sensi dell'art. 136 L.F.. 
  E' condizione espressa  del  concordato  che  tutta  la  liquidita'
disponibile e/o esistente in ogni Procedura in epigrafe, salvo quanto
necessario per esigenze immediate, venga investita in  pronti  contro
termine aventi come sottostante titoli di stato italiani o  di  paesi
dell'area Euro. 
  1.4  Entro  e  non  oltre  60  (sessanta)  giorni  dalla  Data   di
Approvazione,  la  Proponente  -  di  concerto  con  i  Commissari  -
provvedera' al pagamento delle  intere  prededuzioni  compatibilmente
con il maturare dei  crediti  (e  dunque  con  la  loro  liquidazione
secondo le norme di legge)  e  con  la  presentazione  da  parte  del
creditore della relativa documentazione  fiscale  entro  il  suddetto
termine; dei residui privilegi fino a concorrenza, ove rilevante, del
valore riscosso dei beni gravati da privilegio; dei  chirografi,  con
indicazione della percentuale fissa proposta e impegno al suo aumento
in corrispondenza del "ribaltamento" di eventuali eccedenze  relative
alle stime dei costi di procedura rispetto alle effettive  spettanze:
il tutto secondo le soglie quantitative di fabbisogno e le  modalita'
indicate qui di seguito. 
  TABELLA (FABBISOGNO CONCORDATARIO) 
  (importi in Euro) 
  PASSIVO 
  A.Prededuzioni 
  - costi procedura (stima) 350.000,00 (i) 
  - Percentuale Offerta 100% 
  - Fabbisogno 350.000,00 
  B.Privilegi 
  - ipotecari ammessi 1.599.111,00 
  percentuale Offerta 100% 
  fabbisogno 1.599.111,00 
  - ipotecari in contenzioso (stima ) 5.419.542,00 
  percentuale offerta 100% 
  fabbisogno 5.419.542,00 
  - altri privilegi ammessi 160.702,14 
  percentuale offerta 100% 
  fabbisogno 160.702,14 
  TOTALE 7.529.355,14 - TOTALE FABBISOGNO 7.529.355,14 
  (ii) 
  (i)  Stima  di  massima  da  ribaltare  a  incremento   percentuale
chirografi per l'eventuale eccedenza. 
  (ii)Copertura massima prededuzioni e privilegi da garantire sino  a
esdebitazione. 
  C. Chirografi (Procedura 30/06/2011) 
  - ammessi 19.363.457,45 
  - in contenzioso o da accertare 199.521,47 (i) 
  -(2.452.137,36) (i) 
  TOTALE 17.110.841,56 
  - percentuale offerta 30,51% (ii) 
  - fabbisogno 5.220.517,76(iii) 
  (i) Stima di massima. 
  (ii) Percentuale fissa salve variazioni in aumento per eccedenze da
stima costi di procedura. 
  (iii)Copertura fissa chirografi  incrementabile  con  eccedenze  da
stima costi procedura da garantire sino a esdebitazione. 
  Nel dettaglio, la Proposta prevede: 
  1.  il  pagamento  integrale  in  prededuzione  delle  spese  della
Procedura Borgonuovo, per un ammontare complessivo che,  al  momento,
si ritiene di poter stimare  in  una  somma  pari  ad  Euro  350.000,
eventualmente oggetto di garanzia ai sensi  del  2,  comprensiva  dei
costi relativi alla registrazione  del  provvedimento  di  omologa  e
delle prededuzioni in contenzioso, qualora accolte. Qualora la  somma
stimata  ecceda  quella  effettivamente  necessaria  alla   Procedura
Borgonuovo, detta eccedenza incrementera' quanto offerto da  AST1  ai
creditori chirografari; 
  2. il pagamento integrale dei crediti  privilegiati  ammessi,  alla
data  del  30  giugno  2011,  allo  Stato  Passivo  della   Procedura
Borgonuovo, in ragione del 100% del credito ammesso per un totale  di
Euro 1.759.813,14; 
  3. il pagamento parziale dei creditori chirografari  ammessi,  alla
data  del  30  giugno  2011,  allo  Stato  Passivo  della   Procedura
Borgonuovo, per la percentuale del 30,51%; 
  4. il pagamento dei creditori per cui,  alla  data  del  30  giugno
2011, pende opposizione allo Stato Passivo della Procedura Borgonuovo
nella  misura  pari  al  30,51%  se  il  credito  sara'  ammesso   al
chirografo, oppure nella misura pari  all'intero  credito,  se  sara'
ammesso in privilegio; 
  1.5 AST1 chiede di essere informata  dai  Commissari  di  eventuali
modifiche  delle  composizioni  patrimoniali  della   Procedura   che
dovessero  intervenire  anche  in  virtu'  di  atti  di  disposizione
patrimoniale, quali, ad  esempio  cessioni  di  crediti  o  beni.  In
relazione ad eventuali cessioni di crediti  fiscali,  peraltro,  AST1
chiede che  le  sia  riconosciuto  il  diritto  di  essere  preferita
rispetto ad altri potenziali acquirenti e/o offerenti. 
