> MARCHE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta al numero 41838 nell'Elenco Generale degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 106
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Sede Legale: via Vittorio Alfieri 1, Conegliano, Treviso
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese 04333940262

> BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

Iscritta al numero 5236 5 all'Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385

Sede Legale: via Menicucci, 4/6, 60121 Ancona, Italia
Capitale sociale: Euro 662.756.698,76 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Ancona
numero 01377380421

(GU Parte Seconda n.143 del 6-12-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis  della  legge  30  aprile
1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione  dei  crediti  e
sulle  obbligazioni  bancarie   garantite)   (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico
Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs 196/2003  (il  "Codice  della  Privacy")  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
                            gennaio 2007. 
 

  Marche Covered Bond S.r.l. (il "Garante") comunica che in  data  31
ottobre 2012, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1  novembre
2012 , ha acquistato pro soluto ed in blocco da  Banca  delle  Marche
S.p.A.  ("Banca  delle  Marche")  tutti  i  crediti  (per   capitale,
interessi, anche di mora, e  ogni  altra  somma  dovuta  in  base  al
relativo contratto, alle successive modifiche o integrazioni o a ogni
altro accordo connesso) derivanti da contratti di mutuo garantiti  da
ipoteca (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31  ottobre  2012
(la "Data di Valutazione"), presentavano i Criteri Comuni elencati ai
punti da 1 a 17 dell'avviso di  cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni,  n.  67
dell'8 giugno 2010 ed i  seguenti  criteri  specifici  cumulativi  (i
"Crediti"): 
  CRITERI SPECIFICI 
  1. che non abbiano le caratteristiche di cui al Criterio Comune 1),
punto (ii) e al Criterio Comune 6), lettera (C); 
  2. che non siano stati oggetto di rinegoziazione  con  il  relativo
mutuatario  ai  sensi  del  decreto  legge  27  maggio  2008,  n.  93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di  acquisto  delle
famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,
n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione  Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze  il  20  giugno
2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 
  3. che derivino da Contratti di Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie: FONCASnumero, FONORDnumero come riportato (i)  nella  voce
"finanziamento"  dell'ultima   quietanza   di   pagamento;   o   (ii)
nell'ultimo bollettino MAV;  o  (iii)  nella  documentazione  annuale
inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
  4. che prevedano  il  pagamento  da  parte  del  Debitore  di  rate
mensili; 
  5. il cui relativo Debitore rientri in una delle seguenti categorie
di  Settore  Attivita'  Economica  (SAE),  secondo   i   criteri   di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e   gruppi   di   attivita'   economica):   600    (famiglie/famiglie
consumatrici), 614 (famiglie  produttrici/artigiani),  615  (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
  6. il cui relativo Debitore sia residente in Italia; 
  7. che derivino da Contratti di Mutuo erogati  dopo  il  1  gennaio
2000 (escluso) e prima del 30 settembre 2011 (incluso); 
  8. che derivino da Contratti di Mutuo  il  cui  debito  residuo  in
linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 (diecimila); 
  9. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo  Debitore
benefici della  sospensione  del  pagamento  delle  rate,  sia  nella
componente in conto capitale sia nella componente in conto interessi,
concessa ai sensi del relativo  Contratto  di  Mutuo  e  /  o  di  un
qualsiasi   protocollo,   convenzione,   intesa   o   altro    simile
provvedimento a cui Banca delle Marche abbia aderito; 
  10. che non derivino da Contratti di Mutuo erogati ai  sensi  della
legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da  parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree
ad alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 
  11. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore
abbia, altresi', stipulato uno o piu' contratti di  mutuo  con  Banca
delle Marche, nel caso in cui i crediti derivanti da  tali  ulteriori
contratti di mutuo non siano integralmente rimborsati e  siano  stati
ceduti da Banca delle Marche  a  una  delle  seguenti  societa':  (i)
Marche Mutui Societa' per la Cartolarizzazione S.r.l. (giusto  avviso
di cessione pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 15 del 20 gennaio 2003); o (ii) Marche Mutui  2  Societa'
per la cartolarizzazione a r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n.  234
del 7 ottobre 2006, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma  il
2 ottobre 2006); (iii)  Marche  Mutui  4  S.r.l.  (giusto  avviso  di
cessione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana; Parte II, n. 76 del 4 luglio 2009 e iscritto  nel  Registro
delle  Imprese  di  Treviso  il  17  luglio  2009,  nel  contesto  di
operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi  della  legge  n.
130 del 30 aprile 1999; o (iv) Marche M5  S.r.l.  (giusto  avviso  di
cessione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana; Parte II, n. 27 del 3 marzo 2012 e  iscritto  nel  Registro
delle Imprese di  Treviso  il  28  febbraio  2012,  nel  contesto  di
operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi  della  legge  n.
130 del 30 aprile 1999 
  12. che non derivino da due o piu' contratti di mutuo stipulati  da
uno stesso debitore con un unico  atto  e  garantiti  dalla  medesima
ipoteca; 
  FILIALE RAPPORTO 
  359 532160000 
  359 535258000 
  172 529847000 
  172 530323000 
  172 521257000 
  172 521259000 
  90 515667000 
  90 515675000 
  359 503045000 
  359 503353000 
  325 492274000 
  325 492280000 
  325 492281000 
  130 490047000 
  130 491225000 
  234 485084000 
  234 485433000 
  61 487338000 
  61 487803000 
  371 439065000 
  371 442464000 
  362 436618000 
  362 436629000 
  130 428480000 
  130 428481000 
  90 414669000 
  90 414761000 
  21 426965000 
  21 427716000 
  106 296599000 
  106 296601000 
  133 477996000 
  133 483040000 
  80 615870078 
  80 615875029 
  212 507744000 
  212 507747000 
  80 297378000 
  80 297379000 
  106 270149000 
  106 270150000 
  212 507751000 
  212 507753000 
  114 628181001 
  114 628181002 
  212 529460000 
  212 532629000 
  232 491490000 
  232 491493000 
  345 454539000 
  345 455067000 
  336 502292000 
  336 502303000 
  281 427791000 
  281 431996000 
  356 422055000 
  356 422080000 
  88 335031000 
  88 335038000 
  53 366050000 
  53 429566000 
  18 314295000 
  18 315958000 
    
