TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI

(GU Parte Seconda n.147 del 18-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Giudizio R.G.  n.  2233/2010  proposto  dai  Signori  Angela  Maria
Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata  a  Lugano  (Svizzera),
Riva Caccia n. 1B (Cod. fisc. GLM  NGL  44H52  B729I)  e  del  Signor
Erasmo  Mino  Scognamiglio  Pasini,  residente   in   Rapallo,   C.so
Cristoforo Colombo 54/56  (c.F.  SCG  RMM  38T20205B),  difesi  dagli
Avv.ti Giovanni Gerbi,  Riccardo  Salvadori  e  Francesca  Maccio'  e
domiciliati presso l'Avv. Francesca  Maccio'  in  Chiavari,  Galleria
Corso Garibaldi n.  22/1,  contro  i  Signori  Maria  Olga  Strada  e
Giancarlo Strada, avente ad oggetto: l'accertamento che il fabbricato
di proprieta' dei Signori  Angela  Maria  Galmanini  in  Scognamiglio
Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, censito a catasto al Foglio
35 particella 162, contraddistinto con  il  civico  n.  56  di  Corso
Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non  essendo  dotato  ne'
potendo  essere  dotato  di  accesso  carraio  sulla  pubblica   via;
l'accertamento del diritto degli attori di ottenere  la  costituzione
in via coattiva di una servitu' di passo carrabile  sulla  confinante
Via Privata Magellano con ubicazione,  dimensioni  e  caratteristiche
costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di
Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484;  per  gli
effetti, pronuncia di sentenza costitutiva ai  sensi  degli  articoli
1051 e/o 1052 cod. civ. 
  Gli attori deducono infatti che il fabbricato e' intercluso essendo
privo di accesso carrabile sulla pubblica via. 
  Esso, infatti, e' dotato solo  di  un  accesso  pedonale  su  Corso
Cristoforo Colombo (insuscettibile di essere adibito o trasformato in
accesso carrabile)  e  non  ha  altri  accessi  carrabili  su  strade
pubbliche. 
  Il  codice  civile  ammette  la   possibilita'   di   ottenere   la
costituzione, in via coattiva,  di  una  servitu'  di  passaggio  non
soltanto nel caso di fondo totalmente intercluso ma anche nel caso di
fondo non intercluso o solo relativamente intercluso. 
  Non solo, il Signor Erasmo Mino Scognamiglio  Pasini,  proprietario
di unita' immobiliari nel fabbricato e  residente  nel  medesimo,  e'
invalido motorio al 100% essendo afflitto da un  gravissimo  handicap
fisico che lo costringe su una sedia a rotelle; atteso quanto  sopra,
la  domanda  veniva  formulata  anche  ai  sensi  della  L.   13/1989
(Disposizioni per favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle
barriere architettoniche negli edifici privati). 
  Con ordinanza 27  maggio  2011,  l'Ill.mo  Giudice  Unico  Dott.ssa
Casella ha ordinato la chiamata in causa di altri soggetti, oltre  ai
Signori Maria Olga Strada  e  Giancarlo  Strada,  gia'  convenuti  in
giudizio, che risultassero comproprietari  della  strada  oggetto  di
causa in relazione all'accoglimento delle seguenti conclusioni. 
  Tutto  cio'  premesso,  i  Signori  Angela   Maria   Galmanini   in
Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini 
  Invitano e citano 
  i comproprietari della Via Privata  Magellano  sita  in  Comune  di
Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile  di  Chiavari,
Giudice Unico Dott.ssa Casella, all'udienza che  dalla  stessa  sara'
tenuta nella consueta sala di sue sedute in Chiavari, Piazza  Mazzini
20, il giorno 5 aprile 2013,  ore  9,30,  invitandoli  a  costituirsi
nelle forme e nei termini di legge e, in particolare,  a  costituirsi
in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza suindicata con  le
modalita' stabilite dall'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento  che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., in particolare quelle di proporre domande
riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito  che  non  siano
rilevabili d'ufficio e quella di chiamare in  causa  terzi,  per  ivi
sentire accogliere in loro contraddittorio le seguenti 
  conclusioni: 
  "Piaccia all'Ill.mo Tribunale,  contrariis  reiectis  e  previe  le
declaratorie del caso: 
  - accertare e dichiarare che il fabbricato degli attori  censito  a
catasto al Foglio 35 particella 162, contraddistinto con il civico n.
56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso  non  essendo
dotato ne' potendo essere dotato di accesso  carraio  sulla  pubblica
via; 
  - accertare e dichiarare il diritto degli  attori  di  ottenere  la
costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla
confinante  Via  Privata  Magellano  con  ubicazione,  dimensioni   e
caratteristiche  costruttive  dell'accesso   conformi   al   progetto
approvato dal Comune di  Rapallo  con  il  permesso  di  costruire  1
ottobre 2004 n. 484; 
  - per gli effetti, pronunciare sentenza costitutiva ai sensi  degli
articoli 1051 e/o 1052 cod. civ. 
  - con vittoria di spese e di onorari di giudizio." 
  Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza  emessa
dall'Ill.mo Presidente del tribunale di Chiavari in data 11  dicembre
2012, si notifica per pubblici proclami la pendenza  del  giudizio  e
l'invito a costituirsi nei termini di legge nel giudizio di cui sopra
nei confronti di tutti i comproprietari della Via  Privata  Magellano
sita in Comune di Rapallo (Genova) 
  Genova - Chiavari, 13 dicembre 2012. 

                       avv. Riccardo Salvadori 

 
T12ABA18103
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