2012 POPOLARE BARI SME S.r.l.

societa' a responsabilita' limitata con socio unico


costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede Legale: Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano, Treviso
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04504680267
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 04504680267

(GU Parte Seconda n.129 del 3-11-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti  sul  trattamento  dei
dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  2012 Popolare Bari SME S.r.l. (la "Societa'") comunica che in  data
26 ottobre 2012 ha concluso  con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.a.
("Banca Popolare di Bari") e Cassa di  Risparmio  di  Orvieto  S.p.a.
("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari,
le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58
del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In  virtu'  dei
Contratti di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro  soluto  dalle
Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 00.01 del 15  ottobre
2012 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale  residuo,
nonche' gli interessi (anche di mora) maturati a tale data  (compresi
gli interessi maturati ma non ancora  scaduti  a  tale  data)  e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, commissioni, penali
ed altri pagamenti a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei  mutui,
accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente
dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati dalle  Banche
Cedenti (i "Contratti di Mutuo"),  ivi  inclusi  i  crediti  nascenti
dalle polizze assicurative stipulate in  relazione  ai  Contratti  di
Mutuo,  crediti  individuabili  in  blocco  ai  sensi  delle   citate
disposizioni, qualificabili come in  bonis  in  base  alla  normativa
emanata dalla  Banca  d'Italia  e  selezionati  tra  quelli  che  con
riferimento ad entrambe le seguenti date (incluse): le ore 00.01  del
31 maggio 2012 e le ore 00.01 del 15  settembre  2012  (ciascuna  una
"Data di Valutazione"), od esclusivamente ad una di tali  date  -  se
cosi' indicato nel relativo criterio - e/o alla diversa data indicata
nel relativo criterio, soddisfino i  seguenti  criteri  di  selezione
comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri"  e  complessivamente  i
"Crediti"): 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui i cui debitori ceduti appartengano a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): ): n. 430 (Imprese produttive),  n.
431  (Holding  private),  n.  450  (Associazioni  fra   imprese   non
finanziarie), n. 480  (Quasi-societa'  non  finanziarie  artigiane  -
Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa'
con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.  491  (Quasi-societa'
non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (iv) mutui erogati a piccole e medie imprese (come  definite  dalle
linee guida della Banca Centrale Europea del 2 agosto 2012 relative a
misure temporanee supplementari sulle operazioni  di  rifinanziamento
dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (v) mutui in relazione ai quali almeno  una  rata  (anche  di  soli
interessi) sia stata pagata; 
  (vi) mutui in riferimento ai quali alla Data di Valutazione del  31
maggio 2012 non ci fosse piu' di una rata scaduta e non pagata, ed in
ogni caso, ove presente, tale rata  impagata  non  fosse  scaduta  da
oltre 59 giorni; 
  (vii) mutui  i  cui  debitori  ceduti  fossero  classificati  dalla
relativa Banca Cedente alle Date di Valutazione,  nonche'  alle  date
del 31 luglio 2012 e del 5 ottobre 2012, come in bonis in  base  alla
normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (viii) mutui con scadenza successiva al 30 settembre 2012; 
  (ix) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia,  alla  Data
di Valutazione del 31 maggio 2012, uguale o superiore ad Euro  10.000
(diecimila)      ed      inferiore      ad       Euro       7.500.000
(settemilionicinquecentomila); 
  (x) mutui interamente erogati,  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare  ulteriori  erogazioni  (ad
esclusione, dunque, dei mutui in SAL che prevedono l'erogazione sulla
base dello stato avanzamento lavori); 
  (xi) mutui che non presentino, alla  Data  di  Valutazione  del  15
settembre 2012 nonche' alla data del 14  ottobre  2012,  alcuna  rata
scaduta e non pagata; 
  (xii) mutui i cui garanti siano residenti (se  persone  fisiche)  o
costituiti (se persone giuridiche) in  uno  stato  appartenente  allo
spazio economico europeo; 
  (xiii) con riferimento ai mutui frazionati ma non ancora  accollati
alla data del 14 ottobre 2012, mutui  in  relazione  ai  quali,  alla
stessa data del 14 ottobre 2012, tutte le altre quote frazionate  non
presentassero alcuna rata scaduta e non pagata; 
  con esclusione dei: 
  (i) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati
della relativa Banca Cedente e/o societa' controllate dalla  relativa
Banca Cedente; 