  13. che non derivino da contratti di mutuo in relazione  ai  quali,
alla relativa data di erogazione, il rapporto fra  ammontare  erogato
ai sensi del relativo mutuo sommato  all'ammontare  erogato  di  ogni
altro mutuo garantito da ipoteca sul  medesimo  bene  immobile  fosse
superiore al 100%. 
  FILIALE RAPPORTO 
  53 74202000 
  72 503874000 
  79 346400000 
  85 70600000 
  256 454856000 
  258 516407000 
  305 420159000 
  314 281202000 
  372 129320000 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute e  non  pagate  alla
Data di Valutazione (inclusa); (ii) tutti  gli  interessi,  anche  di
mora, dovuti  in  relazione  ai  Contratti  di  Mutuo  e  non  ancora
incassati  alla  Data  di  Valutazione  (inclusa);  (iii)  tutti  gli
interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo a
partire dalla Data di Valutazione; (iv) ogni altro importo dovuto  in
relazione ai Contratti di Mutuo,  alle  garanzie  accessorie  e  alle
polizze  assicurative.  Sono  espressamente  esclusi  dalla  cessione
soltanto i crediti relativi al rimborso da parte dei  debitori  delle
spese accessorie  relative  al  Contratto  di  Mutuo  quali  i  premi
assicurativi, le spese  postali,  le  spese  notarili  e  quelle  per
perizie relative ai beni immobili. 
  Sono altresi' trasferite al Garante, ai  sensi  dell'articolo  1263
c.c. e  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  come
previsto dal comma 3  dell'articolo  58  del  Testo  Unico  Bancario,
richiamato dall'articolo 4 della Legge 130, tutte le garanzie,  reali
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono
i Crediti, ad esclusione  soltanto  delle  "fideiussioni  omnibus"  e
delle  garanzie  generiche  rilasciate  dal  relativo   debitore   in
relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca
delle Marche. 
  Il Garante ha conferito incarico a  Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge 130 affinche' per suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di
cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2,  commi  3(c)  e  6  della
Legge 130, proceda all'incasso e al recupero delle  somme  dovute  in
relazione ai Crediti. In forza di tale incarico,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare a Banca delle  Marche  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi  Contratti  di
Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali  diverse  indicazioni  che
potranno essere fornite ai debitori ceduti dal Garante e/o  da  Banca
delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a  Marche
Covered Bond S.r.l., presso la sede legale in Via  Vittorio  Alfieri,
1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438  360  961  e/o  a  Banca  delle
Marche, Via Ghislieri 6,  60035  Jesi  (Ancona)  e,  in  particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche al  Garante,
ai sensi  e  per  gli  effetti  del  Contratto  Quadro  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni  altro  diritto,  garanzia  (con  le
esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a  tali  Crediti,
ha  comportato  il  necessario  trasferimento  al  Garante  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  Il Garante e' dunque  tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  Il Garante, in qualita' di titolare del trattamento, nonche'  Banca
delle  Marche,  nominata   dal   Garante   quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto  del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  il  Garante
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione),
all'emissione di titoli da parte del Garante ovvero alla  valutazione
ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la  realizzazione  di
un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi
dell'Articolo 7-bis della Legge 130. 
  Il Garante, inoltre, trattera' i Dati Personali  nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, che  in
assenza sarebbero precluse. 
  Il Garante precisa, inoltre, che, in virtu' di  accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti Ipotecari
non e' stata trasferita  materialmente  al  Garante,  ma  e'  rimasta
presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
Ipotecari oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e al  Garante,  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche Covered Bond S.r.l., presso la sede  legale  in  Via  Vittorio
Alfieri, 1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438 360 961  e/o  a  Banca
delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
  Conegliano, 30 Novembre 2012 

        Marche Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                             Luigi Bussi 

 
T12AAB17561
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.