TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Prima Ter

(GU Parte Seconda n.5 del 12-1-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  1 - Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania Salerno, avente
R.G. n. 1910/2007, l'avv. Andrea Di  Nunno  procuratore  e  difensore
della  sig.ra  Carmelina  Trotta,  ha  proposto  ricorso  contro   il
Ministero dell'Interno per veder annullato il decreto del 23.11.2007,
di approvazione  della  graduatoria  definitiva  della  procedura  di
selezione per la copertura di n. 232 posti, nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo, appartenente all'area funzionale  C,
posizione economica C1 del settore amministrativo, nella parte in cui
ha  attribuito  alla  ricorrente  il  punteggio  complessivo  di  80,
collocandola al 416° posto  nonche'  avverso  gli  atti  presupposti,
invocando l'adozione di misure cautelari provvisorie ante causam. 
  In data 3.12.2007 il Presidente  della  Prima  Sezione  del  T.A.R.
Campania - Salerno ha adottato il Decreto Presidenziale n.  1156/2007
con  cui  ha  accolto  l'istanza  cautelare,  fissando  per   l'esame
collegiale  dell'istanza  cautelare  la  Camera  di   Consiglio   del
5.12.2007. 
  All'udienza del 5.12.2007 il Collegio ha  adottato  l'ordinanza  n.
1178/2007 con cui ha disposto "Considerata la necessita'  di  fissare
la Camera di Consiglio per la delibazione sommaria del regolamento di
competenza  che  la  difesa  dell'Amministrazione  dichiara  di  aver
proposto; Rinvia per il prosieguo alla Camera  di  Consiglio  del  19
Dicembre 2007 e sospende nelle more il provvedimento impugnato". 
  All'udienza del 19.12.2007 la difesa della  ricorrente  ha  aderito
all'istanza di regolamento di competenza. 
  Il Collegio con ordinanza n. 171  del  19.12.2007  ha  disposto  la
trasmissione del ricorso al T.A.R.  per  il  Lazio-Roma.  Il  ricorso
riassunto innanzi al T.A.R.  Lazio  -  Roma  ed  iscritto  nel  ruolo
generale al numero 11945/2007 e' stato assegnato alla Sezione I-Ter. 
  All'udienza pubblica del 15.11.2012  con  ordinanza  collegiale  n.
9641/2012, depositata in segreteria il 21.11.2012, il T.A.R. Lazio  -
Roma, Sez. I Ter, ha ritenuto: "... - che il ricorso  in  epigrafe  -
introdotto, nell'anno 2007, presso il Tar Salerno e,  di  seguito  ad
adesione ad istanza di regolamento di  competenza,  riassunto  presso
questo Tar, territorialmente competente - e' stato notificato al solo
sig. Cantalupo Gianfranco posizionatasi - nonostante abbia conseguito
lo stesso punteggio  (pp.80)  della  ricorrente  e  sia  titolare  di
un'anzianita' di servizio inferiore a quella della  ricorrente  (ved.
Ruolo del personale del  Ministero  dell'Interno,  dell'Area  B,  VI^
qualifica, pos.  B3,  ove  la  ricorrente  figura  avere  complessiva
anzianita' di servizio dal  16.12.1981  e  la  controinteressato  dal
2.1.1985), al 231° posto della graduatoria definitiva; - che il  sig.