  Si richiede, inoltre, giunti  alla  presente  fase,  che  AST1  sia
informata di qualunque attivita', transazione  e/o  altra  operazione
che coinvolga la Procedura Borgonuovo e che sia  idonea,  anche  solo
potenzialmente, a  cagionare  una  modificazione  dell'attivo  o  del
passivo della procedura stessa. 
  2 Le garanzie offerte. 
  2.1 La Proponente qualora fosse necessario  prestera'  le  garanzie
opportune per il corretto adempimento  del  concordato  in  relazione
alla Procedura Borgonuovo. Tuttavia si precisa  sin  da  ora  che  le
condizione concrete della Procedura in questione rendono superflua la
prestazione di una garanzia (cfr. la tabella di calcolo, Allegato 5). 
  Infatti, da un lato, la garanzia dovrebbe  essere  prestata  i)  al
netto  della  liquidita'  presente  nella  Procedura  pari  ad   Euro
12.048.714,00 ed ii) al netto dei crediti verso Borgonuovo acquistati
da AST1 per complessivi Euro 1.337.080,00 (anche qualora  l'acquisto,
gia' comunicato alla Procedura secondo le modalita' di  cui  all'art.
115 L.F., non fosse ancora riflesso nello stato passivo). 
  Tuttavia, dall'altro lato, esaminando la percentuale  satisfattoria
chirografaria  offerta  ai  creditori  ed   il   perimetro   di   cui
all'Allegato 3 se ne evince la superfluita': infatti,  anche  tenendo
conto dell'obbligo di garantire  integralmente  le  opposizioni  allo
stato passivo (che potrebbero dare luogo all'insinuazione di  crediti
in privilegio da garantire integralmente) per Euro  5.419.542,00,  il
fabbisogno  concordatario  sarebbe   inferiore   alla   somma   della
liquidita' gia' presente nella procedura e dei crediti acquistati  da
AST1. 
  *** 
  Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta  di
concordato per i creditori della Procedura Borgonuovo rispetto ad una
eventuale  prosecuzione  dell'attivita'  della  stessa,  preso   atto
dell'autorizzazione  ministeriale  al  suo  deposito,  accertata   la
ritualita' e la conformita' della stessa, si chiede a Codesto  Ecc.mo
Tribunale che la presente Proposta di concordato venga  approvata  ed
omologata, alle condizioni tutte sopra riportate, disponendo che  sia
comunicata  dai  Commissari  ai  creditori  secondo  le  forme  della
notificazione per pubblici proclami e/o forme analoghe. 
  Con osservanza. 
  Milano, 18 maggio 2012 
  F.to Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni 
  F.to Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli 
  ***** 
  On.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Via  Molise  2  -  00187
ROMA 
  Ill.mo  Dott.  Filippo   Lamanna   -   Presidente   della   Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano 
  PARERE CONCLUSIVO DEI COMMISSARI 
  sulla proposta di concordato 
  depositata nella Cancelleria del Tribunale di Milano da 
  Assuntore San Tomaso 1 s.r.l. 
  per BORGONUOVO 29 S.R.L. 
  in amministrazione straordinaria 
  I sottoscritti dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo di Laura e dott.
Guido Puccio, nella qualita' di Commissari Liquidatori  della  s.r.l.
