Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami La Dott.ssa Gioia Giuliani, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Nesi (telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it; e.mail: info@studiolegalepn.it), premesso di aver partecipato alla procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico nella Regione Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del M.I.U.R. del 13.07.2011, di aver superato la prova scritta e quindi di non aver superato la prova orale ha impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana gli atti della procedura (R.G. n. 1487/2012-Sez. I), ha DOMANDATO L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: - del decreto U.S.R. Toscano n. 27 del 2 aprile 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 39 del 15 maggio 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 45 del 29.5.2012; - degli atti adottati relativi alla prova orale e specificatamente dei criteri di conduzione e dei criteri di valutazione della prova orale; - del verbale n. 44 del 25 giugno 2012 relativa alla seduta della Commissione esaminatrice; - del decreto U.S.R. Toscano n. 105 del 7 agosto 2012 recante l'approvazione della graduatoria generale di merito; - del decreto U.S.R. Toscano n. 109 del 22 agosto 2012 di rettifica della suddetta graduatoria generale e di approvazione delle medesima graduatoria; - della nota U.S.R. Toscano prot. n. AOODRTO/8754 del 22 agosto 2012, nonche' della rettifica di cui alla nota 8880 del 28 agosto 2012; - dei singoli provvedimenti di nomina relativi a 106 candidati di cui all'Allegato n. 1 del decreto dirigenziale n. 109 del 22 agosto 2012; - nonche', per quanto occorrer possa, del decreto U.S.R. Toscano n. 85 del 19 luglio 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 110 del 22 agosto 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 126 del 28 agosto 2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 100 del 30 luglio 2012; - nonche' di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorche' non conosciuto. Con decreto del 4 dicembre 2012 il Tar Toscana ha ammesso parte ricorrente nel giudizio n. 1487/2012 alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, inseriti nella graduatoria generale di merito relativa. Pertanto si procede alla notifica del ricorso notificato il 9 ottobre 2012, di seguito cosi' sintetizzato: 1) VIOLAZIONE ART. 10, COMMI 3, 4, 5, 10, D.P.R. 10 LUGLIO 2008 N. 140 ("REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI"); - VIOLAZIONE ART. 35, 3° COMMA, LETTERA E) D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165; - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, 1° COMMA, DEL BANDO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE 13 LUGLIO 2011; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA. Illegittimamente l'U.S.R. ha omesso di nominare, unitamente ai titolari, i supplenti della Commissione esaminatrice, in violazione dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008. I membri supplenti sono stati nominati soltanto con il decreto n. 27 del 2.4.2012. Il decreto n. 27 del 2.4.2012, con il quale, in sostituzione del Presidente (Prof. Parlato), e' stato nominato il Dott. Sesto Vigiani (Dirigente tecnico), e' illegittimo per violazione dell'art. 10, 3° comma, DPR n. 140/2008, poiche' il Dott. Vigiani e' carente dei requisiti tecnici per l'assunzione della Presidenza della Commissione. Con decreto n. 27 del 02.04.2012, provvedendo all'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice, oltre al Presidente, ha nominato quali Commissari due Dirigenti scolastici, in violazione dell'art. 10, 4° comma, DPR n. 140/2008. Con decreto n. 45 del 29.05.2012 e' stato illegittimamente nominato il Prof. Paolo Calusi, in quanto quest'ultimo e' un rappresentante di un'OO.SS. Da qui la violazione dell'art. 35, 3° comma del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. 2) VIOLAZIONE ART. 12 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI. L'atto recante la modalita' di conduzione del colloquio e i criteri di valutazione risulta emanato per volonta' del solo Presidente della Commissione esaminatrice, in violazione della regola del c.d. collegio perfetto, non essendo stato sottoscritto dagli altri membri della Commissione. I criteri assunti sono inoltre illegittimi in quanto indeterminati e generici, non fornendo alla Commissione esaminatrice direttive per la valutazione delle prove orali e sulle modalita' di graduazione di essa. 3) VIOLAZIONE ARTT. 12 E 15 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; La Commissione esaminatrice ha violato l'art. 12, comma 1°, d.P.R. n. 487/1994, in quanto prima dell'inizio della prova orale non ha determinato i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. 4) VIOLAZIONE ARTT. 12, COMMA 2°, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; La Commissione esaminatrice ha violato l'art. 12, comma 2°, d.P.R. n. 487/1994, in quanto ha omesso di rendere noto alla candidata il risultato della valutazione dei titoli. 5) ILLEGITTIMITA' DERIVATA Tutti gli atti emanati dall'Amministrazione odierna resistente successivamente alla valutazione negativa ora contestata sono illegittimi in via derivata; dall'annullamento degli atti presupposti specificatamente impugnati non puo' che conseguire in via riflessa o automatica l'illegittimita' della graduatoria finale approvata con decreto dirigenziale n. 105 del 7 agosto 2012 (e dei relativi provvedimenti di rettifica), nonche' dei successivi decreti di nomina dei dirigenti scolastici (e dei relativi provvedimenti di rettifica). Per tali motivi la Dott.ssa Gioia Giuliani ha quindi domandato l'annullamento degli atti impugnati. Firenze 12 dicembre 2012 avv. Ettore Nesi T12ABA18428