Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Giudizio R.G. n. 2233/2010 proposto dai Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata a Lugano (Svizzera), Riva Caccia n. 1B (Cod. fisc. GLM NGL 44H52 B729I) e del Signor Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, residente in Rapallo, C.so Cristoforo Colombo 54/56 (c.F. SCG RMM 38T20205B), difesi dagli Avv.ti Giovanni Gerbi, Riccardo Salvadori e Francesca Maccio' e domiciliati presso l'Avv. Francesca Maccio' in Chiavari, Galleria Corso Garibaldi n. 22/1, contro i Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada, avente ad oggetto: l'accertamento che il fabbricato di proprieta' dei Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, censito a catasto al Foglio 35 particella 162, contraddistinto con il civico n. 56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica via; l'accertamento del diritto degli attori di ottenere la costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla confinante Via Privata Magellano con ubicazione, dimensioni e caratteristiche costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484; per gli effetti, pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ. Gli attori deducono infatti che il fabbricato e' intercluso essendo privo di accesso carrabile sulla pubblica via. Esso, infatti, e' dotato solo di un accesso pedonale su Corso Cristoforo Colombo (insuscettibile di essere adibito o trasformato in accesso carrabile) e non ha altri accessi carrabili su strade pubbliche. Il codice civile ammette la possibilita' di ottenere la costituzione, in via coattiva, di una servitu' di passaggio non soltanto nel caso di fondo totalmente intercluso ma anche nel caso di fondo non intercluso o solo relativamente intercluso. Non solo, il Signor Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, proprietario di unita' immobiliari nel fabbricato e residente nel medesimo, e' invalido motorio al 100% essendo afflitto da un gravissimo handicap fisico che lo costringe su una sedia a rotelle; atteso quanto sopra, la domanda veniva formulata anche ai sensi della L. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). Con ordinanza 27 maggio 2011, l'Ill.mo Giudice Unico Dott.ssa Casella ha ordinato la chiamata in causa di altri soggetti, oltre ai Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada, gia' convenuti in giudizio, che risultassero comproprietari della strada oggetto di causa in relazione all'accoglimento delle seguenti conclusioni. Tutto cio' premesso, i Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini Invitano e citano i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile di Chiavari, Giudice Unico Dott.ssa Casella, all'udienza che dalla stessa sara' tenuta nella consueta sala di sue sedute in Chiavari, Piazza Mazzini 20, il giorno 5 aprile 2013, ore 9,30, invitandoli a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e, in particolare, a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza suindicata con le modalita' stabilite dall'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., in particolare quelle di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e quella di chiamare in causa terzi, per ivi sentire accogliere in loro contraddittorio le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: - accertare e dichiarare che il fabbricato degli attori censito a catasto al Foglio 35 particella 162, contraddistinto con il civico n. 56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica via; - accertare e dichiarare il diritto degli attori di ottenere la costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla confinante Via Privata Magellano con ubicazione, dimensioni e caratteristiche costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484; - per gli effetti, pronunciare sentenza costitutiva ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ. - con vittoria di spese e di onorari di giudizio." Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo Presidente del tribunale di Chiavari in data 11 dicembre 2012, si notifica per pubblici proclami la pendenza del giudizio e l'invito a costituirsi nei termini di legge nel giudizio di cui sopra nei confronti di tutti i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova) Genova - Chiavari, 13 dicembre 2012. avv. Riccardo Salvadori T12ABA18103