TAR CALABRIA CATANZARO

(GU Parte Seconda n.150 del 27-12-2012)

 
       Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami 
 

  Il sig. Costabile Salvatore, in proprio ed in qualita' di  titolare
dell'impresa individuale agricola  omonima,  rappresentato  e  difeso
dall'Avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Cosenza, alla via Carlo Bilotti n. 35, con ricorso  assunto
al R.G. n. 1075/2012, Sezione Seconda, del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Calabria, Catanzaro contro la Regione Calabria e nei
confronti dei sigg. Lirangi Francesco e Saccomanno Pasquale, chiedeva
l'annullamento, previa  sospensione  e/o  emanazione  di  ogni  altra
opportuna misura cautelare: a) del decreto dirigenziale n.  7789  del
31.05.2012  del  Dipartimento  Regionale  6  Agricoltura,  Foreste  e
Forestazione, pubblicato sul BURC n. 24 del 15.06.2012 e sul sito web
www.calabriapsr.it,  con  cui   veniva   approvata   la   graduatoria
definitiva, prima annualita', relativa al P.S.R. Calabria 2007 Asse 2
"Miglioramento dell'ambiente  e  dello  spazio  rurale",  Misura  215
benessere  degli  animali,  riportante,  relativamente  alla  domanda
presentata dal ricorrente, il punteggio complessivo  di  18;  b)  per
quanto di ragione ed ove occorrente,  del  decreto  dirigenziale  del
Dipartimento  Regionale  6  Agricoltura,  Foreste   e   Forestazione,
successivamente  pubblicato,  avente  ad   oggetto:   "PSR   Calabria
2007-2013 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio  rurale"
Misura 215  pagamento  benessere  degli  animali,  indicazioni  ditte
finanziate relativamente alla graduatoria  definitiva  approvata  con
DDG  n.  7789  del  31/05/2012",  con  cui  si  decideva  di  rendere
finanziabili, relativamente alla graduatoria definitiva  di  cui  sub
a), tutte le ditte comprese fino alla posizione n. 217 (punteggio 24)
come  da  graduatoria  allegata  allo  stesso  suddetto   decreto   e
riportante, per il ricorrente, sempre il punteggio totale di  18;  c)
per quanto di ragione ed ove occorrente, del decreto dirigenziale  n.
7522 del 24.06.2011 del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste
e Forestazione, successivamente pubblicato, relativo  all'oggetto  di
cui sub a),  recante  l'approvazione  della  graduatoria  provvisoria
riportante, per il ricorrente, il punteggio totale di 18; d)  nonche'
di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e  consequenziale
che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente. 
  A quest'ultimo non veniva attribuito  alcun  punteggio  per  quanto
concerne il possesso -  dallo  stesso  autocertificato,  in  sede  di
domanda di partecipazione - di superfici agricole ricadenti  in  Zone
con terreni a rischio da  "moderato"  a  "catastrofico".  Sicche'  il
ricorrente figurava nella graduatoria definitiva - approvata con  DDG
n. 7789 del 31.05.2012 e pubblicata sul BURC n. 24,  parte  III,  del
15.06.2012, nonche' sul sito web www.calabriapsr.it  -  con  soli  18
punti complessivi ed al 347° posto, mentre, per  quanto  concerne  le
predette superfici, avrebbe avuto diritto ad almeno  altri  6  punti,
cosi' da raggiungere un punteggio complessivo di 24. 
  Il ricorrente figurava al posto n.346, e sempre con soli 18  punti,
anche nella  graduatoria  risultante  a  seguito  di  scorrimento  ed
