Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami Il sig. Costabile Salvatore, in proprio ed in qualita' di titolare dell'impresa individuale agricola omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Carlo Bilotti n. 35, con ricorso assunto al R.G. n. 1075/2012, Sezione Seconda, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro contro la Regione Calabria e nei confronti dei sigg. Lirangi Francesco e Saccomanno Pasquale, chiedeva l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare: a) del decreto dirigenziale n. 7789 del 31.05.2012 del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, pubblicato sul BURC n. 24 del 15.06.2012 e sul sito web www.calabriapsr.it, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva, prima annualita', relativa al P.S.R. Calabria 2007 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", Misura 215 benessere degli animali, riportante, relativamente alla domanda presentata dal ricorrente, il punteggio complessivo di 18; b) per quanto di ragione ed ove occorrente, del decreto dirigenziale del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, successivamente pubblicato, avente ad oggetto: "PSR Calabria 2007-2013 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" Misura 215 pagamento benessere degli animali, indicazioni ditte finanziate relativamente alla graduatoria definitiva approvata con DDG n. 7789 del 31/05/2012", con cui si decideva di rendere finanziabili, relativamente alla graduatoria definitiva di cui sub a), tutte le ditte comprese fino alla posizione n. 217 (punteggio 24) come da graduatoria allegata allo stesso suddetto decreto e riportante, per il ricorrente, sempre il punteggio totale di 18; c) per quanto di ragione ed ove occorrente, del decreto dirigenziale n. 7522 del 24.06.2011 del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, successivamente pubblicato, relativo all'oggetto di cui sub a), recante l'approvazione della graduatoria provvisoria riportante, per il ricorrente, il punteggio totale di 18; d) nonche' di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente. A quest'ultimo non veniva attribuito alcun punteggio per quanto concerne il possesso - dallo stesso autocertificato, in sede di domanda di partecipazione - di superfici agricole ricadenti in Zone con terreni a rischio da "moderato" a "catastrofico". Sicche' il ricorrente figurava nella graduatoria definitiva - approvata con DDG n. 7789 del 31.05.2012 e pubblicata sul BURC n. 24, parte III, del 15.06.2012, nonche' sul sito web www.calabriapsr.it - con soli 18 punti complessivi ed al 347° posto, mentre, per quanto concerne le predette superfici, avrebbe avuto diritto ad almeno altri 6 punti, cosi' da raggiungere un punteggio complessivo di 24. Il ricorrente figurava al posto n.346, e sempre con soli 18 punti, anche nella graduatoria risultante a seguito di scorrimento ed allegata al DDG n.10473 del 17.07.2012 , pubblicata sul BURC n.41, parte III, del 12.10.2012, nonche' sul sito web www.calabriapsr.it, avente l'oggetto specificato sub b), con cui si decideva di rendere finanziabili, relativamente alla graduatoria definitiva di cui sub a), tutte le ditte comprese fino alla posizione n. 217 (punteggio 24). Avverso i provvedimenti impugnati - al fine di ottenere il punteggio di 24 e raggiungere almeno il 217° posto nella graduatoria allegata al suddetto DDG n.10473 del 17.07.2012 - il ricorrente ha dedotto: I - Violazione e falsa applicazione del principio di vincolativita' della lex specialis nelle procedure concorsuali. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 delle disposizioni attuative allegate al DDG n. 9360 del 17.06.2010, nonche' del punto 3, art. 3, delle disposizioni procedurali allegate al predetto decreto dirigenziale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Presupposto erroneo e travisamento. Manifesta illogicita' e irragionevolezza. Sviamento. La mancata attribuzione di alcun punteggio inerente i terreni agricoli ricadenti in zone a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico", in particolare, si pone in contrasto: - con l'art. 8 Disposizione attuative della procedura concorsuale in questione che impone un punteggio massimo di 7 per le tipologie di terreni di cui sopra, ossia un punteggio variabile da un minimo di 4, per le superfici a rischio erosivo "moderato", ed un massimo di 7, per le superfici a rischio erosivo "catastrofico"; - con l'art. 3, punto 3, delle Disposizioni procedurali allegate al bando della procedura in esame che prescrive quanto segue"... la Commissione Valutatrice