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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. I, con ordinanza n. 9953/2012, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso R.G. n. 2575/2012 proposto da ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ("ANIA"), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lirosi e Ilaria Giulia Monorchio, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la "Presidenza del Consiglio"), in persona del legale rappresentante p.t.. In particolare, il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del citato ricorso nei confronti dei rappresentanti degli enti e delle associazioni di categoria elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2012, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 34 del 10 febbraio 2012 (il "Decreto"), impugnato da ANIA con il predetto ricorso. Con la medesima ordinanza n. 9953/2012, il TAR ha fissato l'udienza pubblica per il 22 maggio 2013. Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento previa sospensione 1) del Decreto, nella parte in cui, nel designare i componenti del CNEL, non ha incluso alcun rappresentante dell'ANIA; 2) della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012, non conosciuta; 3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Il ricorso era affidato ai seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6, comma 1, lettere b) ed e) della legge n. 241/1990, dell'art. 23, comma 9, del D.L. n. 201/2011. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, falsita' di presupposti, contraddittorieta' ed illogicita' manifesta, travisamento dei fatti, sviamento, in quanto la Presidenza del Consiglio, al fine di individuare i nuovi componenti del CNEL, ha omesso di svolgere l'istruttoria sulla base dei dati gia' raccolti in precedenza per il quinquennio 2010-2015; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, falsita' di presupposti e illogicita' manifesta, in quanto il Decreto, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, non reca alcuna motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Presidenza del Consiglio ad escludere l'ANIA dal CNEL, ne' reca alcuna traccia di una valutazione comparativa delle rispettive posizioni degli enti e delle associazioni di categoria, ne' sulle motivazioni del sacrificio di alcuni soggetti rispetto ad altri, soprattutto tenuto conto della prevista riduzione del numero dei componenti il CNEL e, nella specie, dei rappresentanti delle imprese (che, per effetto dell'art. 23 del D.L. n. 201/2011, sono stati ridotti di venti unita', passando da 37 a 17); 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di parita' di trattamento, ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento, proporzionalita'. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, sviamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta, in quanto il Decreto ha perpetrato una disparita' di trattamento tra le diverse organizzazioni rappresentanti delle imprese, dando luogo a inutili duplicazioni di rappresentanti di altri settori. Inoltre, nella nuova composizione del CNEL sono state rappresentate tutte le specificita' dei diversi settori produttivi nell'ambito delle categorie di riferimento, espressamente citate dall'art. 2, comma 4, della legge n. 936/1986 prima delle modifiche intervenute per effetto del D.L. n. 201/2011. Inspiegabilmente, unico a non avere ottenuto neppure un rappresentante e' solo il settore delle assicurazioni; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 Cost., e dell'art. 23, comma 9, del D.L. n. 201/2011. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per falsita' dei presupposti e di causa, difetto di istruttoria e sviamento, in quanto il Decreto, nell'attuare la riduzione numerica dei componenti del CNEL, ha privato l'unica organizzazione rappresentativa delle imprese assicurative a livello nazionale della partecipazione a un organo costituzionale, violando palesemente i criteri della rappresentativita' e del pluralismo di cui ai citati artt. 99 Cost e 23, comma 9, del D.L. n. 201/2011. Il ricorso, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato notificato anche a Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Federpesca, Luigi Giannini, Coldiretti, Confetra, Piero Luzzati, ABI, Confartigianato, Confitarma, Confagricoltura, Confservizi e CNEL. Si sono costituiti in giudizio la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, CONFSERVIZI e FEDERPESCA. Si notifica per pubblici proclami il suindicato estratto del ricorso R.G. n. 2575/2012, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio - Roma - Sez. I n. 9953/2012, ai seguenti soggetti elencati nel Decreto impugnato: 1) Lavoratori dipendenti: CAMUSSO SUSANNA, EPIFANI GUGLIELMO, LAPADULA BENIAMINO, CASADIO GIUSEPPE, COROSSACZ ANNA, GENTILE MICHELE, TOCCO MARCELLO, BONANNI RAFFAELE, ALESSANDRINI GIORGIO, ACOCELLA GIUSEPPE, CLAUDIANI CLAUDIO, BONFANTI ERMENEGILDO, TESI PAOLO, ANGELETTI LUIGI, BOSCO SALVATORE, BONIFAZI GIAMPIERO, CENTRELLA GIOVANNI, NIGI MARCO PAOLO, LEONARDI PIERPAOLO; Settore dirigenti e quadri: BIASIOLI STEFANO, ROSSITTO CORRADO, ZUCARO ANTONIO. 2) Lavoratori Autonomi: MARINI SERGIO, GUERRINI NATALINO GIORGIO, POLITI GIUSEPPE, MALAVASI IVAN, MARINO LUIGI, VERRASCINA FRANCESCO, BERTINELLI GIORGIO; 3) Liberi professionisti: BRANDI ROBERTO, ZINGALES ARMANDO; 4) Rappresentanti imprese: GALLI GIAMPAOLO, JANNOTTI PECCI COSTANZO, KRAUS DANIEL, COLOMBO ANTONIO MARIA, NAPOLEONE DELIO, CARRANO PASQUALE, BARBERINI PAOLO, BOCCA BERNABO', VENTURI MARCO GIUSEPPE, GIANNINI LUIGI, LUZI GIANNALBERTO, LUZZATI PIERO, PATUELLI ANTONIO, FUMAGALLI CESARE, PERASSO GIUSEPPE, GUIDI MARIO, CREMONESI GIANCARLO. Si precisa che i predetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Inoltre una copia autentica del ricorso e dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. I n. 9953/2012 sono a disposizione dei controinteressati evocati a integrare il contraddittorio presso la Casa Comunale di Roma Capitale nella sua sede in Roma, Via Luigi Petroselli, n. 50 e presso il CNEL nella sua sede in Roma, Viale David Lubin n. 2. Roma, 21 dicembre 2012 avv. Antonio Lirosi T12ABA18534