Borgonuovo 29 in amministrazione straordinaria, rimettono il seguente
documento, sulla base delle seguenti 
  Premesse 
  - Gli scriventi hanno  appreso  dell'avvenuto  deposito  presso  la
Cancelleria del Tribunale di Milano da parte della Societa' Assuntore
San Tomaso Uno r.l. (AST1) di proposta di concordato per la  societa'
Borgonuovo 29 a r.l. in amministrazione straordinaria (la  Proposta),
a seguito della comunicazione della stessa Cancelleria,  via  fax  in
data 5 giugno u.s. presso lo studio del Commissario dott. Cumin,  del
provvedimento del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale
di Milano che ha disposto  l'allegazione,  da  parte  e  a  cura  dei
Commissari Liquidatori,  dei  pareri  espressi  dagli  stessi  e  dal
Comitato di sorveglianza sulla Proposta (Allegato 1). 
  -  Il  provvedimento  e'  stato  riscontrato  con   primo   inoltro
informatico tramite legale nonche', nel termine fissato, con nota  12
giugno 2012, prot.178-12  (Allegato  2),  di  deposito  cartaceo  dei
documenti  richiesti,  quali  richiamati  nel  decreto   ministeriale
autorizzativo in data 4 maggio 2012, come  da  allegato  fascicolo  e
relativo elenco, e precisamente: 
  1. Parere dei Commissari 5  luglio  2011,  depositato  l'11  luglio
2011; 
  2. Parere  dei  Commissari  12  dicembre  2011,  depositato  il  15
dicembre 2011; 
  3. Parere dei Commissari 9 febbraio 2012, depositato in pari data; 
  4. Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza 13  dicembre
2011; 
  5. Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza  9  febbraio
2012; 
  6. Verbale della riunione del Comitato  di  sorveglianza  16  marzo
2012. 
  - Nella nota e' stato altresi' segnalato  che  della  Proposta  ora
depositata, e del relativo corredo, la  Procedura  non  aveva  ancora
potuto  avere  alcuna  contezza,  mentre  tutta   la   documentazione
allegata, cosi' come  il  provvedimento  autorizzativo,  erano  stati
formati sul testo della  Proposta  presentato  da  AST1  in  data  25
novembre  2011:  testo   che,   secondo   lo   stesso   provvedimento
ministeriale che ne autorizzava il deposito,  la  Proponente  avrebbe
dovuto adeguare agli aggiornamenti/adattamenti intervenuti fino  alla
data del deposito stesso, ferma la  soddisfazione  dei  creditori  in
termini percentuali non inferiori a quelli proposti. 
  - Di conseguenza, con provvedimento steso in calce  alla  nota,  il
Presidente ha cosi' disposto: 
  "V.to, il Presidente, alla luce delle produzioni e dei rilievi  dei
Commissari, dispone che la proponente San Tomaso  1  Srl  provveda  a
comunicare il contenuto della proposta  depositata  il  21/5/2012  ai
Commissari  affinche'  questi  possano  esprimere,   unitamente   del
Comitato  di  Sorveglianza,  un  parere  conclusivo   sulla   stessa,
verificandone la conformita' con quelle precedenti e  l'aggiornamento
alla situazione attuale della procedura,  cosi'  come  nel  frattempo
verificatasi.", fissando termine di giorni  10  per  la  trasmissione
della Proposta ora depositata ai Commissari e di ulteriori 10  giorni
per il deposito dei pareri in Cancelleria e loro  comunicazione  alla
Proponente (Allegato 3). 
  - AST1 ha provveduto alla trasmissione del testo della Proposta  in
allegato a messaggio e-mail, indirizzato agli uffici della  Procedura
la sera del venerdi' 15 giugno 2012, del  quale  si  e'  potuta  fare
lettura il successivo lunedi' il 18 giugno 2012 (Allegato 4). 
  Tanto premesso, 
  esaminato il testo pervenuto, si  provvede  alla  formulazione  del
richiesto parere conclusivo,  che,  in  ragione  delle  premesse,  si
indirizza, oltre che al Ministero  vigilante,  all'Ill.mo  Presidente
del Tribunale che ne ha sollecitato la redazione,  osservando  quanto
segue. 
  I 
  Si rileva  preliminarmente  che  il  testo  ora  esaminato  risulta
riproduttivo di  quello  depositato  il  25  novembre  2011,  che  si
conformava alle risultanze del Perimetro Concordatario alla  data  di
riferimento del 30 giugno 2011, senza evidenze di adeguamenti. 
  Si registra, peraltro, una sola variazione,  introdotta  al  "2  Le
garanzie offerte", nell'ammontare della liquidita'  disponibile,  che
viene indicata con un incremento, ai fini del  relativo  calcolo,  da
Euro 11.905.712,57, registrati nel Perimetro, a Euro 12.048.714,00. 