Cantalupo risulta l'unico notificatario anche dei mm.aa.  di  gravame
depositati dalla ricorrente in data 10.4.2008; 
  Considerato che, essendo  stato  il  ricorso  e  l'atto  contenente
mm.aa.  di  gravame  notificato   alla   resistente   amministrazione
dell'Interno e solo ad un contraddittore necessario,  la  definizione
della causa deve essere mediata  dalla  necessaria  integrazione  del
contraddittorio processuale nei confronti sia di  tutti  i  candidati
risultati vincitori (che occupano cioe'  dal  1°  al  232°)  che  dei
candidati idonei [inclusi dal 233° posto in poi fino  alla  posizione
antecedente (415°  posto)  quella  occupata  dall'odierna  ricorrente
(416° posto)], nella graduatoria definitiva  approvata  e  impugnata,
con l'ovvia eccezione del contraddittore necessario cui il gravame e'
stato  gia'  notificato  in  via  ordinaria.  Devono,  infatti,   con
riferimento al caso  di  specie,  essere  considerati  contraddittori
necessari anche i candidati, idonei e non  vincitori,  i  quali  -  a
seguito di rinuncia dell'avente diritto o di altri fatti modificativi
della graduatoria  -  possono  conseguire  i  benefici  spettanti  ai
vincitori;  dunque  costoro  hanno  un  interesse  qualificato   alla
conservazione  della  posizione  di  idoneo  occupata  in  seno  alla
graduatoria:  interesse  che  verrebbe   leso   per   effetto   dello
scorrimento determinato dall'eventuale accoglimento del gravame;  ...
Considerato,   quanto   alle   modalita'    di    integrazione    del
contraddittorio processuale,  che  il  Collegio  e'  dell'avviso  che
ricorrano, nel caso di  specie,  i  presupposti  per  autorizzare  la
notifica per pubblici proclami ... 
  p.q.m. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione
Prima  Ter),  interlocutoriamente  pronunciando,  ordina  alla  parte
ricorrente; -  di  provvedere  all'integrazione  del  contraddittorio
processuale secondo le modalita' e termini indicati in  parte  motiva
... fissa, per l'ulteriore e definitiva trattazione del  contenzioso,
l'udienza pubblica del 30 maggio 2013". Il Tar Lazio Roma Sez.  I-ter
con l'ordinanza collegiale n. 9641/2012 del 15.11.2012, depositata in
segreteria  il  21.11.2012   ha   statuito   che   devono   ritenersi
contraddittori necessari i  candidati  vincitori  ed  idonei  il  cui
nominativo figura dal 1° posto sino al 415° posto  nella  graduatoria
definitiva approvata  con  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del
23.11.2007 e relativa alla procedura di riqualificazione, indetta dal
Ministero dell'Interno con bando  del  27.4.2007,  per  l'accesso  al
profilo   professionale   di   n.   232   posti   di    collaboratore
amministrativo, Area funzionale C, posizione economica C1. 
  2 - Alla luce della sucitata ordinanza, si provvede alla notifica a
mezzo di pubblici proclami a: Franco Perulli, Teresa Lacatena,  Maria
Carmelinda Impara, Vito Pasquale  Stano,  Leonardo  D'Agostino,  Ines
Angela Gabellini, Fabio Andreoni, Adele  Accica,  Doriana  Buonavita,
Sabrina  Greco,  Giovanni  Andreoli,  Alessandra  Gabrielli,  Barbara
Midolo, Giusi Di Giorgio, Giovanni Gangi, Francesco Nicoletti,  Marco
Freccero,  Monica  Pavesi,  Antonello  Carlesimo,  Maurizio  Bonetta,
Angela Nostro, Mariaelena  Montiroli,  Giuseppa  Sanfratello,  Silvia