allegata al DDG n.10473 del 17.07.2012 , pubblicata  sul  BURC  n.41,
parte III, del 12.10.2012, nonche' sul sito  web  www.calabriapsr.it,
avente l'oggetto specificato sub b), con cui si decideva  di  rendere
finanziabili, relativamente alla graduatoria definitiva  di  cui  sub
a), tutte le ditte comprese fino alla  posizione  n.  217  (punteggio
24). 
  Avverso  i  provvedimenti  impugnati  -  al  fine  di  ottenere  il
punteggio di 24 e raggiungere almeno il 217° posto nella  graduatoria
allegata al suddetto DDG n.10473 del 17.07.2012 -  il  ricorrente  ha
dedotto: I  -  Violazione  e  falsa  applicazione  del  principio  di
vincolativita'  della  lex  specialis  nelle  procedure  concorsuali.
Violazione e falsa applicazione dell'articolo  8  delle  disposizioni
attuative allegate al DDG n. 9360 del 17.06.2010, nonche'  del  punto
3, art.  3,  delle  disposizioni  procedurali  allegate  al  predetto
decreto dirigenziale. Eccesso di potere per difetto  di  istruttoria.
Presupposto  erroneo  e   travisamento.   Manifesta   illogicita'   e
irragionevolezza. Sviamento. 
  La mancata attribuzione  di  alcun  punteggio  inerente  i  terreni
agricoli  ricadenti  in  zone  a  rischio  erosivo  da  "moderato"  a
"catastrofico", in particolare, si pone in contrasto: - con l'art.  8
Disposizione attuative della procedura concorsuale in  questione  che
impone un punteggio massimo di 7 per le tipologie di terreni  di  cui
sopra, ossia un punteggio  variabile  da  un  minimo  di  4,  per  le
superfici a rischio erosivo "moderato", ed un massimo di  7,  per  le
superfici a rischio erosivo "catastrofico"; - con l'art. 3, punto  3,
delle Disposizioni procedurali allegate al bando della  procedura  in
esame che  prescrive  quanto  segue"...  la  Commissione  Valutatrice
preposta attribuira' i punteggi secondo i criteri di selezione  della
misura",  vincolando  cosi'  la  Commissione  stessa   alla   stretta
osservanza dei criteri di valutazione e  non  lasciando  margini  per
giudizi discrezionali. 
  Al ricorrente avrebbero dovuto, quindi, assegnarsi almeno altri sei
punti, come si evince dalla perizia tecnica del dott.  agr.  Federico
allegata al ricorso in oggetto, dalla quale,  tra  l'altro,  risulta:
-che ben 16  particelle  su  24,  cosi'  come  indicato  nel  grafico
planimetrico, ricadono in zone  a  rischio  erosione  da  moderato  a
severo e 15 particelle su  16  ricadono  per  il  100  %  della  loro
estensione in tali zone; - che molte particelle ricadono  in  zona  a
rischio di erosione severo. 
  Dall'illegittimita' della mancata assegnazione di punteggio  deriva
l'illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati.  Con  ordinanza   n.
592/2012 del 22 novembre  2012  il  TAR  -  Catanzaro,  Sez.  II,  ha
ordinato   al   ricorrente   di   provvedere   all'integrazione   del
contraddittorio, mediante notificazione a  mezzo  pubblici  proclami,
nei confronti di tutti  i  controinteressati  che  potrebbero  essere
pregiudicati dall'accoglimento del gravame, ossia di tutte  le  ditte
collocate, nella graduatoria allegata al DDG n.10743 del  17.07.2012,
tra il 346° posto ed il 217 ° posto  incluso,  di  seguito  elencate:
345° Scala Federico; 344° Berardi Arturo; 343° Trezza  Roberto;  342°
Zinna' Caterina; 341° Maruccio Domenico; 340° Anania Francesco;  339°
Pisto  Pasquale;  338°  Zangari  Michele;  337°  Bono  Stefano;  336°
