T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.151 del 29-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez.  I,
con  ordinanza  n.  9953/2012,   ha   disposto   l'integrazione   del
contraddittorio nel ricorso R.G. n.  2575/2012  proposto  da  ANIA  -
Associazione  Nazionale  fra  le  Imprese   Assicuratrici   ("ANIA"),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lirosi  e  Ilaria  Giulia
Monorchio, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale  Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli &  Partners  in  Roma,  via  delle  Quattro
Fontane n. 20, contro la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  (la
"Presidenza del Consiglio"), in  persona  del  legale  rappresentante
p.t.. In particolare, il TAR ha autorizzato la notifica per  pubblici
proclami del citato ricorso nei confronti  dei  rappresentanti  degli
enti e delle associazioni  di  categoria  elencati  nel  Decreto  del
Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2012, adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 34 del 10 febbraio  2012  (il
"Decreto"), impugnato  da  ANIA  con  il  predetto  ricorso.  Con  la
medesima ordinanza n. 9953/2012, il TAR ha fissato l'udienza pubblica
per il 22 maggio 2013. 
  Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento previa sospensione  1)  del
Decreto, nella parte in cui, nel designare i componenti del CNEL, non
ha incluso alcun rappresentante dell'ANIA; 2) della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio  2012,
non conosciuta; 3) di  ogni  altro  atto  connesso,  presupposto  e/o
consequenziale. 
  Il  ricorso  era  affidato  ai  seguenti  motivi  di  diritto:   1)
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6, comma  1,  lettere
b) ed e) della legge n. 241/1990, dell'art. 23, comma 9, del D.L.  n.
201/2011. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in
particolare, per difetto  di  istruttoria,  difetto  di  motivazione,
falsita' di presupposti, contraddittorieta' ed illogicita' manifesta,
travisamento dei  fatti,  sviamento,  in  quanto  la  Presidenza  del
Consiglio, al fine di individuare i nuovi  componenti  del  CNEL,  ha
omesso di svolgere l'istruttoria sulla base dei dati gia' raccolti in
precedenza per  il  quinquennio  2010-2015;  2)  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso  di  potere
in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di
motivazione,  travisamento  dei  fatti,  falsita'  di  presupposti  e
illogicita' manifesta, in quanto il Decreto, in violazione  dell'art.
3 della legge n. 241/1990, non reca alcuna motivazione sulle  ragioni
che hanno indotto la Presidenza del Consiglio ad escludere l'ANIA dal
CNEL, ne' reca alcuna traccia di una  valutazione  comparativa  delle
rispettive posizioni degli enti e delle  associazioni  di  categoria,
ne' sulle motivazioni del sacrificio di alcuni soggetti  rispetto  ad
altri, soprattutto tenuto conto della prevista riduzione  del  numero
dei componenti il CNEL e,  nella  specie,  dei  rappresentanti  delle
imprese (che, per effetto dell'art. 23 del  D.L.  n.  201/2011,  sono
stati ridotti di venti unita', passando da 37 a 17); 3) violazione  e
falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 della  legge
n. 241/1990 e dei principi di parita' di trattamento, ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento, proporzionalita'. Eccesso  di  potere
in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di
motivazione, sviamento, erronea valutazione dei fatti  e  ingiustizia
manifesta, in quanto il  Decreto  ha  perpetrato  una  disparita'  di
trattamento  tra  le  diverse  organizzazioni  rappresentanti   delle
imprese, dando luogo a  inutili  duplicazioni  di  rappresentanti  di
altri settori. Inoltre, nella nuova composizione del CNEL sono  state
rappresentate tutte le specificita' dei  diversi  settori  produttivi
nell'ambito delle  categorie  di  riferimento,  espressamente  citate
dall'art. 2, comma 4, della legge n. 936/1986 prima  delle  modifiche
intervenute per effetto del D.L. n. 201/2011. Inspiegabilmente, unico
a non avere ottenuto neppure un rappresentante  e'  solo  il  settore
delle assicurazioni; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.  99
Cost., e dell'art. 23, comma 9, del  D.L.  n.  201/2011.  Eccesso  di
potere in tutte le sue figure sintomatiche  e,  in  particolare,  per
falsita' dei  presupposti  e  di  causa,  difetto  di  istruttoria  e
sviamento, in quanto il Decreto, nell'attuare la  riduzione  numerica
dei  componenti  del  CNEL,   ha   privato   l'unica   organizzazione
rappresentativa delle imprese assicurative a livello nazionale  della
partecipazione a un organo  costituzionale,  violando  palesemente  i
criteri della rappresentativita' e del pluralismo di  cui  ai  citati
artt. 99 Cost e 23, comma 9, del D.L. n. 201/2011. 
