TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.117 del 4-10-2012)

 
Estratto  dell'atto  di  citazione  per  usucapione  speciale  ex  L.
           10/05/76 n. 364 ed usucapione ex art 1158 c.c. 
 
 
          ( ai fini della pubblicazione ex art. 150 c.p.c.) 
 

  Si rende noto che con decreto del 31 Agosto 2012, il Presidente  di
Sezione del Tribunale di Firenze, su parere  favorevole  del  PM,  ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell' atto di citazione
con  cui  il  Signor  Chisu  Lorenzo,nato  a  Orosei  il  31/05/1954,
residente in Bagno a Ripoli 50012 fraz.  Antella  (FI)  Via  Ubaldino
Peruzzi n. 31 (C.F. CHSLNZ54E31G119H), elettivamente  domiciliata  in
Via Arnolfo n. 42 50121 Firenze,  presso  e  nello  studio  dell'Avv.
Milvia Falatti e dell'Avv. Benedetta Bianchi (P.IVA 05250860482),  ha
chiesto dichiararsi, l'intercorsa usucapione in  tesi  ex  art.  1159
c.c., in ipotesi ex art. 1158 c.c., dell'immobile posto in  localita'
Ponte a Ema, costituente porzione della particella 13 del  foglio  di
mappa 30 del NCT del Comune di Bagno a  Ripoli,  risultata  priva  di
classamento, censita come "bene  comune  non  censibile"  al  catasto
fabbricati, e per  l'effetto  trasferirne  la  proprieta'  all'attore
emettendo il consequenziale  ordine  di  trascrizione  al  competente
Conservatore dei Registri Immobiliari,  di  trascrivere  la  sentenza
esonerandolo da ogni responsabilita', nonche' al competente Direttore
dell'U.T.E. di effettuare la relativa voltura, previo  frazionamento.
Il possesso dell'area in parola da parte dell'odierno attore e' stato
pertanto continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico  come  richiesto
dalla legge al fine della dichiarazione di usucapione. In particolare
e' possibile applicare alla  fattispecie  in  questione  l'usucapione
abbreviata prevista ai sensi dell'art. 1159  c.c.  essendo  trascorsi
dieci anni dalla trascrizione del rogito con il quale la Ditta  Chisu
ha acquistato il bene  per  cui  e'  causa  e  sussistendo  anche  il
requisito della buona fede. 
  In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui non
volesse essere riconosciuta l'usucapione abbreviata, sussistono nella
fattispecie in questione tutti i requisiti per  la  dichiarazione  di
usucapione ex art. 1158 c.c.. avendo i vari proprietari che  si  sono
succeduti nel tempo posseduto in modo  continuato  e  non  interrotto
"nec vim nec clam" per oltre venti anni il bene de quo. 
  Il presidente del Tribunale di  Firenze  ha  disposto  l'affissione
dell' atto di citazione  e  del  pedissequo  decreto  per  90  giorni
nell'Albo del Tribunale di Firenz e del Comune di Bagno a Ripoli e la
notificazione ex aret. 150 c.p.c. , avvertendo che si  puo'  proporre
opposizione entro 90 giorni dalla data di notifica. 

                           Le richiedenti 
                         avv. Milvia Falatti 
                       avv. Benedetta Bianchi 

 
T12ABA14695
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