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Errata corrige
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Pubblicazione di proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli articoli 214 L.F. e 78 D.Lgs n.270/1999 I Commissari liquidatori della procedura in epigrafe, dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo di Laura e dott. Guido Puccio, preso atto dell'avvenuto deposito in data 21 maggio 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 maggio 2012, di proposta di concordato da parte della societa' Assuntore San Tomaso Uno s.r.l. (la Proposta), con il corredo dei pareri di competenza dei Commissari e del Comitato di sorveglianza, e in particolare dei pareri conclusivi del procedimento e precisamente - Parere conclusivo dei Commissari 25 giugno 2012, depositato il 28 giugno 2012; - Parere del Comitato di sorveglianza 10 luglio 2012; provvedono, con la presente inserzione, alla pubblicazione della Proposta e di tali ultimi documenti per ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art.214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla presente pubblicazione. ****** TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli artt. 78 D. Lgs. n. 270 dell'8 luglio 1999 e 214 R. D. n. 267 del 16 marzo 1942 per la Societa' BORGONUOVO 29 S.r.l. in amministrazione straordinaria di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli (GGGPFL68C29F205T) presso il quale, in Milano via Serbelloni 14, e' elettivamente domiciliata. *** Indice: 1. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e le condizioni del concordato 2. Le garanzie offerte. *** La presente proposta (di seguito, anche solo la "Proposta") costituisce una versione integrata delle proposte e delle relative modificazioni ed integrazioni inviate dalla proponente Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. (societa' meglio descritta nell'Allegato 1, di seguito, anche solo, l'"Assuntore", "AST1" o la "Proponente") nel corso della selezione relativa alla procedura in epigrafe (descritta nell'Allegato 2 insieme alle procedure collegate, di seguito, anche solo la "Procedura Borgonuovo" o la "Procedura"), iniziata oltre due anni or sono, e depositata, unitamente ad istanza di autorizzazione, al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 28 novembre 2011. Le eventuali modifiche apportate rispetto ad essa riflettono unicamente i rilievi e/o le richieste provenienti dall'attuale collegio di tre commissari (di seguito, anche solo, i "Commissari") successive al predetto deposito nonche' le correlate osservazioni della proponente e del Ministero autorizzante. Il perimetro concordatario della presente Proposta per la societa' Borgonuovo 29 S.r.l. in a.s. e' quello da ultimo fornito dai Commissari, avente quale riferimento lo Stato Passivo della Procedura Borgonuovo di cui alla "Scheda di Sintesi al 30 giugno 2011" predisposta dai Commissari (cfr. Allegato 3). Il deposito della presente Proposta e' stato autorizzato dal Ministero delle Attivita' Produttive con D.M. 4 maggio 2012 (di seguito, l'"Autorizzazione", cfr. Allegato 4). 1. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e le condizioni del concordato. 1.1 Con la presente proposta di concordato con assunzione, AST1, in persona del Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, propone domanda di concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra emarginata con accollo delle obbligazioni concordatarie da essa nascenti alla data del 30 giugno 2011 e con cessione a favore della Proponente di tutti i beni e di tutte le attivita' della Procedura Borgonuovo, ivi inclusi crediti erariali futuri, oltre che di tutte le azioni, in corso e non, di pertinenza della massa attiva, ivi incluse quelle revocatorie e di responsabilita', gia' promosse o promuovibili dagli organi della Procedura. La Proponente, quindi, con la sottoscrizione della presente proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione della medesima si accolla l'obbligo di adempiere al concordato secondo quanto di seguito illustrato, rammentando che, in sede di selezione delle proposte, quella di AST1 e' risultata da preferirsi poiche' la percentuale offerta ai creditori chirografari e' risultata la migliore. 