  Il ricorso, oltre che alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
e'   stato   notificato   anche   a   Confindustria,   Confcommercio,
Confesercenti,  Federpesca,  Luigi  Giannini,  Coldiretti,  Confetra,
Piero Luzzati,  ABI,  Confartigianato,  Confitarma,  Confagricoltura,
Confservizi e CNEL. Si sono costituiti in giudizio la PRESIDENZA  DEL
CONSIGLIO  DEI  MINISTRI,  COLDIRETTI,   CONFARTIGIANATO,   CONFETRA,
CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, CONFSERVIZI e FEDERPESCA. 
  Si notifica  per  pubblici  proclami  il  suindicato  estratto  del
ricorso R.G. n. 2575/2012,  in  ottemperanza  all'ordinanza  del  TAR
Lazio - Roma - Sez. I n. 9953/2012, ai seguenti soggetti elencati nel
Decreto impugnato: 
  1) Lavoratori dipendenti: 
  CAMUSSO SUSANNA, EPIFANI  GUGLIELMO,  LAPADULA  BENIAMINO,  CASADIO
GIUSEPPE, COROSSACZ ANNA, GENTILE MICHELE,  TOCCO  MARCELLO,  BONANNI
RAFFAELE, ALESSANDRINI GIORGIO, ACOCELLA GIUSEPPE, CLAUDIANI CLAUDIO,
BONFANTI ERMENEGILDO, TESI PAOLO, ANGELETTI LUIGI,  BOSCO  SALVATORE,
BONIFAZI GIAMPIERO, CENTRELLA GIOVANNI, NIGI  MARCO  PAOLO,  LEONARDI
PIERPAOLO; 
  Settore dirigenti e quadri: 
  BIASIOLI STEFANO, ROSSITTO CORRADO, ZUCARO ANTONIO. 
  2) Lavoratori Autonomi: 
  MARINI SERGIO, GUERRINI NATALINO GIORGIO, POLITI GIUSEPPE, MALAVASI
IVAN, MARINO LUIGI, VERRASCINA FRANCESCO, BERTINELLI GIORGIO; 
  3) Liberi professionisti: 
  BRANDI ROBERTO, ZINGALES ARMANDO; 
  4) Rappresentanti imprese: 
  GALLI GIAMPAOLO, JANNOTTI PECCI  COSTANZO,  KRAUS  DANIEL,  COLOMBO
ANTONIO MARIA, NAPOLEONE DELIO, CARRANO  PASQUALE,  BARBERINI  PAOLO,
BOCCA  BERNABO',  VENTURI  MARCO  GIUSEPPE,  GIANNINI   LUIGI,   LUZI
GIANNALBERTO, LUZZATI  PIERO,  PATUELLI  ANTONIO,  FUMAGALLI  CESARE,
PERASSO GIUSEPPE, GUIDI MARIO, CREMONESI GIANCARLO. 
  Si precisa che i  predetti  controinteressati  potranno  verificare
attraverso il numero di ruolo generale sopra  indicato  lo  stato  di
svolgimento    del    relativo    giudizio    sul    sito    internet
www.giustizia-amministrativa.it. 
  Inoltre una copia autentica del ricorso e  dell'ordinanza  del  TAR
Lazio  -  Roma,  Sez.  I  n.  9953/2012  sono  a   disposizione   dei
controinteressati evocati a integrare il  contraddittorio  presso  la
Casa Comunale di Roma Capitale nella sua  sede  in  Roma,  Via  Luigi
Petroselli, n. 50 e presso il CNEL nella  sua  sede  in  Roma,  Viale
David Lubin n. 2. 
  Roma, 21 dicembre 2012 

                         avv. Antonio Lirosi 

 
T12ABA18534
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