Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso - Notifica per pubblici proclami PER: Comune di Cantalupo del Sannio, P.IVA e C.F.: 00060680949 in persona del Sindaco p.t., Sig. Claudio Biondi, nato a Cantalupo Nel Sannio (IS) il 04.08.1957, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto e delibera di incarico, dagli avv.ti Angela Fiore (cf.: FRINGL71R41E716Z) e Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H) e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23, fax: 0874/438564 pec: rutaeassociati@pec.it CONTRO: Prefettura di Isernia, in persona del Prefetto p.t. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t. Polizia stradale di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t. Guardia di Finanza, Comando provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t. Polizia Municipale di Agnone, in persona del legale rappresentante p.t. Arma dei Carabinieri, Comando provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t. Per l'annullamento, previa sospensione 1. Del decreto prot. 0020094 del 17 giugno 2011 nella parte in cui il Prefetto facente funzioni della Provincia di Isernia ha eliminato il tratto di strada statale 17 dal Km 196+500 al km 198+000, nel territorio del Comune di Cantalupo nel Sannio, tra i tratti di strada gia' individuati con precedente decreto prefettizio n. 8287 del 03.03.2010 tra quelli sui quali e' possibile procedere a rilevazione automatica della velocita' ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/02 conv. In L. n. 168/2002; 2. di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi: - i pareri tecnici resi dalla Sezione Polizia stradale di Isernia con note n. 11/2129 del 6 aprile 2011, n. 11/2392 del 19 aprile 2011, n. 11/3261 del 25 maggio 2011, n. 11/3261 del 31 maggio 2011, n. 11/3282 dell'8 giugno 2011; - i pareri tecnici resi dall'ANAS S.p.A. - compartimento viabilita' per il Molise - con note n. CCB-0002278-P del 4 febbraio 2010; n. CCB0002926-P del 16 febbraio 2010, n. CCB0004256-P del 4 marzo 2011, n. CCB0007617-P del 27 aprile 2011 e CCB0009881 del 31 maggio 2011; - il verbale dell'Osservatorio Permanente del 23 maggio 2011; - dei provvedimenti prot. 20094/11, 26329/11, 22476/11 e 24295/11 con i quali il Prefetto FF ha ordinato l'archiviazione degli atti relativi ai ricorsi presentati dagli automobilisti multati. - della nota dell'11 luglio 2011 con la quale l'ANAS ha revocato l'autorizzazione prot. N. 17146 dell'8.10.2010 per il posizionamento di un rilevatore laser in agro del Comune di Cantalupo nel Sannio. FATTO 1. Il comune di Cantalupo ha impugnato i suddetti atti e provvedimenti in quanto lesivi per i seguenti motivi: - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 11 E 12 DEL D.LGS. 285/92; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN L. 1° AGOSTO 2002, N. 168; - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE; - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO E DALL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO. la Prefettura di Isernia ha ritenuto, a distanza di appena un anno dalla entrata in vigore del decreto n.8287/10 adottato dal Prefetto D'Agostino, nel frattempo deceduto, di stravolgere le determinazioni assunte da tale ultimo organo in ordine alla necessita' di inserire il tratto di strada in questione nell'elenco di quelle per le quali, la normativa vigente (art. 4 del D.L. n. 121/02 convertito, con modificazioni, in L. n. 168/02), consente l'installazione di apparecchiature fisse per il rilevamento della velocita' e, dunque, la possibilita', per gli agenti accertatori, di non procedere a contestazione immediata. E cio' ha fatto il Prefetto F.F. con un provvedimento dalla motivazione seppur diffusa, tuttavia ampiamente connotata da eccesso di potere per sviamento sia dalla causa tipica dell'atto sia dal fine pubblico perseguito. Trattasi di provvedimento di sostanziale revoca adottato dal Prefetto FF (sebbene il termie revoca non compaia mai nel provvedimento impugnato) in assenza di alcun mutamento della situazione di fatto e sulla base di ragioni, peraltro, radicalmente errate e fuorvianti. I.2.- Le conclusioni cui e' giunto il Prefetto FF nell'interpretare la circolare Orrei contrasta con le indicazioni del codice della strada art 12. I.3.