1.2 Come richiesto dai Commissari, la presente proposta prevede in ogni caso l'accollo, nei termini dalla medesima previsti, dei debiti della Societa' esistenti alla data del passaggio in giudicato e/o definitivita' del decreto di approvazione del concordato (la "Data di Approvazione") con conseguente esdebitazione della Societa' stessa da ogni debito, anche se eventualmente non riflesso nello stato passivo della Procedura al 9 maggio 1996 come successivamente aggiornato e integrato da ultimo al 30 giugno 2011 e come riassunto nella scheda di cui all'Allegato 3 (di seguito, anche solo lo "Stato Passivo"). Tale accollo, in relazione ad eventuali passivita' non risultanti dal suddetto Stato Passivo, avverra' tuttavia sino ad un massimo di Euro 250.000, oltre il quale la Proponente non sara' responsabile. Questa soglia sara' da calcolarsi in relazione ai debiti eccedenti quanto riflesso nella scheda riferita al 30 giugno 2011 di cui all'Allegato 3. L'approvazione definitiva della Proposta comportera' l'automatica cessione alla Proponente di tutti i beni e di tutti i diritti che costituiscono gli attivi della Procedura nonche' di tutte le azioni di pertinenza della massa passiva della stessa che siano in corso alla data della presente Proposta, e/o siano sorte nelle more del procedimento di approvazione. 1.3 E' espressa condizione di concordato che l'impegno assunto da parte di AST1 con la Proposta avverra' nei limiti dei soli creditori ammessi allo Stato Passivo, con esclusione di eventuali altri, salvo quanto precisato supra al 1.2, nonche' di quelli che hanno gia' proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al 30 giugno 2011, con esclusione dunque di tutti gli eventuali altri creditori. E' altresi' espressa condizione di concordato che, per l'ipotesi in cui, trascorsi i termini di legge, cioe' cinque 5 anni, persistano creditori irreperibili, le somme ad essi destinate verranno versate all'Assuntore e allo stesso verranno restituite le eventuali relative garanzie ancora sussistenti. Come richiesto nell'Autorizzazione ministeriale, AST1 con riferimento ai creditori irreperibili si rimette alle eventuali modalita' stabilite dal Giudice ai sensi dell'art. 136 L.F.. E' condizione espressa del concordato che tutta la liquidita' disponibile e/o esistente in ogni Procedura in epigrafe, salvo quanto necessario per esigenze immediate, venga investita in pronti contro termine aventi come sottostante titoli di stato italiani o di paesi dell'area Euro. 1.4 Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Data di Approvazione, la Proponente - di concerto con i Commissari - provvedera' al pagamento delle intere prededuzioni compatibilmente con il maturare dei crediti (e dunque con la loro liquidazione secondo le norme di legge) e con la presentazione da parte del creditore della relativa documentazione fiscale entro il suddetto termine; dei residui privilegi fino a concorrenza, ove rilevante, del valore riscosso dei beni gravati da privilegio; dei chirografi, con indicazione della percentuale fissa proposta e impegno al suo aumento in corrispondenza del "ribaltamento" di eventuali eccedenze relative alle stime dei costi di procedura rispetto alle effettive spettanze: il tutto secondo le soglie quantitative di fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito. TABELLA (FABBISOGNO CONCORDATARIO) (importi in Euro) PASSIVO A.Prededuzioni - costi procedura (stima) 350.000,00 (i) - Percentuale Offerta 100% - Fabbisogno 350.000,00 B.Privilegi - ipotecari ammessi 1.599.111,00 percentuale Offerta 100% fabbisogno 