  Si provvede di conseguenza, per  le  opportune  ricognizioni  delle
variazioni nel frattempo intervenute nelle risultanze  contabili,  al
corredo  di  scheda  di  sintesi  del  Perimetro  Concordatario,  con
registrazione delle risultanze alla data del deposito  (Allegato  5),
nonche' di copia dell'ultima relazione semestrale della Procedura  al
31 dicembre 2011 (Allegato 6). 
  Si provvede, altresi', a separato deposito  nella  Cancelleria  del
Tribunale di Milano del testo aggiornato  dello  Stato  Passivo  alla
stessa data,  conforme  alle  risultanze  di  quello  originariamente
depositato  al  Tribunale  di  Lecco,  in  ragione   della   unitaria
trattazione della procedura  di  Gruppo,  testo  comunque  anche  qui
allegato (Allegato 7). 
  II 
  Dai dati cosi' aggiornati  emerge  che  la  liquidita'  disponibile
risulta incrementata alla data del deposito, per  interessi  maturati
sull'investimento bancario, a Euro 11.969.770,81, con  previsione  di
ulteriore incremento al  30  settembre  2012  (scadenza  investimento
fruttifero) per circa altri Euro 80.000,00. Si evidenzia altresi'  un
incremento, nel periodo, dell'ammontare dei crediti erariali da  Euro
582.929,05  a  Euro  614.677,66,  per  recupero  ritenute,  anch'esso
soggetto a possibili incrementi. 
  Sul fronte delle partite stimate di stato passivo,  si  ha  inoltre
notizia della prossima assunzione a decisione in cassazione  (udienza
fissata al 19 luglio 2012) di due giudizi  di  opposizione  aventi  a
oggetto  pretese  di  riconoscimento  della   collocazione   in   via
privilegiata  di  rilevanti  partite  creditorie   per   oltre   Euro
1.270.000,00 nella sola linea  capitale,  con  esiti  che  potrebbero
determinare, in caso di  vittoria  della  Procedura,  la  ricaduta  a
favore dei creditori della  corrispondente  riduzione  del  rilevante
accantonamento di rischio. 
  Si  ritiene  che  tali  incrementi  debbano  essere   rigorosamente
riservati a vantaggio dei  creditori  e  quindi  a  incremento  della
percentuale concordataria; e non a vantaggio della  Proponente,  come
invece  lascerebbe  intendere  il  tenore  della  Proposta,  dove  si
ipotizza di calcolare ai fini delle determinazione delle garanzie  un
ammontare della liquidita' assai superiore a quello  considerata  dal
Perimetro al 30 giugno 2011, con il risultato di vedere indebitamente
ridotto  il  corrispettivo  previsto   dalla   originaria   Proposta,
risultata preferibile. 
  Si rileva, per contro, che la Proposta  continua  a  non  contenere
alcuna indicazione di tale corrispettivo, o  apporto,  nonostante  le
precisazioni al riguardo richieste (Parere 9 febbraio 2012: Punto II,
sub 1.3-b.1): apporto che, costituendo la copertura, sui  presupposti
dati,  del  fabbisogno  necessario  al  pagamento  della  percentuale
concordataria del 30,51% risultata piu' elevata, corrisponde  a  Euro
844.160,00 e tale deve essere mantenuto. 
  Di tale apporto, infatti, nel rispetto dell'impostazione data  alla
competizione  che  l'ha  vista  vittoriosa,  la  Proponente  dovrebbe
assicurare la tempestiva  disponibilita'  nelle  casse  a  incremento
della  liquidita',  con   garanzia   equivalente,   ai   fini   della
distribuzione   concordataria   prevista   dalla   Proposta,    senza
possibilita' di riduzioni e anzi con gli eventuali aumenti che  siano
richiesti dagli impegni concordatari circa l'accollo delle  ulteriori
passivita' che avessero a emergere nelle  more,  fino  alla  Data  di
Approvazione, entro la prevista soglia di Euro 250.000,00 (v. 1.  Sub
1.2 e 1.3). 
