TAR TOSCANA

(GU Parte Seconda n.150 del 27-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  La Dott.ssa Gioia Giuliani, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore
Nesi (telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it;
e.mail: info@studiolegalepn.it), premesso di  aver  partecipato  alla
procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico nella Regione
Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del M.I.U.R.  del
13.07.2011, di aver superato la prova scritta e quindi  di  non  aver
superato la prova orale ha impugnato dinanzi al  T.A.R.  Toscana  gli
atti  della  procedura  (R.G.  n.  1487/2012-Sez.  I),  ha  DOMANDATO
L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: - del decreto U.S.R. Toscano n.  27
del 2 aprile 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 39 del  15  maggio
2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 45 del 29.5.2012; - degli  atti
adottati relativi alla prova orale e specificatamente dei criteri  di
conduzione e dei criteri di valutazione  della  prova  orale;  -  del
verbale  n.  44  del  25  giugno  2012  relativa  alla  seduta  della
Commissione esaminatrice; - del decreto U.S.R. Toscano n. 105  del  7
agosto 2012 recante  l'approvazione  della  graduatoria  generale  di
merito; - del decreto U.S.R. Toscano n. 109 del  22  agosto  2012  di
rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle
medesima  graduatoria;  -  della  nota  U.S.R.   Toscano   prot.   n.
AOODRTO/8754 del 22 agosto 2012, nonche' della rettifica di cui  alla
nota 8880 del 28 agosto 2012; - dei singoli provvedimenti  di  nomina
relativi a 106  candidati  di  cui  all'Allegato  n.  1  del  decreto
dirigenziale n. 109  del  22  agosto  2012;  -  nonche',  per  quanto
occorrer possa, del decreto U.S.R. Toscano n. 85 del 19 luglio  2012;
- del decreto U.S.R. Toscano n. 110 del 22 agosto 2012; - del decreto
U.S.R. Toscano n. 126 del  28  agosto  2012;  -  del  decreto  U.S.R.
Toscano n. 100 del 30 luglio 2012;  -  nonche'  di  ogni  altro  atto
presupposto e connesso, ancorche' non conosciuto. 
  Con decreto del 4 dicembre 2012 il Tar  Toscana  ha  ammesso  parte
ricorrente nel giudizio  n.  1487/2012  alla  notifica  per  pubblici
proclami per l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di
tutti i controinteressati, inseriti  nella  graduatoria  generale  di
merito relativa.  Pertanto  si  procede  alla  notifica  del  ricorso
notificato il 9 ottobre 2012, di seguito cosi' sintetizzato: 
  1) VIOLAZIONE ART. 10, COMMI 3, 4, 5, 10, D.P.R. 10 LUGLIO 2008  N.
140 ("REGOLAMENTO RECANTE  LA  DISCIPLINA  PER  IL  RECLUTAMENTO  DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI"); - VIOLAZIONE ART. 35, 3°  COMMA,  LETTERA  E)
D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165; - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, 1° COMMA, DEL
BANDO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE 13 LUGLIO 2011; - ILLEGITTIMITA'
DERIVATA. 
  Illegittimamente l'U.S.R. ha  omesso  di  nominare,  unitamente  ai
titolari, i supplenti della Commissione esaminatrice,  in  violazione
dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008.  I  membri  supplenti  sono
stati nominati soltanto con il decreto n. 27 del 2.4.2012. Il decreto
n. 27 del 2.4.2012, con il  quale,  in  sostituzione  del  Presidente
(Prof. Parlato), e' stato nominato il Dott. Sesto Vigiani  (Dirigente
tecnico), e' illegittimo per violazione dell'art. 10, 3°  comma,  DPR
n. 140/2008, poiche'  il  Dott.  Vigiani  e'  carente  dei  requisiti
tecnici per l'assunzione  della  Presidenza  della  Commissione.  Con
decreto n. 27  del  02.04.2012,  provvedendo  all'integrazione  della
composizione della Commissione giudicatrice, oltre al Presidente,  ha
nominato quali Commissari due  Dirigenti  scolastici,  in  violazione
dell'art. 10, 4° comma, DPR  n.  140/2008.  Con  decreto  n.  45  del
29.05.2012 e' stato illegittimamente nominato il Prof. Paolo  Calusi,
in quanto quest'ultimo e' un rappresentante di un'OO.SS.  Da  qui  la
violazione dell'art. 35, 3° comma del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. 
  2) VIOLAZIONE ART. 12 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487;  -  ECCESSO  DI
POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO  DI  ISTRUTTORIA,  CARENZA
DEI PRESUPPOSTI. 
  L'atto recante la modalita' di conduzione del colloquio e i criteri
di valutazione risulta emanato per volonta' del solo Presidente della
Commissione  esaminatrice,  in  violazione  della  regola  del   c.d.
collegio perfetto, non essendo stato sottoscritto dagli altri  membri
della Commissione. I criteri  assunti  sono  inoltre  illegittimi  in
quanto  indeterminati  e  generici,  non  fornendo  alla  Commissione
esaminatrice direttive per la valutazione delle prove orali  e  sulle
modalita' di graduazione di essa. 
  3) VIOLAZIONE ARTT. 12 E 15 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; - ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D'ISTRUTTORIA,  DIFETTO
DEI PRESUPPOSTI; 
  La Commissione esaminatrice ha violato l'art. 12, comma 1°,  d.P.R.
n. 487/1994, in quanto prima dell'inizio della  prova  orale  non  ha
determinato i quesiti da porre  ai  singoli  candidati  per  ciascuna
delle materie di esame. 
  4) VIOLAZIONE ARTT. 12, COMMA 2°, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; 
  -  ECCESSO  DI  POTERE  PER   DIFETTO   DI   MOTIVAZIONE,   CARENZA
D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; 
  La Commissione esaminatrice ha violato l'art. 12, comma 2°,  d.P.R.
n. 487/1994, in quanto ha omesso di rendere noto  alla  candidata  il
risultato della valutazione dei titoli. 
  5) ILLEGITTIMITA' DERIVATA 
  Tutti gli  atti  emanati  dall'Amministrazione  odierna  resistente
successivamente  alla  valutazione  negativa  ora   contestata   sono
illegittimi in via derivata; dall'annullamento degli atti presupposti
specificatamente impugnati non puo' che conseguire in via riflessa  o
automatica l'illegittimita' della graduatoria  finale  approvata  con
decreto dirigenziale n.  105  del  7  agosto  2012  (e  dei  relativi
provvedimenti di rettifica), nonche' dei successivi decreti di nomina
dei dirigenti scolastici (e dei relativi provvedimenti di rettifica). 
  Per tali motivi la Dott.ssa  Gioia  Giuliani  ha  quindi  domandato
l'annullamento degli atti impugnati. 
    
  Firenze 12 dicembre 2012 

                                avv. 
                             Ettore Nesi 

 
T12ABA18428
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