1.599.111,00 - ipotecari in contenzioso (stima ) 5.419.542,00 percentuale offerta 100% fabbisogno 5.419.542,00 - altri privilegi ammessi 160.702,14 percentuale offerta 100% fabbisogno 160.702,14 TOTALE 7.529.355,14 - TOTALE FABBISOGNO 7.529.355,14 (ii) (i) Stima di massima da ribaltare a incremento percentuale chirografi per l'eventuale eccedenza. (ii)Copertura massima prededuzioni e privilegi da garantire sino a esdebitazione. C. Chirografi (Procedura 30/06/2011) - ammessi 19.363.457,45 - in contenzioso o da accertare 199.521,47 (i) -(2.452.137,36) (i) TOTALE 17.110.841,56 - percentuale offerta 30,51% (ii) - fabbisogno 5.220.517,76(iii) (i) Stima di massima. (ii) Percentuale fissa salve variazioni in aumento per eccedenze da stima costi di procedura. (iii)Copertura fissa chirografi incrementabile con eccedenze da stima costi procedura da garantire sino a esdebitazione. Nel dettaglio, la Proposta prevede: 1. il pagamento integrale in prededuzione delle spese della Procedura Borgonuovo, per un ammontare complessivo che, al momento, si ritiene di poter stimare in una somma pari ad Euro 350.000, eventualmente oggetto di garanzia ai sensi del 2, comprensiva dei costi relativi alla registrazione del provvedimento di omologa e delle prededuzioni in contenzioso, qualora accolte. Qualora la somma stimata ecceda quella effettivamente necessaria alla Procedura Borgonuovo, detta eccedenza incrementera' quanto offerto da AST1 ai creditori chirografari; 2. il pagamento integrale dei crediti privilegiati ammessi, alla data del 30 giugno 2011, allo Stato Passivo della Procedura Borgonuovo, in ragione del 100% del credito ammesso per un totale di Euro 1.759.813,14; 3. il pagamento parziale dei creditori chirografari ammessi, alla data del 30 giugno 2011, allo Stato Passivo della Procedura Borgonuovo, per la percentuale del 30,51%; 4. il pagamento dei creditori per cui, alla data del 30 giugno 2011, pende opposizione allo Stato Passivo della Procedura Borgonuovo nella misura pari al 30,51% se il credito sara' ammesso al chirografo, oppure nella misura pari all'intero credito, se sara' ammesso in privilegio; 1.5 AST1 chiede di essere informata dai Commissari di eventuali modifiche delle composizioni patrimoniali della Procedura che dovessero intervenire anche in virtu' di atti di disposizione patrimoniale, quali, ad esempio cessioni di crediti o beni. In relazione ad eventuali cessioni di crediti fiscali, peraltro, AST1 chiede che le sia riconosciuto il diritto di essere preferita rispetto ad altri potenziali acquirenti e/o offerenti. Si richiede, inoltre, giunti alla presente fase, che AST1 sia informata di qualunque attivita', transazione e/o altra operazione che coinvolga la Procedura Borgonuovo e che sia idonea, anche solo potenzialmente, a cagionare una modificazione dell'attivo o del passivo della procedura stessa. 2 Le garanzie offerte. 2.1 La Proponente qualora fosse necessario prestera' le garanzie opportune per il corretto adempimento del concordato in relazione alla Procedura Borgonuovo. Tuttavia si precisa sin da ora che le condizione concrete della Procedura in questione rendono superflua la prestazione di una garanzia (cfr. la tabella di calcolo, Allegato 5). Infatti, da un lato, la garanzia dovrebbe essere prestata i) al netto della liquidita' presente nella Procedura pari ad Euro 12.048.714,00 ed ii) al netto dei crediti verso Borgonuovo acquistati da AST1 per complessivi Euro 1.337.080,00 (anche qualora l'acquisto, gia' comunicato alla Procedura secondo le modalita' di cui all'art. 115 L.F., non fosse ancora riflesso nello stato passivo). Tuttavia, dall'altro lato, esaminando la percentuale satisfattoria chirografaria offerta ai creditori ed il perimetro di cui all'Allegato 3 se ne evince la superfluita': infatti, anche tenendo conto dell'obbligo di garantire integralmente le opposizioni allo stato passivo (che potrebbero dare luogo