TAR TOSCANA

(GU Parte Seconda n.150 del 27-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con decreto del 4 dicembre 2012 il Tar Toscana ha ammesso le  Prof.
sse  Antonietta  Tessitore,  Carmela  Principato,   Lucia   Moriconi,
Elisabetta  De  Servi,  Gessica  Caniparoli,  Monica  Demi,   Roberta
Michelini, Marta Catani e il Prof. Juan  Ignacio  Villar,  ricorrenti
nel giudizio n. 1129/2012, rappresentati e  difesi  dall'Avv.  Ettore
Nesi (telefax 055.49.22.10; PEC: avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it;
e.mail: info@studiolegalepn.it), alla notifica per pubblici  proclami
per l'integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di  tutti  i
controinteressati, inseriti  nella  graduatoria  generale  di  merito
relativa alla procedura concorsuale per posti di Dirigente scolastico
nella Regione Toscana, indetta con Decreto del Direttore generale del
M.I.U.R. del  13.07.2011.  Pertanto  si  procede  alla  notifica  del
ricorso e dei motivi aggiunti, di seguito cosi' sintetizzati. 
  A) CON  RICORSO  NOTIFICATO  IN  DATA  13  LUGLIO  2012,  E'  STATO
DOMANDATO L'ANNULLAMENTO: - del decreto  U.S.R.  Toscano  n.  38  del
15.5.2012,  prot.  n.  5154,  nonche'   dei   relativi   allegati   e
specificatamente dell'elenco dei non ammessi; -  del  decreto  U.S.R.
Toscano n. 128 del 26.9.2011; - del Decreto U.S.R. Toscano n. 27  del
2.4.2012; - del decreto U.S.R. Toscano n. 39  del  15.5.2012;  -  del
decreto U.S.R. Toscana n. 45  del  29.5.2012;  -  dei  verbali  della
Commissione esaminatrice n. 1 del 14.12.2011; n. 2 del 14.12.2011; n.
3 del 15.12.2011; n. 4 del 15.1.2011; - del verbale della Commissione
esaminatrice n. 1 del 28.12.2011 e  delle  griglie  allegate;  -  del
verbale della Commissione esaminatrice n. 35 del  11.05.2012;  -  dei
verbali recanti la verbalizzazione dell'attribuzione dei punteggi per
le prove scritte, e specificatamente del verbale n. 3 del 29.12.2011;
del verbale n. 5 del 3.1.2012; del verbale n. 9  del  20.1.2012;  del
verbale n. 10 del 3.2.2012; del verbale  n.  11  del  14.2.2012;  del
verbale n. 21 del 23.3.2012; del verbale n.  29  del  23.4.2012;  del
verbale n. 30 del  24.4.2012;  -  dell'avviso  di  pubblicazione  dei
criteri valutativi in data 15.2.2012;- degli ulteriori atti  adottati
relativi  alla  prova  orale  e  specificatamente  dei   criteri   di
conduzione e dei criteri di valutazione  della  prova  orale,  PER  I
SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO: 
  I. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie  dell'art.
12 D.P.R.  n.  487/1994.  Violazione  del  principio  di  trasparenza
amministrativa.  I.1.  La  Commissione  ha  determinato   i   criteri
valutativi soltanto nella seduta del 28.12.2011 e non anche  nella  I
seduta. I criteri sono stati elaborati in un momento successivo  alle
prove scritte, tenutesi in data 14 e 15.12.2011,  in  violazione  del
principio di predeterminazione dei criteri valutativi e del principio
di trasparenza dell'azione amministrativa. I.2.  I  criteri  indicati
dalla Commissione sono generici,  tanto  da  rendere  imperscrutabile
l'iter logico  seguito  dalla  Commissione  nella  valutazione  degli
elaborati di ciascun candidato. In difetto di circostanziati  criteri
di giudizio, la discrezionalita' della Commissione si e' tradotta  in
un vero e proprio arbitrio. 
  II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, 2°  comma,  del
Bando.  Violazione  e/o  falsa  applicazione  di  legge  sub   specie
dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Violazione e/o  falsa  applicazione  di
legge sub specie dell'art. 12 DPR n. 487/1994. Eccesso di potere  per
violazione  del  principio  di  collegialita'.  Eccesso   di   potere
manifesta illogicita' dei criteri valutativi. Eccesso di  potere  per
manifesta incoerenza dei criteri valutativi. Eccesso  di  potere  per
contraddittorieta' della motivazione. Violazione e falsa applicazione
della Costituzione sub art. 3 Cost. 
