TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

(GU Parte Seconda n.98 del 21-8-2012)

 
              Ricorso - Notifica per pubblici proclami 
 

  PER: Comune di Cantalupo del Sannio, P.IVA e C.F.:  00060680949  in
persona del Sindaco p.t., Sig. Claudio Biondi, nato a  Cantalupo  Nel
Sannio (IS) il 04.08.1957, rappresentato e difeso, come da mandato  a
margine del presente atto e delibera di incarico, dagli avv.ti Angela
Fiore   (cf.:   FRINGL71R41E716Z)    e    Margherita    Zezza    (cf.
ZZZMGH71B41B519H) e presso lo studio  di  quest'ultima  elettivamente
domiciliato in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n.  23,  fax:
0874/438564 pec: rutaeassociati@pec.it 
  CONTRO: Prefettura di Isernia, in persona del Prefetto p.t. 
  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. 
  ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. 
  Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t. 
  Polizia stradale di Isernia, in persona del  legale  rappresentante
p.t. 
  Guardia di Finanza, Comando provinciale di Isernia, in persona  del
legale rappresentante p.t. 
  Polizia Municipale di Agnone, in persona del legale  rappresentante
p.t. 
  Arma dei Carabinieri, Comando provinciale di  Isernia,  in  persona
del legale rappresentante p.t. 
  Per l'annullamento, previa sospensione 
  1. Del decreto prot. 0020094 del 17 giugno 2011 nella parte in  cui
il Prefetto facente funzioni della Provincia di Isernia ha  eliminato
il tratto di strada statale 17 dal Km  196+500  al  km  198+000,  nel
territorio del Comune di Cantalupo nel Sannio, tra i tratti di strada
gia' individuati con  precedente  decreto  prefettizio  n.  8287  del
03.03.2010 tra quelli sui quali e' possibile procedere a  rilevazione
automatica della velocita' ai sensi dell'art. 4 del  D.L.  n.  121/02
conv. In L. n. 168/2002; 
  2. di tutti gli  atti  allo  stesso  presupposti,  conseguenti  e/o
connessi, ivi inclusi: 
  - i pareri tecnici resi dalla Sezione Polizia stradale  di  Isernia
con note n. 11/2129 del 6 aprile 2011, n. 11/2392 del 19 aprile 2011,
n. 11/3261 del 25 maggio 2011, n. 11/3261  del  31  maggio  2011,  n.
11/3282 dell'8 giugno 2011; 
  - i pareri tecnici resi dall'ANAS S.p.A. - compartimento viabilita'
per il Molise - con note n. CCB-0002278-P del  4  febbraio  2010;  n.
CCB0002926-P del 16 febbraio 2010, n. CCB0004256-P del 4 marzo  2011,
n. CCB0007617-P del 27 aprile 2011 e CCB0009881 del 31 maggio 2011; 
  - il verbale dell'Osservatorio Permanente del 23 maggio 2011; 
  - dei provvedimenti prot. 20094/11, 26329/11, 22476/11  e  24295/11
con i quali il Prefetto FF ha  ordinato  l'archiviazione  degli  atti
relativi ai ricorsi presentati dagli automobilisti multati. 
  - della nota dell'11 luglio 2011 con la quale  l'ANAS  ha  revocato
l'autorizzazione prot. N. 17146 dell'8.10.2010 per il  posizionamento
di un rilevatore laser in agro del Comune di Cantalupo nel Sannio. 
  FATTO 
  1.  Il  comune  di  Cantalupo  ha  impugnato  i  suddetti  atti   e
provvedimenti in quanto lesivi per i seguenti motivi: 
  - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE  DELL'ART.  3  DELLA  LEGGE  N.
241/90 E SS.MM.II. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; 
  - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 11 E 12 DEL D.LGS.
285/92; 
  - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4  DEL  DECRETO-LEGGE
20 GIUGNO 2002, N. 121 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 1° AGOSTO
2002, N. 168; 
  - ECCESSO DI POTERE PER  CONTRADDITTORIETA'  TRA  PIU'  ATTI  DELLA
STESSA AMMINISTRAZIONE; 
  - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA  TIPICA  DELL'ATTO  E