all'insinuazione di crediti in privilegio da garantire integralmente) per Euro 5.419.542,00, il fabbisogno concordatario sarebbe inferiore alla somma della liquidita' gia' presente nella procedura e dei crediti acquistati da AST1. *** Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta di concordato per i creditori della Procedura Borgonuovo rispetto ad una eventuale prosecuzione dell'attivita' della stessa, preso atto dell'autorizzazione ministeriale al suo deposito, accertata la ritualita' e la conformita' della stessa, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che la presente Proposta di concordato venga approvata ed omologata, alle condizioni tutte sopra riportate, disponendo che sia comunicata dai Commissari ai creditori secondo le forme della notificazione per pubblici proclami e/o forme analoghe. Con osservanza. Milano, 18 maggio 2012 F.to Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni F.to Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli ***** On.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Via Molise 2 - 00187 ROMA Ill.mo Dott. Filippo Lamanna - Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano PARERE CONCLUSIVO DEI COMMISSARI sulla proposta di concordato depositata nella Cancelleria del Tribunale di Milano da Assuntore San Tomaso 1 s.r.l. per BORGONUOVO 29 S.R.L. in amministrazione straordinaria I sottoscritti dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo di Laura e dott. Guido Puccio, nella qualita' di Commissari Liquidatori della s.r.l. Borgonuovo 29 in amministrazione straordinaria, rimettono il seguente documento, sulla base delle seguenti Premesse - Gli scriventi hanno appreso dell'avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano da parte della Societa' Assuntore San Tomaso Uno r.l. (AST1) di proposta di concordato per la societa' Borgonuovo 29 a r.l. in amministrazione straordinaria (la Proposta), a seguito della comunicazione della stessa Cancelleria, via fax in data 5 giugno u.s. presso lo studio del Commissario dott. Cumin, del provvedimento del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano che ha disposto l'allegazione, da parte e a cura dei Commissari Liquidatori, dei pareri espressi dagli stessi e dal Comitato di sorveglianza sulla Proposta (Allegato 1). - Il provvedimento e' stato riscontrato con primo inoltro informatico tramite legale nonche', nel termine fissato, con nota 12 giugno 2012, prot.178-12 (Allegato 2), di deposito cartaceo dei documenti richiesti, quali richiamati nel decreto ministeriale autorizzativo in data 4 maggio 2012, come da allegato fascicolo e relativo elenco, e precisamente: 1. Parere dei Commissari 5 luglio 2011, depositato l'11 luglio 2011; 2. Parere dei Commissari 12 dicembre 2011, depositato il 15 dicembre 2011; 3. Parere dei Commissari 9 febbraio 2012, depositato in pari data; 4. Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza 13 dicembre 2011; 5. Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza 9 febbraio 2012; 6. Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza 16 marzo 2012. - Nella nota e' stato altresi' segnalato che della Proposta ora depositata, e del relativo corredo, la Procedura non aveva ancora potuto avere alcuna contezza, mentre tutta la documentazione allegata, cosi' come il provvedimento autorizzativo, erano stati formati sul testo della Proposta presentato da AST1 in data 25 novembre 2011: testo che, secondo lo stesso provvedimento ministeriale che ne autorizzava il deposito, la Proponente avrebbe dovuto adeguare agli aggiornamenti/adattamenti intervenuti fino alla data del deposito stesso, ferma la soddisfazione dei creditori in termini percentuali non inferiori a quelli proposti. - Di conseguenza, con provvedimento steso in calce alla nota, il Presidente ha cosi' disposto: "V.to, il Presidente, alla luce delle produzioni e dei rilievi dei Commissari, dispone che la proponente San