TAR VENETO

(GU Parte Seconda n.138 del 24-11-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza TAR Veneto Sez. 1, 13 settembre  2012,
si notifica ai Signori: Causin  Alessio,  Ranuffi  Francesco,  Carrer
Stefano, Panizzi Daniele, Bevilacqua Daniele,  Galante  Stefano,  Dal
Zennaro  Cristiano,  Passaler  Giorgio,   Mazzega   Andrea,   Carraro
Alessandro, Costantini Filippo,  Gasparini  Mario,  Forzutti  Manolo,
Lanza Manuele, Nordio Michele,  Rizzi  Roberto,  Aldrigo  Gianfranco,
Modenese  Marco,  Tabacco  Alessio,  Vianello   Mario,   De   Piccoli
Alessandro, Tiozzo Davide,  Mirra  Alessandro,  Battistuzzo  Massimo,
Caratti  Roberto,  Vianello  Alberto,  Bernardi  Fabio,  Dal  Zennaro
Matteo, Todesco Mario, Penso Daniele, Dalla Pieta' Andrea,  Guarinoni
Marco, Hadj Henni Ali', Santini Claudio, Dei Rossi Roberto, Benvenuti
Francesco, Padoan Moreno, Scarpa Gabriele, Rosso  Sebastiano,  Ghezzo
Alessandro, Canella Eros,  Statua  Marco,  Mingardi  Massimo,  Mugnol
Enrico, Rogante  Guerrino,  Torcellan  Marco,  Fava  Marco,  Bellotto
Diego,  Pompeo  Fabiano,  Bortolozzo  Paride,  Bigozzi  Marco,  Sambo
Danilo,  Fanello  Tiziano,  Vallotto  Mattia,  Rizzi  Stefano,  Zanon
Samuele, Camuffo Lorenzo, Bacci  Ugo,  Vianello  Federico,  Durazzano
Marco, Bullo Michele, De  Lorenzi  Manuel,  Tussetto  Davide,  Magris
Luca, Toso Alessandro, Dei Rossi Cristian, Casson  Andrea,  Desiderio
Sebastiano, Scarpa Pietro, Bullo Gianfranco, Fabris Roberto,  Piccoli
Mattia,  Dal  Zennaro  Andrea,  Tenderini  Michele,  Rossetto  Lucio,
Esalini Paolo, Fabris Thomas, Manao Manuel,  Gardi  Tommy,  Zancarlin
Emiliano, Falconi Andrea, Volpe Giovambattista, Pagan Andrea, Cemolin
Mattia, Erizzo Nicola, Naccari Piero  Riccardo,  Zennaro  Sebastiano,
Cortesi Tommaso, Bottion Moris, Bottion Fabio, Perale Ilves,  Caporin
Sebastiano,  Miani  Thomas,  Gasparini  Davide,  Guarinoni   Stefano,
Pedrali Piero, Tranquillin Fabio, Pacchiani Isacco,  Tognacci  Marco,
Marconi William,  Bergamini  Massimiliano,  Codori  Jacopo,  Vianello
Giuseppe, Trabujo  Denis,  Dal  Pra'  Marco,  Regalini  Marco,  Dante
Andrea,  Paveggio  Cristiano,  Lacchin  Francesco,  Corras   Tommaso,
Muzzati  Graziano,  Gasparini  Alvise,  Agostinetti  Marco,   Bellati
Pierangelo, Sara Davide, Prosdocimo Angelo, Paggiarin Daniele. 
  Che avanti il TAR Veneto  il  sottoscritto  avv.  Antonella  Pasini
Perruccio  con  studio  in  Mestre  (VE)  Via  Felisati  n.  13/A  ha
presentato Ricorso n. RG 1195/2012 per il Sig. Manao Nerio,  rispetto
al quale i suddetti sono controinteressati. 
  Intimato e' il Comune di Venezia in persona del Sindaco. 
  Oggetto del ricorso e' l'annullamento dei  provvedimenti  11/5/2012
n. 202594 e 10/9/2012 n. 376174 di approvazione della graduatoria del
concorso per i rilascio di 25 licenze di taxi natanti a motore  e  di
tutti  gli  atti  ad  essa  presupposti,  consequenzali  o   comunque
connessi, in particolare il bando e relative norme. 
  I motivi di ricorso sono: 
  1) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione  dell'art.
43 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - eccesso di potere per manifesta
illogicita' - disparita' di  trattamento  -  eccesso  di  potere  per
difetto  di  presupposto,  difetto  di  istruttoria  e   carenza   di
motivazione,   per   avere   la   Commissione   Giudicante    escluso
illegittimamente Manao Nerio dalla graduatoria. 
  2) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione  dell'art.
10-bis della l. n. 241 del 07/08/1990 - disparita' di  trattamento  -
eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di  istruttoria
e carenza di motivazione, per  non  aver  la  Commissione  comunicato
tempestivamente al ricorrente i motivi che ostavano  all'accoglimento
della domanda di ammissione al bando e  per  avere  posto  in  essere
disparita' di trattamento ed eccesso di  potere  tra  i  partecipanti
nelle graduatorie. 
  3) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione  dell'art.
12 del Bando di Concorso - disparita' di  trattamento  -  eccesso  di
potere nella forma  del  travisamento  dei  fatti  della  carenza  di
istruttoria della illogicita' e ingiustizia manifesta, per  avere  la
Commissione deciso l'esclusione del ricorrente  senza  ottemperare  a
quanto previsto dall'art.12 del bando e quindi  per  avere  posto  in
essere  disparita'  di  trattamento  ed  eccesso  di  potere  tra   i
partecipanti nelle graduatorie. 
  4) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione  dell'art.
6  della  l.  n.  241/1990  -  eccesso  di  potere  per  mancanza  di
istruttoria, per non avere la Commissione posto il  ricorrente  nella
condizione  di  integrare  il  documento  piuttosto  che   provvedere
meramente alla sua esclusione. 
  5)  Violazione  di  legge  -  Violazione  dell'articolo  97   della
Costituzione  -  violazione  in   materia   di   buon   andamento   e
imparzialita'  dell'azione   amministrativa,   per   non   avere   la
Commissione ottemperato ai principi di buon andamento e imparzialita'
dell'Amministrazione, non permettendo integrazione della domanda  del
ricorrente. 
  6) Violazione di legge - ulteriore violazione degli articoli 2 e  4
del Bando, in relazione agli articoli 2 e 9 del Regolamento  Comunale
e dell'art. 36 della Costituzione - eccesso di potere nella forma del
travisamento  dei  fatti,  della  carenza   di   istruttoria,   della
illogicita'  e  ingiustizia  manifesta,  per  avere  la   Commissione
illegittimamente attribuito un punteggio di anzianita' e aver  invece
ammesso alla graduatoria il Forzutti Manolo. 
  7) Violazione dell'art. 97 Costituzione - violazione  dei  principi
in  materia   di   buon   andamento   e   imparzialita'   dell'azione
amministrativa. Eccesso di potere per  difetto  di  presupposto,  per
avere la Commissione operato  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e
dell'attivita' valutativa discrezionale non in presenza  di  tutti  i
commissari del Collegio e in modo illegittimo. 
  Il TAR Veneto  Sez.  1,  con  l'ordinanza  qui  richiamata  del  13
settembre 2012, depositata in Segreteria il 17/09/2012 e notificata a
mezzo raccomandata, ha fissato la discussione nel merito per la prima
udienza di gennaio 2013. 

                   avv. Antonella Pasini Perruccio 

 
T12ABA17113
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