  II.1. L'illegittimita' dei criteri comuni alle due  prove  scritte.
a) La Commissione ha attribuito i punteggi,  esprimendo  "il  proprio
grado di concordanza (min 1 -  max  5)  con  quanto  viene  affermato
relativamente ad esso" (cfr. griglie allegate al  verbale  n.  1  del
28.12.2011)  e  non  anche  un   giudizio   tecnico   sul   contenuto
dell'elaborato. La Commissione ha percio' espresso i  punteggi  sulla
base di un giudizio di "concordanza", in quanto tale illegittimo.  b)
La  Commissione  ha  espresso  la  valutazione  degli  elaborati   in
violazione delle regole di  collegialita'.  c)  E'  illogico  che  il
punteggio di 21/30, previsto  quale  condizione  di  ammissione  alla
prova  orale  (art.  10,  2°  comma,  Bando),  non  corrisponda  alla
sufficienza nella griglia-base predisposta dalla Commissione, per  la
quale la sufficienza si attesta sul punteggio di 18 (=3 Sufficiente x
n. 6 voci). d) E' arbitraria la configurazione di un bonus (da + 1  a
+3)   per   "apporti   significativi   e/o   per   una    esposizione
stilisticamente  valida",  trattandosi  di  una  clausola  vuota  che
legittima ex post  un'alterazione  dei  punteggi  in  assenza  di  un
oggettivo riscontro di merito. 
  II.2.  Le  illegittimita'  relative  ai  criteri  valutativi  della
traccia n. 1. 
  La Commissione nella seduta del 28.12.2011 con il verbale n.  1  ha
congegnato  dei  criteri  valutativi   manifestamente   illogici   ed
irrazionali, predisponendo una griglia per la valutazione della prova
scritta n. 1. 
  III. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione  della
Costituzione sub specie dell'art. 97  Cost.  Eccesso  di  potere  per
assegnazione di una traccia nota ad alcuni candidati. 
  La traccia della II prova scritta ha un contenuto ed una  struttura
sostanzialmente identica ad una traccia gia' nota ad alcuni candidati
perche'  assegnata  in  un  corso   di   preparazione   al   concorso
dall'Associazione professionale "Proteo Fare Sapere" (doc. 18). 
  IV. Illegittima  composizione  della  Commissione.  Violazione  e/o
falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 10, 3° comma, DPR n.
140/2008. Violazione e/o  falsa  applicazione  di  legge  sub  specie
dell'art. 10,  4°  comma,  DPR  n.  140/2008.  Violazione  e/o  falsa
applicazione di legge sub specie  dell'art.  10,  5°  comma,  DPR  n.
140/2008. Violazione e/o  falsa  applicazione  di  legge  sub  specie
dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008. Violazione dell'art. 7,  1°
comma, del  Bando.  Illegittimita'  derivata.  Violazione  e/o  falsa
applicazione di legge su specie dell'art. 35, 3° comma, let. e, Dlgs.
n. 165/2001. 
  Illegittimamente l'U.S.R. ha  omesso  di  nominare,  unitamente  ai
titolari, i supplenti della Commissione esaminatrice,  in  violazione
dell'art. 10, 10° comma, DPR n. 140/2008.  I  membri  supplenti  sono
stati nominati soltanto con il decreto n. 27 del 2.4.2012. Il decreto
n. 27 del 2.4.2012, con il  quale,  in  sostituzione  del  Presidente
(Prof. Parlato), e' stato nominato il Dott. Sesto Vigiani  (Dirigente
tecnico), e' illegittimo per violazione dell'art. 10, 3°  comma,  DPR
n. 140/2008, poiche'  il  Dott.  Vigiani  e'  carente  dei  requisiti
tecnici per l'assunzione  della  Presidenza  della  Commissione.  Con
decreto n. 27  del  02.04.2012,  provvedendo  all'integrazione  della
composizione della Commissione giudicatrice, oltre al Presidente,  ha
nominato quali Commissari due  Dirigenti  scolastici,  in  violazione
dell'art. 10, 4° comma, DPR  n.  140/2008.  Con  decreto  n.  45  del
29.05.2012 e' stato illegittimamente nominato il Prof. Paolo  Calusi,
in quanto quest'ultimo e' un rappresentante di un'OO.SS.  Da  qui  la
violazione dell'art. 35, 3° comma del d.lgs. 30.03.2001, n. 165.  Ne'
il Presidente supplente (Dott. Ernesto Pellecchia) ne' un  componente
supplente (Dott.  ssa  Paola  Biagioni)  risultavano  inseriti  negli
specifici elenchi di cui al decreto n. 1267  del  22.9.2011.  Il  che
viola il combinato disposto del 5° comma e del  10°  comma  dell'art.