Tomaso 1 Srl provveda a comunicare il contenuto della proposta depositata il 21/5/2012 ai Commissari affinche' questi possano esprimere, unitamente del Comitato di Sorveglianza, un parere conclusivo sulla stessa, verificandone la conformita' con quelle precedenti e l'aggiornamento alla situazione attuale della procedura, cosi' come nel frattempo verificatasi.", fissando termine di giorni 10 per la trasmissione della Proposta ora depositata ai Commissari e di ulteriori 10 giorni per il deposito dei pareri in Cancelleria e loro comunicazione alla Proponente (Allegato 3). - AST1 ha provveduto alla trasmissione del testo della Proposta in allegato a messaggio e-mail, indirizzato agli uffici della Procedura la sera del venerdi' 15 giugno 2012, del quale si e' potuta fare lettura il successivo lunedi' il 18 giugno 2012 (Allegato 4). Tanto premesso, esaminato il testo pervenuto, si provvede alla formulazione del richiesto parere conclusivo, che, in ragione delle premesse, si indirizza, oltre che al Ministero vigilante, all'Ill.mo Presidente del Tribunale che ne ha sollecitato la redazione, osservando quanto segue. I Si rileva preliminarmente che il testo ora esaminato risulta riproduttivo di quello depositato il 25 novembre 2011, che si conformava alle risultanze del Perimetro Concordatario alla data di riferimento del 30 giugno 2011, senza evidenze di adeguamenti. Si registra, peraltro, una sola variazione, introdotta al "2 Le garanzie offerte", nell'ammontare della liquidita' disponibile, che viene indicata con un incremento, ai fini del relativo calcolo, da Euro 11.905.712,57, registrati nel Perimetro, a Euro 12.048.714,00. Si provvede di conseguenza, per le opportune ricognizioni delle variazioni nel frattempo intervenute nelle risultanze contabili, al corredo di scheda di sintesi del Perimetro Concordatario, con registrazione delle risultanze alla data del deposito (Allegato 5), nonche' di copia dell'ultima relazione semestrale della Procedura al 31 dicembre 2011 (Allegato 6). Si provvede, altresi', a separato deposito nella Cancelleria del Tribunale di Milano del testo aggiornato dello Stato Passivo alla stessa data, conforme alle risultanze di quello originariamente depositato al Tribunale di Lecco, in ragione della unitaria trattazione della procedura di Gruppo, testo comunque anche qui allegato (Allegato 7). II Dai dati cosi' aggiornati emerge che la liquidita' disponibile risulta incrementata alla data del deposito, per interessi maturati sull'investimento bancario, a Euro 11.969.770,81, con previsione di ulteriore incremento al 30 settembre 2012 (scadenza investimento fruttifero) per circa altri Euro 80.000,00. Si evidenzia altresi' un incremento, nel periodo, dell'ammontare dei crediti erariali da Euro 582.929,05 a Euro 614.677,66, per recupero ritenute, anch'esso soggetto a possibili incrementi. Sul fronte delle partite stimate di stato passivo, si ha inoltre notizia della prossima assunzione a decisione in cassazione (udienza fissata al 19 luglio 2012) di due giudizi di opposizione aventi a oggetto pretese di riconoscimento della collocazione in via privilegiata di rilevanti partite creditorie per oltre Euro 1.270.000,00 nella sola linea capitale, con esiti che potrebbero determinare, in caso di vittoria della Procedura, la ricaduta a favore dei creditori della corrispondente riduzione del rilevante accantonamento di rischio. Si ritiene che tali incrementi debbano essere rigorosamente riservati a vantaggio dei creditori e quindi a incremento della percentuale concordataria; e non a vantaggio della Proponente, come invece lascerebbe intendere il tenore della Proposta, dove si ipotizza di calcolare ai fini delle determinazione delle garanzie un ammontare della liquidita' assai superiore a quello considerata dal Perimetro al 30 giugno 2011, con il risultato di vedere indebitamente ridotto il corrispettivo previsto dalla originaria