- Errato e fuorviante e' il riferimento alla cd. "circolare Maroni". Era stata la stessa Prefettura di Isernia che con decreto del Prefetto d'Agostino di appena un anno prima a deliberare, proprio sulla base di valutazioni attinenti i profili richiamati dalla cd. circolare Maroni, di dover inserire quello specifico tratto di strada con quella specifica chilometrica, tra quelli sui quali poter procedere ad apposizione di autovelox ricorrendone tutti presupposti. I.3. -Nel confronto tra il testo integrale della norma e quello riportato dal Prefetto, non vi e' alcun riferimento a quella parte della norma richiamata che espressamente prevede che vadano considerati anche aspetti ulteriori quali la composizione ed i volumi di traffico, che rendano difficile o pericoloso procedere al fermo dei veicoli e cio' anche su strade, come quella in esame, ad una sola corsia per senso di marcia, "soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione". Ebbene, nel caso di specie nel provvedimento impugnato, non vi e' alcuna considerazione del fatto che l'arteria in questione e' l'unica che, nel condurre all'autostrada, collega il capoluogo di Regione a Roma ed e' quotidianamente interessata da un traffico molto intenso costituito anche da mezzi pesanti, cosi' come non vi e' alcuna considerazione del fatto che detta arteria e' totalmente priva di corsie laterali di emergenza dove poter, se del caso, fermare i mezzi pesanti e le automobili in condizioni di sicurezza e senza pericolo o intralcio per la circolazione (come evincesi peraltro agevolmente dalle fotografie in atti). Tanto denota una gravissima carenza di istruttoria tale da inficiare radicalmente la legittimita' del provvedimento impugnato il quale risulta altresi' viziato, per le anzidette ragioni, anche sotto il profilo dello sviamento. I.4.- Il Prefetto FF riconduce le ragioni della "necessita' ed urgenza" di (sostanzialmente) revocare in parte qua il decreto del Prefetto D'Agostino sia alla circostanza che, come rilevato dalla Polizia stradale, l'autovelox potrebbe causare tamponamenti a catena sia all'esigenza di evitare "manifestazioni di piazza". Cio' posto, non vi e' chi non veda come una pubblica amministrazione non possa ragionevolmente dare corso ad un provvedimento amministrativo solo per riscontrare le invettive di chi, dopo aver infranto i limiti di velocita' - peraltro fissati, su quel tratto di strada, non gia' dal Comune ma dall'ANAS - minacci addirittura manifestazioni di piazza e turbative dell'ordine pubblico; un siffatto provvedimento, infatti, non potra' che essere viziato da sviamento venendone strumentalizzata la funzione amministrativa per un fine diverso da quello previsto dalla norma. Ne' puo' ritenersi sufficiente a legittimare il provvedimento, il richiamo a possibili tamponamenti a catena, ipotizzati ma mai in concreto verificatisi, posto che lungo tutta la SS 17 e non solo nel tratto ove e' apposto l'autovelox, il limite di velocita' e' fissato in 70 KM orari e che l'autovelox stesso e' abbondantemente segnalato, come per legge, da oltre 7 Km di distanza (e da 400 mt con segnali luminosi e di distanza dalla postazione di rilevamento, ripetuto anche a 300 mt) di guisa che gli automobilisti, preventivamente e tempestivamente avvisati, non hanno alcuna ragione di dover rallentare improvvisamente in prossimita' dell'autovelox. Ne consegue che l'assoluta inidoneita' della motivazione addotta dal Prefetto FF a legittimare la decisione di revocare le determinazioni del Prefetto D'Agostino viceversa perfettamente conformi alla normativa. II.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL'ANAS A SEGUITO DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. ISTANZA DI SOSPENSIONE PQM Piaccia all'adito collegio accogliere il ricorso e la connessa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio. Campobasso,li' 19/09/2011 Avv. Margherita Zezza Avv. Angela Fiore RELATA DI NOTIFICA L'anno 2011, il giorno 03 del mese di ottobre in Campobasso, io sottoscritto ufficiale giudiziario in servizio presso l'UNEP della Corte di Appello di Campobasso ad istanza degli avv.ti Margherita Zezza ed Angela Fiore ho notificato e dato copia del ricorso che precede, conforme all'originale, a: 1. Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e cio' ho eseguito mediante 2. Ministero Dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e cio' ho eseguito mediante 8. ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso la sede legale della societa' in Roma alla Via Monzambano n. 10 e cio' ho eseguito mediante 9. D'Uva Carmela, residente in Isernia alla Via Latina n. 120 - cap 86170 1. Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e cio' ho eseguito mediante 2. Ministero Dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e cio' ho eseguito mediante avv. Angela Fiore avv. Margherita Zezza T12ABA12958