TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI

(GU Parte Seconda n.147 del 18-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Tribunale Civile di Chiavari 
  Giudizio R.G. n. 2233/ 1 /2010 proposto dai  Signori  Angela  Maria
Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata  a  Lugano  (Svizzera),
Riva Caccia n. 1B (Cod. fisc. GLM  NGL  44H52  B729I)  e  del  Signor
Erasmo  Mino  Scognamiglio  Pasini,  residente   in   Rapallo,   C.so
Cristoforo Colombo 54/56  (c.F.  SCG  RMM  38T20205B),  difesi  dagli
Avv.ti Giovanni Gerbi,  Riccardo  Salvadori  e  Francesca  Maccio'  e
domiciliati presso l'Avv. Francesca  Maccio'  in  Chiavari,  Galleria
Corso Garibaldi n.  22/1,  contro  i  Signori  Maria  Olga  Strada  e
Giancarlo Strada, avente ad oggetto: l'accertamento che il fabbricato
di proprieta' dei Signori  Angela  Maria  Galmanini  in  Scognamiglio
Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, censito a catasto al Foglio
35 particella 162, contraddistinto con  il  civico  n.  56  di  Corso
Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non  essendo  dotato  ne'
potendo  essere  dotato  di  accesso  carraio  sulla  pubblica   via;
l'accertamento del diritto degli attori di ottenere  la  costituzione
in via coattiva di una servitu' di passo carrabile  sulla  confinante
Via Privata Magellano con ubicazione,  dimensioni  e  caratteristiche
costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di
Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484;  per  gli
effetti, pronuncia di sentenza costitutiva ai  sensi  degli  articoli
1051 e/o 1052 cod. civ. 
  Gli attori deducono infatti che il fabbricato e' intercluso essendo
privo di accesso carrabile sulla pubblica via. 
  Esso, infatti, e' dotato solo  di  un  accesso  pedonale  su  Corso
Cristoforo Colombo (insuscettibile di essere adibito o trasformato in
accesso carrabile)  e  non  ha  altri  accessi  carrabili  su  strade
pubbliche. 
  Il  codice  civile  ammette  la   possibilita'   di   ottenere   la
costituzione, in via coattiva,  di  una  servitu'  di  passaggio  non
soltanto nel caso di fondo totalmente intercluso ma anche nel caso di
fondo non intercluso o solo relativamente intercluso. 
  Non solo, il Signor Erasmo Mino Scognamiglio  Pasini,  proprietario
di unita' immobiliari nel fabbricato e  residente  nel  medesimo,  e'
invalido motorio al 100% essendo afflitto da un  gravissimo  handicap
fisico che lo costringe su una sedia a rotelle; atteso quanto  sopra,
la  domanda  veniva  formulata  anche  ai  sensi  della  L.   13/1989
(Disposizioni per favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle
barriere architettoniche negli edifici privati). 
  A tal fine per garantire l'accesso al suddetto immobile,  e'  stato
depositato ricorso ex art. 700 CPC onde accertare  il  diritto  degli
attori a mantenere il cancello carrabile 
  Con ordinanza 27  maggio  2011,  l'Ill.mo  Giudice  Unico  Dott.ssa
Casella ha ordinato la chiamata in causa di altri soggetti, oltre  ai
Signori Maria Olga Strada  e  Giancarlo  Strada,  gia'  convenuti  in
giudizio, che risultassero comproprietari  della  strada  oggetto  di
causa in relazione all'accoglimento delle seguenti conclusioni. 
  Tutto  cio'  premesso,  i  Signori  Angela   Maria   Galmanini   in
Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini 
  Invitano e citano 
  i comproprietari della Via Privata  Magellano  sita  in  Comune  di
Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile  di  Chiavari,
Giudice Unico Dott.ssa Casella, all'udienza che  dalla  stessa  sara'
tenuta nella consueta sala di sue sedute in Chiavari, Piazza  Mazzini
20, il giorno 11 gennaio 2013, ore 14,00, invitandoli  a  costituirsi
nelle forme e nei termini di legge, per  ivi  sentire  accogliere  in
loro contraddittorio le seguenti 
  conclusioni: 
  che il Tribunale adito voglia, in via di urgenza ex art.  700  cod.
proc. civ.: 
  autorizzare provvisoriamente, nelle more della decisione di merito,
il transito carrabile  e  pedonale  sulla  Via  Privata  Magellano  e
l'accesso, carrabile e pedonale, al fabbricato  di  Corso  Cristoforo
Colombo n. 56 attraverso il varco gia' esistente nel muro di  confine
tra la proprieta' dei ricorrenti e la  suddetta  strada,  autorizzato
dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004  n.
484; 
  conseguentemente, ordinare ai Signori Maria Olga Strada e Giancarlo
Strada e/o  altri  eventuali  comproprietari  della  suddetta  strada
privata di astenersi da  qualsiasi  atto  o  comportamento  volto  ad
impedire od  ostacolare  il  passaggio  pedonale  e  carrabile,  come
autorizzato in via di urgenza attraverso la Via Privata  Magellano  e
l'accesso al fabbricato di Corso Cristoforo Colombo n. 56; 
  comunque adottare i provvedimenti di urgenza, ritenuti, secondo  le
circostanze, meglio idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione di merito; 
  con vittoria di spese e di onorari di giudizio. 
  Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza  emessa
dall'Ill.mo Presidente del Tribunale di Chiavari in data 11  dicembre
2012, si notifica per pubblici proclami la pendenza  del  giudizio  e
l'invito a costituirsi nei termini di legge nel giudizio di cui sopra
nei confronti di tutti i comproprietari della Via  Privata  Magellano
sita in Comune di Rapallo (Genova) 
  Genova - Chiavari, 13 dicembre 2012. 

                       avv. Riccardo Salvadori 

 
T12ABA18104
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