Proposta, risultata preferibile. Si rileva, per contro, che la Proposta continua a non contenere alcuna indicazione di tale corrispettivo, o apporto, nonostante le precisazioni al riguardo richieste (Parere 9 febbraio 2012: Punto II, sub 1.3-b.1): apporto che, costituendo la copertura, sui presupposti dati, del fabbisogno necessario al pagamento della percentuale concordataria del 30,51% risultata piu' elevata, corrisponde a Euro 844.160,00 e tale deve essere mantenuto. Di tale apporto, infatti, nel rispetto dell'impostazione data alla competizione che l'ha vista vittoriosa, la Proponente dovrebbe assicurare la tempestiva disponibilita' nelle casse a incremento della liquidita', con garanzia equivalente, ai fini della distribuzione concordataria prevista dalla Proposta, senza possibilita' di riduzioni e anzi con gli eventuali aumenti che siano richiesti dagli impegni concordatari circa l'accollo delle ulteriori passivita' che avessero a emergere nelle more, fino alla Data di Approvazione, entro la prevista soglia di Euro 250.000,00 (v. 1. Sub 1.2 e 1.3). Pertanto, a evitare fraintendimenti circa l'entita' e il mantenimento degli impegni economici previsti dalla Proponente, a fronte delle evoluzioni del contesto sino alla Data di Approvazione e senza indebite loro riduzioni a spese di creditori, occorre che la Proposta ne contenga inequivoca indicazione, con espresso riconoscimento che tanto gli incrementi della liquidita' e dei crediti derivanti dalla maturazione di partite successive al 30 giugno 2011, quanto le eventuali diminuzioni del passivo successive alla stessa data e fino alla Data di Approvazione, saranno considerate a incremento delle percentuale concordataria, che sara' mantenuta, per converso, anche nel caso di aumenti del passivo, purche' non eccedenti la prevista soglia di Euro 250.000,00. III La Proposta continua a non registrare, come pure rilevato (Parere 9 febbraio 2012: Punto II, sub 1.3-b.3, impegni concordatari a suo tempo previsti dal procedimento avviato dalla Procedura e pure recepiti dalla Proponente nelle precedenti fasi selettive. Cosi' l'impegno alla acquisizione dell'attivo, fatta salva la riserva nella esclusiva titolarita' e disponibilita' dei Commissari della liquidita' disponibile sino al completo suo utilizzo per l'esecuzione del riparto concordatario. E, ancora, l'impegno di irrevocabilita' della Proposta, fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di un anno dal suo deposito in Tribunale. A evitare che la permanenza di tali impegni resti meramente presuntiva, occorre che, almeno in questa sede, essi siano espressamente e inequivocamente confermati, tanto piu' in considerazione della loro rilevanza nel presente concordato, dove, con gli effetti delle rinunce a crediti acquisiti dalla stessa Proponente, il fabbisogno per l'esecuzione del concordato a favore degli altri creditori sara' interamente coperto proprio dalla liquidita'. Per contro (come del pari segnalato nel richiamato Parere: ivi), dovra' essere espunta la previsione, quale condizione del concordato, di particolari modalita' di investimento della stessa liquidita', che devono restare rimesse alla prudente discrezione della Procedura titolare. IV La Proposta prevede l'acquisizione degli accantonamenti destinati ai creditori irreperibili (la c.d. Posta Irreperibili) decorsi i termini di legge, indicati in cinque anni, rimettendo al Tribunale le relative modalita' di deposito e gestione, con richiamo all'art.136 L.Fall.. Si osserva, al riguardo, che il riferimento al piu' breve termine di liberazione della Posta introdotto dal novellato testo dell'art.117, comma 4, L.Fall., gia' positivamente delibato in altri precedenti che all'occorrenza potranno essere forniti, e' altresi' coerente con le Direttive Ministeriali prot. 0146287 del 27 luglio 2011, regolanti i procedimenti concordatari da adottare secondo la previsione dell'art.8, comma 