Serianni Massimiliano; 335° Rotiroti Domenico; 334° Rosato Francesco;
333° Remorgida Donatella; 332° Placida  Nicola;  331°  Pasini  Manolo
Arturo Giuseppe; 330°  Corrado  Antonio;  329°  Romano  Nicola;  328°
Ramundo Giuseppa; 327°  Grillo  Luigi;  326°  Pascuzzi  Angelo;  325°
Mustara  Angelina;  324°  De  Vito  Ariosto;   323°   Daniele-Soieta'
Cooperativa Agricola; 322° Pistocchi Maria; 321° Berlingieri  Andrea;
320° Petrulli Petronilla; 319° Moio Antonio;  318°  Modaffari  Bruno;
317° Tenuta Caraconessa srl; 316° Russano Vincenzo;  315°  Passarelli
Angela; 314° Liguori Antonio; 313° Sena Annina; 312° Greco  Antonino;
311° Durante Nicola; 310° Sgabellone Salvatore;  309°  Giorgi  Maria;
308° Favasuli Costantino; 307°  Maesano  Sebastiano;  306°  Marrapodi
Giovanni; 305° Papalia Bruno; 304° Catalano  Domenico;  303°  Corsaro
Francesco;  302°  Stilo  Salvatore;  301°  Plutino  Sebastiano;  300°
Morabito Francesco; 299° Giampaolo Giuseppe; 298° Fabiano Bruno; 297°
Fabiano Antonietta; 296° Cartuccio Maria; 295° Bonfa'  Stefano;  294°
Panebianco Vincenzo Salvatore; 293° Lavigna Pietro;  292°  Iiuzzolini
Fortunato; 291° De Tursi Giuseppe;  290°  Brasacchio  Giuseppe;  289°
Vona Giuseppe; 288° Pisani  Francesco;  287°  Zippari  Lorenzo;  286°
Tedesco Paolo; 285° Morcavallo Giuseppe; 284°  Madeo  Serafino;  283°
Galizia Aantonio Gabriele;  282°  Fortino  Leonardo;  281°  Cosentino
Giovanbattista;  280°   Aziende   Agricole   a   Gestione   Associata
"Campotenese" Coop  A  R.  L.;  279°  Ferraro  Antonio;  278°  Ruocco
Maurizio; 277° Panno Giorgio; 276° Saccomanno Pasquale; 275° Agri Sui
Sant'Anna Srl; 274° Azienda Agricola F.lli Caruso Soc. Semplice; 273°
Zito Vittorio; 272° Porcelli Caterina; 271° Pontoriero Pasquale; 270°
Pontoriero Agostino; 269° Fiamingo Antonino; 268°  Bruzzese  Manuela;
267° Priolo Salvatore Antonino;  266°  Portafortuna  Antonella;  265°
Sesto Francesco; 264° Pochiero Gaetano; 263° Navarra Vincenzina; 262°
Mazzeo Giuseppe; 261° Mazzeo Alfonso;  260°  Mamone  Francesco;  259°
Lombardo Placido; 258° La Rosa Giuseppe; 257° Greco  Salvatore;  256°
Corsaro  Pietro  Antonio;  255°  Barbaralace  Girolamo;  254°   Arena
Pasquale;  253°  Arena  Francesco;  252°  Trimboli  Francesco;   251°
Papandrea Arcangelo; 250° Ienco  Giuseppe;  249°  Fortugno  Domenica;
248° Falcomata' Rocco; 247° Crea Giovanni; 246°  Stratico'  Domenico;
245° Sposato Giuliano; 244° Murrone Gerardo; 243° Mangone  Sinibaldo;
242°  Loise  Giampaolo;  241°  Gomez  Quintana  Maria;  240°  Formica
Domenico; 239° Addesi Raffaele; 238° Zavattieri Mario;  237°  Trapani
Elisabetta; 236° Tallarita Mario Rocco;  235°  Morabito  Bruno;  234°
Jerino'  Rocco;  233°  Sposato  Vincenzo;  232°  Ritacco  Ugo;   231°
Pignataro Francesco; 230° Natale Salvatore; 229° Farao  Elvira;  228°
Lavigna Salvatore; 227° Di Lazzaro Alessandro; 226° Runco Adamo; 225°
Nisi Giuseppe; 224°  Agricola  Lenti  Soc  Coop  RL;  223°  Lopreiato
Antonio; 222° Polifroni Felice; 221° Gioffre' Francesco; 220°  Dodaro
Giuseppina; 219° Oliveto Nicola; 218° Aziende Agricole "Garaffa" Sdf;
217° Azienda Agricola S. Andrea Srl. 
  La trattazione della causa nel merito e' fissata  per  la  pubblica
udienza del 12 aprile 2013. Cosenza, li' 13.12.2012. 

                        avv. Giovanni Spataro 

 
T12ABA18500
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