  Pertanto,  a  evitare  fraintendimenti   circa   l'entita'   e   il
mantenimento degli impegni economici  previsti  dalla  Proponente,  a
fronte delle evoluzioni del contesto sino alla Data di Approvazione e
senza indebite loro riduzioni a spese di creditori,  occorre  che  la
Proposta   ne   contenga   inequivoca   indicazione,   con   espresso
riconoscimento che  tanto  gli  incrementi  della  liquidita'  e  dei
crediti derivanti dalla  maturazione  di  partite  successive  al  30
giugno 2011, quanto le eventuali diminuzioni del  passivo  successive
alla  stessa  data  e  fino  alla  Data  di   Approvazione,   saranno
considerate a incremento delle percentuale concordataria,  che  sara'
mantenuta, per converso, anche  nel  caso  di  aumenti  del  passivo,
purche' non eccedenti la prevista soglia di Euro 250.000,00. 
  III 
  La Proposta continua a non registrare, come pure rilevato (Parere 9
febbraio 2012: Punto II, sub  1.3-b.3,  impegni  concordatari  a  suo
tempo previsti  dal  procedimento  avviato  dalla  Procedura  e  pure
recepiti dalla Proponente nelle precedenti fasi selettive. 
  Cosi' l'impegno  alla  acquisizione  dell'attivo,  fatta  salva  la
riserva nella esclusiva titolarita' e disponibilita'  dei  Commissari
della liquidita'  disponibile  sino  al  completo  suo  utilizzo  per
l'esecuzione del  riparto  concordatario.  E,  ancora,  l'impegno  di
irrevocabilita' della Proposta, fatta  salva  la  sola  evenienza  di
opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine  massimo
di un anno dal suo deposito in Tribunale. 
  A evitare  che  la  permanenza  di  tali  impegni  resti  meramente
presuntiva,  occorre  che,  almeno  in  questa   sede,   essi   siano
espressamente   e   inequivocamente   confermati,   tanto   piu'   in
considerazione della loro rilevanza nel  presente  concordato,  dove,
con gli effetti  delle  rinunce  a  crediti  acquisiti  dalla  stessa
Proponente, il fabbisogno per l'esecuzione del  concordato  a  favore
degli  altri  creditori  sara'  interamente  coperto  proprio   dalla
liquidita'. 
  Per contro (come del pari segnalato nel  richiamato  Parere:  ivi),
dovra' essere espunta la previsione, quale condizione del concordato,
di particolari modalita' di investimento della stessa liquidita', che
devono restare rimesse  alla  prudente  discrezione  della  Procedura
titolare. 
  IV 
  La Proposta prevede l'acquisizione degli  accantonamenti  destinati
ai creditori irreperibili (la  c.d.  Posta  Irreperibili)  decorsi  i
termini di legge, indicati in cinque anni, rimettendo al Tribunale le
relative modalita' di deposito e gestione, con  richiamo  all'art.136
L.Fall.. 
  Si osserva, al riguardo, che il riferimento al piu'  breve  termine
di  liberazione  della   Posta   introdotto   dal   novellato   testo
dell'art.117, comma 4, L.Fall., gia' positivamente delibato in  altri
precedenti che all'occorrenza potranno essere  forniti,  e'  altresi'
coerente con le Direttive Ministeriali prot. 0146287  del  27  luglio
2011, regolanti i procedimenti concordatari da  adottare  secondo  la
previsione dell'art.8, comma 3, del d.l.70/2011 (Allegato 8) dove  si
specifica, altresi',  che  la  Posta  debba  costituire  elemento  di
valorizzazione  degli   attivi   da   considerare   ai   fini   della
determinazione della percentuale concordataria offerta. 
  Poiche'  la  Procedura  non  ha  potuto  sinora  eseguire  riparti,
l'entita' della Posta  non  e'  allo  stato  quantificabile,  ne'  la
Proponente  ha  fornito  indicazioni  circa   una   sua   presumibile
valorizzazione nella formulazione della Proposta. Eventuali  esigenze
di ulteriore verifica  di  congruita'  sul  punto  andrebbero  quindi
riservate all'esito del riparto concordatario  finale,  anche  se  le
ragioni sociali dei creditori iscritti nello stato  passivo  lasciano
presumere una loro prevalente reperibilita'. 
  In ogni caso, si concorda che le modalita' di gestione  e  deposito
del relativo accantonamento siano fissate dal Tribunale come previsto
dall'art.136 L. Fall. per il concordato fallimentare, fermo  restando
che l'eventuale anticipata disponibilita' della somma accantonata  da
parte della Proponente dovra' essere  consentita  solo  a  fronte  di
prestazione  di  primaria   garanzia   bancaria,   incondizionata   e
irrevocabile, nei termini a concordarsi con i Commissari. 