3, del d.l.70/2011 (Allegato 8) dove si specifica, altresi', che la Posta debba costituire elemento di valorizzazione degli attivi da considerare ai fini della determinazione della percentuale concordataria offerta. Poiche' la Procedura non ha potuto sinora eseguire riparti, l'entita' della Posta non e' allo stato quantificabile, ne' la Proponente ha fornito indicazioni circa una sua presumibile valorizzazione nella formulazione della Proposta. Eventuali esigenze di ulteriore verifica di congruita' sul punto andrebbero quindi riservate all'esito del riparto concordatario finale, anche se le ragioni sociali dei creditori iscritti nello stato passivo lasciano presumere una loro prevalente reperibilita'. In ogni caso, si concorda che le modalita' di gestione e deposito del relativo accantonamento siano fissate dal Tribunale come previsto dall'art.136 L. Fall. per il concordato fallimentare, fermo restando che l'eventuale anticipata disponibilita' della somma accantonata da parte della Proponente dovra' essere consentita solo a fronte di prestazione di primaria garanzia bancaria, incondizionata e irrevocabile, nei termini a concordarsi con i Commissari. V In punto garanzie, oltre alle incongruenze gia' rilevate, la Proposta si limita ad allegare (v.sub 5) una "Tabella di calcolo", contenente elenco di "crediti detenuti" da AST1, per una sommatoria di "garanzia concordataria" di Euro 1.337.080,00. Al riguardo, puo' confermarsi la positiva delibazione gia' espressa nei precedenti Pareri, circa l'idoneita' di tali risultanze a sostituire le garanzie monetarie a suo tempo richieste dal procedimento, anche in conformita' alle richiamate Direttive Ministeriali. Si provvede, peraltro, a opportuna integrazione della assai sintetica allegazione della Proposta, producendo la documentazione a suo tempo esaminata e ritenuta rilevante, e precisamente (Allegato 9): - dichiarazione 3 aprile 2012 di rinuncia a crediti insinuati al passivo di Borgonuovo, dei quali la Proponente si e' resa cessionaria; - dichiarazione 12 aprile 2011 di cessione di crediti da Intesa Sanpaolo, come da elenco, sottoscritta con autentica notarile; - precisazione 2 aprile 2012 di estensione della cessione alle ragioni controverse (collocazione al privilegio). Si rileva, inoltre, che la piena titolarita' in capo alla Proponente dei crediti oggetto di rinuncia, e la conseguente disponibilita' per gli effetti voluti, e' attestata dalla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art.115 L.Fall. anche per quanto riguarda la loro registrazione nello stato passivo, come da corrispondenti annotazioni. Si allega, infine, il calcolo di verifica della capienza delle garanzia sostitutiva offerta, che assume quale base, come dovuto, la liquidita' al 30 giugno 2011, considerata nella formulazione della Proposta, e quindi il previsto corrispettivo da garantire nell'importo di Euro 844.160,00, con evidenza di ampia capienza nelle rinunce dei crediti acquisiti come documentato (Allegato 10). Si conferma, pertanto, la sufficienza della liquidita' a copertura dei restanti crediti da soddisfare, considerato l'utilizzo delle rinunce sino a concorrenza del corrispettivo offerto, senza necessita' di altre garanzie. *** Dato atto di tutto quanto precede, si conferma conclusivamente il parere favorevole alla richiesta approvazione della Proposta di cui si tratta, con che essa sia integrata con apposita appendice, anche e segnatamente ai fini delle comunicazioni e pubblicazioni di rito, nella quale la Proponente confermi espressamente: 1. La quantificazione e il mantenimento del corrispettivo offerto in Euro 844.160,00 (ottocentoquarantaquattromilacentosessanta,00), con espresso ricono-scimento della ricaduta a favore dei creditori, oltre che delle eventuali eccedenze delle prededuzioni, anche degli incrementi della liquidita' e dei crediti derivanti dalla maturazione di partite successive al 30 giugno 2011, cosi' come delle eventuali diminuzioni del passivo successive alla stessa data, e sino alla Data di Approvazione quando intervenuta, con mantenimento della prevista percentuale concordataria, per converso, anche nel caso di aumenti del passivo, purche' non eccedenti la prevista soglia di Euro 250.000,00. 