  (ii) mutui erogati da un gruppo di  banche  organizzate  "in  pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  (iii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"); 
  (iv) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione  del  31
maggio 2012, il relativo debitore ceduto benefici  della  sospensione
del pagamento delle rate (integralmente  o  per  la  sola  componente
capitale) rispetto al piano di ammortamento originario  del  relativo
mutuo; 
  (v) mutui in relazione ai quali, alla data del  30  settembre  2012
(incluso), il relativo debitore benefici o  abbia  beneficiato  della
sospensione integrale del pagamento delle rate rispetto al  piano  di
ammortamento originario del relativo mutuo; 
  (vi) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio
a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in  cui
il tasso di interesse e' calcolato con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore  di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  (vii) mutui erogati con provvista messa  a  disposizione  da  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; 
  (viii) in relazione ai mutui  erogati  da  Cassa  di  Risparmio  di
Orvieto, mutui garantiti da Consorzi di Garanzia Collettiva  Fidi  ai
sensi delle seguenti specifiche convenzioni: (i) Fidindustria  Umbria
- Consorzio Garanzia Collettiva Fidi -  Terni;  (ii)  Cooperativa  di
Garanzia  fra  gli  Artigiani  della  Provincia  di  Terni  e   (iii)
Centrofidi Terziario Scpa - Firenze; 
  (ix) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla relativa
Banca Cedente con fondi antiusura; 
  (x) mutui qualificabili alla Data di Valutazione del 31 maggio 2012
nonche' alla data del 14 ottobre 2012, come  "crediti  ristrutturati"
ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle ipoteche  ed  a
tutte le altre garanzie reali e personali (incluse  le  garanzie  che
siano state rilasciate per  un  ammontare  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni presenti e
future a carico del debitore  ceduto  nei  confronti  della  relativa
Banca Cedente (cd. fideiussioni omnibus)) e tutti i  privilegi  e  le
cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, ed  a
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche', nella piu' ampia
misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni  e  qualsiasi  altro
diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione
sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori  ai  predetti
diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' alle previsioni
dei Contratti di Mutuo e a ogni legge  applicabile  inclusi,  a  mero
titolo esemplificativo, il diritto di  risoluzione  contrattuale  per
inadempimento o altra causa ed il diritto di  dichiarare  i  debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto
della Banca  Cedente  in  relazione  alle  polizze  assicurative  (ad
esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi e degli importi
relativi alla contribuzione  per  fondi  rischi),  senza  bisogno  di
alcuna ulteriore formalita'  o  annotazione  salvo  l'iscrizione  nel
registro delle imprese prevista  dall'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari  e  a  (ii)  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  con  la
presente intende  fornire  ai  debitori  ceduti  alcune  informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
del decreto  legislativo  196/03  (in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'articolo 13), la  Societa'  non  trattera'  dati  definiti  come
"sensibili". La Societa' trattera' i  dati  personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero  del  Credito
(ad  es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico  professionale  del
recupero del credito, etc.); agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa comunitaria,  nonche'  da  disposizioni
emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese  finalita'
non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre  l'eventuale
opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire
il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati  personali  per
le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del  decreto  legislativo
196/03,  in  piena   autonomia,   essendo   estranei   all'originario
trattamento  effettuato  presso  la  Societa'.  I  diritti   previsti
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno   essere
esercitati anche  mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",  2012
Popolare Bari SME  S.r.l.,  con  sede  in  Conegliano  (TV),  Via  V.
Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della  Repubblica,  21,  05018  Orvieto,
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29
del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolare" in proprio. 
  Conegliano, 26 ottobre 2012 
  Per 2012 Popolare Bari SME S.r.l. 

                       L'amministratore unico 
                         dott. Andrea Fantuz 

 
T12AAB16135
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.