  V 
  In punto  garanzie,  oltre  alle  incongruenze  gia'  rilevate,  la
Proposta si limita ad allegare (v.sub 5) una  "Tabella  di  calcolo",
contenente elenco di "crediti detenuti" da AST1, per  una  sommatoria
di "garanzia concordataria" di Euro 1.337.080,00. 
  Al riguardo, puo' confermarsi la positiva delibazione gia' espressa
nei  precedenti  Pareri,  circa  l'idoneita'  di  tali  risultanze  a
sostituire  le  garanzie  monetarie  a  suo   tempo   richieste   dal
procedimento,  anche  in  conformita'   alle   richiamate   Direttive
Ministeriali. 
  Si  provvede,  peraltro,  a  opportuna  integrazione  della   assai
sintetica allegazione della Proposta, producendo la documentazione  a
suo tempo esaminata e ritenuta rilevante,  e  precisamente  (Allegato
9): 
  - dichiarazione 3 aprile 2012 di rinuncia a  crediti  insinuati  al
passivo  di  Borgonuovo,  dei  quali  la  Proponente   si   e'   resa
cessionaria; 
  - dichiarazione 12 aprile 2011 di cessione  di  crediti  da  Intesa
Sanpaolo, come da elenco, sottoscritta con autentica notarile; 
  - precisazione 2 aprile 2012  di  estensione  della  cessione  alle
ragioni controverse (collocazione al privilegio). 
  Si  rileva,  inoltre,  che  la  piena  titolarita'  in  capo   alla
Proponente  dei  crediti  oggetto  di  rinuncia,  e  la   conseguente
disponibilita' per gli effetti voluti, e' attestata dalla  ricorrenza
dei  requisiti  richiesti  dall'art.115  L.Fall.  anche  per   quanto
riguarda  la  loro  registrazione  nello  stato  passivo,   come   da
corrispondenti annotazioni. 
  Si allega, infine, il calcolo  di  verifica  della  capienza  delle
garanzia sostitutiva offerta, che assume quale base, come dovuto,  la
liquidita' al 30 giugno 2011, considerata  nella  formulazione  della
Proposta,  e  quindi   il   previsto   corrispettivo   da   garantire
nell'importo di Euro 844.160,00, con evidenza di ampia capienza nelle
rinunce dei crediti acquisiti come documentato (Allegato 10). 
  Si conferma, pertanto, la sufficienza della liquidita' a  copertura
dei restanti crediti  da  soddisfare,  considerato  l'utilizzo  delle
rinunce  sino  a  concorrenza  del   corrispettivo   offerto,   senza
necessita' di altre garanzie. 
  *** 
  Dato atto di tutto quanto precede, si conferma  conclusivamente  il
parere favorevole alla richiesta approvazione della Proposta  di  cui
si tratta, con che essa sia integrata con apposita appendice, anche e
segnatamente ai fini delle comunicazioni  e  pubblicazioni  di  rito,
nella quale la Proponente confermi espressamente: 
  1. La quantificazione e il mantenimento del  corrispettivo  offerto
in  Euro  844.160,00  (ottocentoquarantaquattromilacentosessanta,00),
con espresso ricono-scimento della ricaduta a favore  dei  creditori,
oltre che delle eventuali eccedenze delle prededuzioni,  anche  degli
incrementi della liquidita' e dei crediti derivanti dalla maturazione
di partite successive al 30 giugno 2011, cosi' come  delle  eventuali
diminuzioni del passivo successive alla stessa data, e sino alla Data
di Approvazione quando intervenuta, con mantenimento  della  prevista
percentuale concordataria, per converso, anche nel  caso  di  aumenti
del passivo,  purche'  non  eccedenti  la  prevista  soglia  di  Euro
250.000,00. 
  2. Il mantenimento della  esclusiva  disponibilita'  e  titolarita'
della liquidita' in capo ai Commissari, per essere destinata, sino  a
esaurimento, all'esecuzione  dei  pagamenti  concordatari  nei  tempi
previsti,  d'intesa  con  la  Proponente,  e  con   eliminazione   di
previsioni condizionanti il relativo investimento. 