2. Il mantenimento della esclusiva disponibilita' e titolarita' della liquidita' in capo ai Commissari, per essere destinata, sino a esaurimento, all'esecuzione dei pagamenti concordatari nei tempi previsti, d'intesa con la Proponente, e con eliminazione di previsioni condizionanti il relativo investimento. 3. La previsione della irrevocabilita' della Proposta, fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di un anno dal deposito in Tribunale. Tanto si rassegna, provvedendosi a trasmissione al Comitato di vigilanza per quanto di competenza. Milano, 25 Giugno 2012 F.to I Commissari Liquidatori Si allegano i documenti indicati nel testo, e precisamente: 1. Comunicazione provvedimento Presidente Tribunale Milano 5 giugno 2012; 2. Nota riscontro Commissari 12 giugno 2012; 3. Provvedimento Presidente Tribunale Milano in pari data; 4. Testo Proposta AST1 depositata il 21 maggio 2012; 5. Perimetro concordatario aggiornato al 21 maggio 2012; 6. Relazione semestrale Procedura Borgonuovo al 31 dicembre 2011; 7. Stato Passivo aggiornato al 21 maggio 2012; 8. Direttive Ministeriali 27 luglio 2011; 9. Documentazione relativa alla cessioni di crediti verso Borgonuovo a favore di AST1; 10. Calcolo di verifica capienza rinunce a crediti in garanzia. **** Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza del Gruppo Cariboni in a.s. del 10 luglio 2012 (in relazione alla sola Procedura della Borgonuovo 29 s.r.l. in a.s.) Il giorno 10 luglio 2012 alle ore 9.00 si e' riunito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Comitato di sorveglianza delle societa' del Gruppo Cariboni in a.s. per manifestare il suo parere sulla Proposta di definizione concordataria della Procedura Borgonuovo 29 S.r.l., a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 31.5.2012. Sono presenti il Presidente, prof. Attilio Zimatore, il dott. Enrico Venturini, il dott. Benedetto Licata, il dott. Eliseo Bolzan per delega del dott. G. De Censi per conto del Credito Valtellinese (delega allegata), l'avv. Michele Miraglia per delega dell'avv. Gaetano Caprino per conto di Italfondiario s.p.a. (delega allegata). Il dott. Alfredo Scalfati ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla riunione odierna per un concomitante impegno istituzionale. Il Comitato, preso atto dell'avvenuto deposito presso il Tribunale di Milano da parte della s.r.l. Assuntore San Tomaso Uno (AST1) di una proposta di concordato per la Borgonuovo 29 s.r.l. in a.s., visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 31.5.2012, visto il successivo 'parere conclusivo' espresso dai Commissari straordinari in data 25 giugno 2012, richiamati i suoi precedenti pareri (di cui, in particolare, ai verbali del Comitato di sorveglianza del 9 febbraio 2012 e del 15 marzo 2012), conferma di avere preso atto e di non avere osservazioni sul parere favorevole gia' a suo tempo espresso dai commissari straordinari in ordine a questa proposta di concordato (come gia' rilevato nel verbale del Comitato di sorveglianza del 15 marzo 2012). Prende atto del parere favorevole confermato dai Commissari nel 'parere conclusivo' del 25 giugno 2012, condividendo altresi' le richieste di integrazioni e puntualizzazioni formulate dai Commissari nel medesimo parere conclusivo, cosi' come riassunte ai nn. 1, 2 e 3 di pag. 6 del richiamato parere, reputando che tali integrazioni e puntualizzazioni soddisfino una opportuna esigenza di chiarezza nell'interesse dei creditori. La riunione si conclude alle ore 9.40. I commissari liquidatori dott. Giorgio Cumin dott. Nicodemo Di Laura dott. Guido Puccio T12ABQ12387