DALL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO. 
  la Prefettura di Isernia ha ritenuto, a distanza di appena un  anno
dalla entrata in vigore del decreto n.8287/10 adottato  dal  Prefetto
D'Agostino, nel frattempo deceduto, di stravolgere le  determinazioni
assunte da tale ultimo organo in ordine alla necessita'  di  inserire
il tratto di strada in questione nell'elenco di quelle per le  quali,
la normativa vigente (art. 4  del  D.L.  n.  121/02  convertito,  con
modificazioni,  in  L.  n.  168/02),  consente   l'installazione   di
apparecchiature fisse per il rilevamento della velocita'  e,  dunque,
la possibilita', per gli  agenti  accertatori,  di  non  procedere  a
contestazione immediata. 
  E cio' ha  fatto  il  Prefetto  F.F.  con  un  provvedimento  dalla
motivazione seppur diffusa, tuttavia ampiamente connotata da  eccesso
di potere per sviamento sia dalla causa tipica dell'atto sia dal fine
pubblico perseguito. 
  Trattasi  di  provvedimento  di  sostanziale  revoca  adottato  dal
Prefetto  FF  (sebbene  il  termie  revoca  non   compaia   mai   nel
provvedimento  impugnato)  in  assenza  di  alcun   mutamento   della
situazione di fatto e sulla base di ragioni,  peraltro,  radicalmente
errate e fuorvianti. 
  I.2.- Le conclusioni cui e' giunto il Prefetto FF nell'interpretare
la circolare Orrei contrasta con  le  indicazioni  del  codice  della
strada art 12. 
  I.3.- Errato e fuorviante e' il  riferimento  alla  cd.  "circolare
Maroni". Era stata la stessa Prefettura di Isernia  che  con  decreto
del Prefetto d'Agostino di appena un anno prima a deliberare, proprio
sulla base di valutazioni attinenti i profili  richiamati  dalla  cd.
circolare Maroni, di dover inserire quello specifico tratto di strada
con  quella  specifica  chilometrica,  tra  quelli  sui  quali  poter
procedere ad apposizione di autovelox ricorrendone tutti presupposti. 
  I.3. -Nel confronto tra il testo integrale  della  norma  e  quello
riportato dal Prefetto, non vi e' alcun riferimento  a  quella  parte
della  norma  richiamata  che  espressamente   prevede   che   vadano
considerati anche aspetti ulteriori quali la composizione ed i volumi
di traffico, che rendano difficile o pericoloso  procedere  al  fermo
dei veicoli e cio' anche su strade, come quella in esame, ad una sola
corsia per senso di marcia, "soprattutto se il tratto interessato non
presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti  fuori
della carreggiata, o comunque in  condizioni  di  sicurezza  tali  da
evitare pericolo o intralcio per la circolazione". 
  Ebbene, nel caso di specie nel provvedimento impugnato, non  vi  e'
alcuna considerazione del fatto che l'arteria in questione e' l'unica
che, nel condurre all'autostrada, collega il capoluogo di  Regione  a
Roma ed e' quotidianamente interessata da un traffico  molto  intenso
costituito anche da mezzi  pesanti,  cosi'  come  non  vi  e'  alcuna
considerazione del fatto che detta arteria  e'  totalmente  priva  di
corsie laterali di emergenza dove poter, se del caso, fermare i mezzi
pesanti e le automobili in condizioni di sicurezza e senza pericolo o
intralcio per la circolazione  (come  evincesi  peraltro  agevolmente
dalle fotografie in atti). 
  Tanto  denota  una  gravissima  carenza  di  istruttoria  tale   da
inficiare radicalmente la legittimita' del provvedimento impugnato il
quale risulta altresi' viziato, per le anzidette ragioni, anche sotto
il profilo dello sviamento. 
  I.4.- Il Prefetto FF riconduce  le  ragioni  della  "necessita'  ed
urgenza" di (sostanzialmente) revocare in parte qua  il  decreto  del
Prefetto D'Agostino sia alla circostanza  che,  come  rilevato  dalla
Polizia stradale, l'autovelox potrebbe causare tamponamenti a  catena