preposta attribuira' i punteggi secondo i criteri di selezione della misura", vincolando cosi' la Commissione stessa alla stretta osservanza dei criteri di valutazione e non lasciando margini per giudizi discrezionali. Al ricorrente avrebbero dovuto, quindi, assegnarsi almeno altri sei punti, come si evince dalla perizia tecnica del dott. agr. Federico allegata al ricorso in oggetto, dalla quale, tra l'altro, risulta: -che ben 16 particelle su 24, cosi' come indicato nel grafico planimetrico, ricadono in zone a rischio erosione da moderato a severo e 15 particelle su 16 ricadono per il 100 % della loro estensione in tali zone; - che molte particelle ricadono in zona a rischio di erosione severo. Dall'illegittimita' della mancata assegnazione di punteggio deriva l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Con ordinanza n. 592/2012 del 22 novembre 2012 il TAR - Catanzaro, Sez. II, ha ordinato al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione a mezzo pubblici proclami, nei confronti di tutti i controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del gravame, ossia di tutte le ditte collocate, nella graduatoria allegata al DDG n.10743 del 17.07.2012, tra il 346° posto ed il 217 ° posto incluso, di seguito elencate: 345° Scala Federico; 344° Berardi Arturo; 343° Trezza Roberto; 342° Zinna' Caterina; 341° Maruccio Domenico; 340° Anania Francesco; 339° Pisto Pasquale; 338° Zangari Michele; 337° Bono Stefano; 336° Serianni Massimiliano; 335° Rotiroti Domenico; 334° Rosato Francesco; 333° Remorgida Donatella; 332° Placida Nicola; 331° Pasini Manolo Arturo Giuseppe; 330° Corrado Antonio; 329° Romano Nicola; 328° Ramundo Giuseppa; 327° Grillo Luigi; 326° Pascuzzi Angelo; 325° Mustara Angelina; 324° De Vito Ariosto; 323° Daniele-Soieta' Cooperativa Agricola; 322° Pistocchi Maria; 321° Berlingieri Andrea; 320° Petrulli Petronilla; 319° Moio Antonio; 318° Modaffari Bruno; 317° Tenuta Caraconessa srl; 316° Russano Vincenzo; 315° Passarelli Angela; 314° Liguori Antonio; 313° Sena Annina; 312° Greco Antonino; 311° Durante Nicola; 310° Sgabellone Salvatore; 309° Giorgi Maria; 308° Favasuli Costantino; 307° Maesano Sebastiano; 306° Marrapodi Giovanni; 305° Papalia Bruno; 304° Catalano Domenico; 303° Corsaro Francesco; 302° Stilo Salvatore; 301° Plutino Sebastiano; 300° Morabito Francesco; 299° Giampaolo Giuseppe; 298° Fabiano Bruno; 297° Fabiano Antonietta; 296° Cartuccio Maria; 295° Bonfa' Stefano; 294° Panebianco Vincenzo Salvatore; 293° Lavigna Pietro; 292° Iiuzzolini Fortunato; 291° De Tursi Giuseppe; 290° Brasacchio Giuseppe; 289° Vona Giuseppe; 288° Pisani Francesco; 287° Zippari Lorenzo; 286° Tedesco Paolo; 285° Morcavallo Giuseppe; 284° Madeo Serafino; 283° Galizia Aantonio Gabriele; 282° Fortino Leonardo; 281° Cosentino Giovanbattista; 280° Aziende Agricole a Gestione Associata "Campotenese" Coop A R. L.; 279° Ferraro Antonio; 278° Ruocco Maurizio; 277° Panno Giorgio; 276° Saccomanno Pasquale; 275° Agri Sui Sant'Anna Srl; 274° Azienda Agricola F.lli Caruso Soc. Semplice; 273° Zito Vittorio; 272° Porcelli Caterina; 271° Pontoriero Pasquale; 270° Pontoriero Agostino; 269° Fiamingo Antonino; 268° Bruzzese Manuela; 267° Priolo Salvatore Antonino; 266° Portafortuna Antonella; 265° Sesto Francesco; 264° Pochiero Gaetano; 263° Navarra Vincenzina; 262° Mazzeo Giuseppe; 261° Mazzeo Alfonso; 260° Mamone Francesco; 259° Lombardo Placido; 258° La Rosa Giuseppe; 257° Greco Salvatore; 256° Corsaro Pietro Antonio; 255° Barbaralace Girolamo; 254° Arena Pasquale; 253° Arena Francesco; 252° Trimboli Francesco; 251° Papandrea Arcangelo; 250° Ienco Giuseppe; 249° Fortugno Domenica; 248° Falcomata' Rocco; 247° Crea Giovanni; 246° Stratico' Domenico; 245° Sposato Giuliano; 244° Murrone Gerardo; 243° Mangone Sinibaldo; 242° Loise Giampaolo; 241° Gomez Quintana Maria; 240° Formica Domenico; 239° Addesi Raffaele; 238° Zavattieri Mario; 237° Trapani Elisabetta; 236° Tallarita Mario Rocco; 235° Morabito Bruno; 234° Jerino' Rocco; 233° Sposato Vincenzo; 232° Ritacco Ugo; 231° Pignataro Francesco; 230° Natale Salvatore; 229° Farao Elvira; 228° Lavigna Salvatore; 227° Di Lazzaro Alessandro; 226° Runco Adamo; 225° Nisi Giuseppe; 224° Agricola Lenti Soc Coop RL; 223° Lopreiato Antonio; 222° Polifroni Felice; 221° Gioffre' Francesco; 220° Dodaro Giuseppina; 219° Oliveto Nicola; 218° Aziende Agricole "Garaffa" Sdf; 217° Azienda Agricola S. Andrea Srl. La trattazione della causa nel merito e' fissata per la pubblica udienza del 12 aprile 2013. Cosenza, li' 13.12.2012. avv. Giovanni Spataro T12ABA18500