  3. La previsione della irrevocabilita' della Proposta, fatta  salva
la sola evenienza di  opposizioni  che  ne  impediscano  l'esecuzione
entro il termine massimo di un anno dal deposito in Tribunale. 
  Tanto si rassegna, provvedendosi  a  trasmissione  al  Comitato  di
vigilanza per quanto di competenza. 
  Milano, 25 Giugno 2012 
  F.to I Commissari Liquidatori 
  Si allegano i documenti indicati nel testo, e precisamente: 
  1. Comunicazione provvedimento Presidente Tribunale Milano 5 giugno
2012; 
  2. Nota riscontro Commissari 12 giugno 2012; 
  3. Provvedimento Presidente Tribunale Milano in pari data; 
  4. Testo Proposta AST1 depositata il 21 maggio 2012; 
  5. Perimetro concordatario aggiornato al 21 maggio 2012; 
  6. Relazione semestrale Procedura Borgonuovo al 31 dicembre 2011; 
  7. Stato Passivo aggiornato al 21 maggio 2012; 
  8. Direttive Ministeriali 27 luglio 2011; 
  9.  Documentazione  relativa  alla  cessioni   di   crediti   verso
Borgonuovo a favore di AST1; 
  10. Calcolo di verifica capienza rinunce a crediti in garanzia. 
  **** 
  Verbale della riunione del  Comitato  di  sorveglianza  del  Gruppo
Cariboni in a.s. 
  del 10 luglio 2012 
  (in relazione alla sola Procedura della  Borgonuovo  29  s.r.l.  in
a.s.) 
  Il giorno 10 luglio 2012 alle ore 9.00  si  e'  riunito  presso  il
Ministero dello Sviluppo economico il Comitato di sorveglianza  delle
societa' del Gruppo Cariboni in a.s. per manifestare  il  suo  parere
sulla  Proposta  di   definizione   concordataria   della   Procedura
Borgonuovo 29 S.r.l., a seguito del provvedimento del Presidente  del
Tribunale di Milano del 31.5.2012. 
  Sono presenti il  Presidente,  prof.  Attilio  Zimatore,  il  dott.
Enrico Venturini, il dott. Benedetto Licata, il dott.  Eliseo  Bolzan
per delega del dott. G. De Censi per conto del  Credito  Valtellinese
(delega allegata),  l'avv.  Michele  Miraglia  per  delega  dell'avv.
Gaetano Caprino per conto di Italfondiario s.p.a. (delega  allegata).
Il dott. Alfredo Scalfati ha comunicato di essere  impossibilitato  a
partecipare  alla  riunione  odierna  per  un  concomitante   impegno
istituzionale. 
  Il Comitato, preso atto dell'avvenuto deposito presso il  Tribunale
di Milano da parte della s.r.l. Assuntore San Tomaso  Uno  (AST1)  di
una proposta di concordato per la Borgonuovo 29 s.r.l. in a.s., visto
il  provvedimento  del  Presidente  del  Tribunale  di   Milano   del
31.5.2012, visto  il  successivo  'parere  conclusivo'  espresso  dai
Commissari straordinari in data 25 giugno  2012,  richiamati  i  suoi
precedenti pareri (di cui, in particolare, ai verbali del Comitato di
sorveglianza del 9 febbraio 2012 e del 15 marzo  2012),  conferma  di
avere preso atto e di non avere osservazioni  sul  parere  favorevole
gia' a suo tempo espresso dai commissari  straordinari  in  ordine  a
questa proposta di concordato (come gia'  rilevato  nel  verbale  del
Comitato di sorveglianza del 15 marzo 2012). Prende atto  del  parere
favorevole confermato dai Commissari nel 'parere conclusivo'  del  25
giugno 2012, condividendo altresi' le  richieste  di  integrazioni  e
puntualizzazioni  formulate  dai  Commissari  nel   medesimo   parere
conclusivo, cosi' come riassunte ai nn. 1,  2  e  3  di  pag.  6  del
richiamato parere, reputando che tali integrazioni e puntualizzazioni
soddisfino una opportuna esigenza  di  chiarezza  nell'interesse  dei
creditori. 
  La riunione si conclude alle ore 9.40. 

                      I commissari liquidatori 
             dott. Giorgio Cumin dott. Nicodemo Di Laura 
                         dott. Guido Puccio 

 
T12ABQ12387
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