sia all'esigenza di evitare "manifestazioni di piazza". 
  Cio'  posto,  non  vi  e'  chi   non   veda   come   una   pubblica
amministrazione  non  possa  ragionevolmente   dare   corso   ad   un
provvedimento amministrativo solo per  riscontrare  le  invettive  di
chi, dopo aver infranto i limiti di velocita' - peraltro fissati,  su
quel tratto di strada, non gia' dal Comune  ma  dall'ANAS  -  minacci
addirittura  manifestazioni  di  piazza   e   turbative   dell'ordine
pubblico; un siffatto provvedimento, infatti, non potra'  che  essere
viziato  da  sviamento   venendone   strumentalizzata   la   funzione
amministrativa per un fine diverso da quello previsto dalla norma. 
  Ne' puo' ritenersi sufficiente a legittimare il  provvedimento,  il
richiamo a possibili tamponamenti a  catena,  ipotizzati  ma  mai  in
concreto verificatisi, posto che lungo tutta la SS 17 e non solo  nel
tratto ove e' apposto l'autovelox, il limite di velocita' e'  fissato
in 70 KM orari e che l'autovelox stesso e' abbondantemente segnalato,
come per legge, da oltre 7 Km di distanza (e da 400  mt  con  segnali
luminosi e di distanza  dalla  postazione  di  rilevamento,  ripetuto
anche a 300 mt) di guisa che  gli  automobilisti,  preventivamente  e
tempestivamente  avvisati,  non  hanno  alcuna   ragione   di   dover
rallentare improvvisamente in prossimita' dell'autovelox. 
  Ne consegue che l'assoluta inidoneita'  della  motivazione  addotta
dal  Prefetto  FF  a  legittimare  la  decisione   di   revocare   le
determinazioni  del  Prefetto  D'Agostino   viceversa   perfettamente
conformi alla normativa. 
  II.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL'ANAS  A
SEGUITO DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. 
  ISTANZA DI SOSPENSIONE 
  PQM 
  Piaccia all'adito collegio accogliere  il  ricorso  e  la  connessa
istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine  a  spese,
diritti ed onorari di giudizio. 
  Campobasso,li' 19/09/2011 
  Avv. Margherita Zezza Avv. Angela Fiore 
  RELATA DI NOTIFICA 
  L'anno 2011, il giorno 03 del mese di  ottobre  in  Campobasso,  io
sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio  presso  l'UNEP  della
Corte di Appello di Campobasso ad  istanza  degli  avv.ti  Margherita
Zezza ed Angela Fiore ho notificato e  dato  copia  del  ricorso  che
precede, conforme all'originale, a: 
  1.  Ministero  della  Difesa   in   persona   del   Ministro   p.t.
elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato in Campobasso  alla  Via  Garibaldi  n.  124  e  cio'  ho
eseguito mediante 
  2. Ministero Dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
p.t.,  elettivamente  domiciliato  ope  legis   presso   l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi  n.  124  e
cio' ho eseguito mediante 
  8.  ANAS  S.p.a.,  in  persona  del  legale   rappresentante   p.t.
elettivamente domiciliato presso la sede  legale  della  societa'  in
Roma alla Via Monzambano n. 10 e cio' ho eseguito mediante 
  9. D'Uva Carmela, residente in Isernia alla Via Latina n. 120 - cap
86170 
  1.  Ministero  della  Difesa   in   persona   del   Ministro   p.t.
elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato in Campobasso  alla  Via  Garibaldi  n.  124  e  cio'  ho
eseguito mediante 
  2. Ministero Dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
p.t.,  elettivamente  domiciliato  ope  legis   presso   l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi  n.  124  e
cio' ho eseguito mediante 

                          avv. Angela Fiore 
                        avv. Margherita Zezza 

 
T12ABA12958
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