10, che impone  al  Direttore  generale  di  scegliere  i  commissari
supplenti al momento della nomina della commissione e  di  sceglierli
tra quelli indicati nello  specifico  elenco  degli  "aspiranti".  Il
Presidente supplente,  Prof.  Giuseppe  De  Puri,  al  momento  della
nomina, era esponente di Associazione sindacale. La sua nomina  viola
pertanto l'art. 35, 3° comma, lett. e, D.lgs. n. 165/2001. 
  Con il ricorso  introduttivo  e'  stato  in  conclusione  domandato
l'annullamento di tutti gli atti impugnati. 
  B) CON MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 19 OTTOBRE 2012, E' STATO
DOMANDATO L'ANNULLAMENTO: - del decreto U.S.R.  Toscano  n.  105  del
7.8.2012 recante l'approvazione della graduatoria generale di  merito
di cui all'allegato elenco, parte integrante del  provvedimento;  del
Decreto U.S.R. Toscano  n.  109  del  22.8.2012  di  rettifica  della
suddetta  graduatoria  generale  e  di  approvazione  delle  medesima
graduatoria di cui all'Allegato  n.  1  nonche'  dell'Allegato  n.  2
recante l'elenco dei candidati che hanno superato la  prova  orale  a
seguito  dell'ammissione  con  riserva  disposta  in  sede  cautelare
monocratica; - della nota U.S.R. Toscano prot.  n.  AOODRTO/8754  del
22.8.2012  nonche'  della  rettifica  di  cui  alla  nota  8880   del
28.8.2012,  con  cui  si  invitano  i  candidati  in  graduatoria   a
presentarsi per l'immissione in ruolo; - dei singoli provvedimenti di
nomina relativi a 106 candidati di cui all'Allegato n. 1 del  decreto
dirigenziale n. 109 del 22.8.2012, dei quali e'  stata  data  notizia
con avviso dell'Ufficio scolastico regionale in data 31.8.2012;  -  e
comunque di ogni altro provvedimento di nomina; - del decreto  U.S.R.
Toscano n. 85 del  19.7.2012;  -  degli  incarichi  di  presidenza  e
reggenza dei quali e' data notizia con la  nota  prot.  n.  9041  del
3.9.2012 e delle relative  rettifiche  di  cui  alla  nota  9147  del
5.9.2012; del decreto  U.S.R.  Toscano  n.  110  del  22.8.2012;  del
decreto U.S.R.  Toscano  n.  126  del  28.8.2012;del  decreto  U.S.R.
Toscano n. 100 del 30.7.2012, , PER I SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO:  1)
ECCESSO DI POTERE per avere l'Amministrazione  resistente  provveduto
ad approvare in via definitiva la graduatoria di merito e a  nominare
i Dirigenti scolastici, nonostante  la  palese  illegittimita'  degli
atti  presupposti,  come   evidenziato   nel   ricorso   introduttivo
sinteticamente illustrato anche in  questa  sede.  2)  ILLEGITTIMITA'
DERIVATA,  conseguendo  l'illegittimita'  degli  atti   presupponenti
dall'illegittimita' di quelli presupposti. 
  Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha domandato  l'annullamento
di tutti gli atti impugnati, nonche'  la  risoluzione  dei  contratti
individuali stipulati e, in virtu'  dell'effetto  conformativo  della
sentenza di annullamento, la  conseguente  ricorrezione  delle  prove
scritte,  previa  nomina  di  una  nuova  Commissione  da  parte  del
Direttore  generale  nel  rispetto  degli  elenchi  pubblicati  degli
aspiranti  commissari   e   previa   rideterminazione   dei   criteri
valutativi. 
    
  Firenze 12 dicembre 2012 

                                avv. 
                             Ettore Nesi 

 
T12ABA18429
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