Fabbiani, Giuliana Dalla  Pria,  Andrea  Maso,  Maristella  Macarone,
Stefania Ester De  Stefano,  Sergio  Maria  Stefano  Covato,  Carmela
Concetta Caso, Carlo Petrucci,  Antonella  Gambino,  Corrado  Pagano,
Raffaella Vacca, Guglielmo Arrabito, Carmelo Bloise, Antonio Maresca,
Paola Dini, Oreste Santoro, Marcello Russo, Vincenzo Vecchio, Teodora
Maraga, Monica Bo', Maria Pellegrino, Angelo Marchetti,  Amalia  Rita
Caterina Petrucci,  Paola  De  Fent,  Alfonso  D'Errico,  Mariagrazia
Messere, Maria Margherita Branca,  Angelo  Tassitano,  Carla  Tonato,
Mariella Michelani, Massimo Ganci, Caterina Luisa Lupoli, Gabriele Di
Pietrantonio ,  Stefania  Piscopo,  Alfonso  Caiazzo,  Anna  Ottana',
Micaela Fasciani,  Rosalba  Giannoccaro,  Barbara  Floris,  Francesca
Dall'Osso,  Antonella  Chironi,  Raffaella  Claudia  Gissi,  Emanuela
Britti, Massimo Geria, Giuseppe Cristofori, Gabriella Grillo,  Miriam
Mottillo,  Carmela  Pasqualina   Guerriero,   Giuseppe   Quattrocchi,
Giuliana Pasquali, Annalisa Maria Rozio,  Caterina  Raimondo,  Angelo
Telesca,  Sabrina  Angela  Vasciarelli,  Anna  Santamaria,  Nicoletta
Tullo, Barbara Bazzotti, Antonio Pierluigi Bertocchi, Giovanni Lordi,
Andrea Puma, Gaetano Liccardi, Isidoro Di Pino, Antonio Maria Borzi',
Gioacchino Ricciardi, Antonina Picciolo, Adalgisa Prezzavento,  Maria
Teresa  Calabria,  Maria  Micciche',  Claudio  Russo,  Rosa  Domenica
Ascioti, Antonio Rocca, Gianpietro Burgnich, Sandro Borruto,  Barbara
Roberta Bacigalupo, Anna Maloni, Evlisa Ciolfi, Agata Berti, Giovanni
Carile, Anna Maria Calleri, Giovanni Cosimo Lampitelli, Luigi  Lolli,
Annamaria Moro, Maria Cristina Del Paradiso, Daniele Vinci,  Giovanni
Cennamo, Addolorata Bello, Annunziata De Angelis, Baldassare Mancuso,
Marcello Albergoni, Fausto Ferrari, Adele Maria Gesso, Lorenzo Cuccu,
Stefano Pusole, Stefania Corsetti, Salvatore Martino, Rosa Battaglia,
Carmen Posteraro,  Domenico  Longobucco,  Vincenza  Belvedere,  Lucia
Calanca, Antonio  Quagliarella,  Patrizia  Bandinelli,  Mauro  Cozzi,
Tommasina Frandina,  Paola  Lucarelli,  Biancarosa  Perucci,  Luciana
Fusco, Fortunata Antonia Romeo, Antonino  Camarda,  Celeste  Lorusso,
Anna Maria Bonsangue,  Salvatore  Piras,  Antonino  Strati,  Vincenzo
Gaglio, Adriano Rosati, Giuseppe Di Rosa, Domenico  Pipicelli,  Paola
Donda,  Massimo  Arcieri,  Glauco  Bertolani,  Antonio  Delle  Donne,
Aniello Scigliuzzo, Matteo Nunzio Mariano, Maria Rita Strina, Roberto
Antonio Pisano,  Mario  Schinoppi,  Arturo  Ciabo',  Anna  Ottaviani,
Antonia Pugliese, Orietta Paoletti, Carlo Serraglia, Giuseppe Casile,
Marcella Ingrosso, Maria Efisia Manca, Antonio Maria  Peruzzi,  Mario
Natale Antonio Gagliano,  Anna  Rosa  Pruneddu,  Costantino  Nazzaro,
Bruna Pazzona, Isabella  Baldaccini,  Gianfranco  Benvenuti,  Antonia
Caterina  Cantisani,  Marisa   Leopardi,   Sandro   Mazzilli,   Maria
Annunziata Porcu, Ermanno Imondi, Maria Grazia Assunta Bianchi,  Ciro
Chirico,  Vincenzo  Rossi,  Angelo  Agliano',  Laura  Mancini,  Bruna
Vallega,  Nunzia  Martinelli,  Daniela  Leoniddi,  Antonina  Alberti,
Italia Annunziata Mainiero,  Pierina  Bisaro,  Maria  Letizia  Senis,
Caterina Maria Antonietta  Robino,  Maria  Rosaria  Lucarelli,  Maria
Teresa  Rita  Paternoster,   Antonella   Dallai,   Gaspare   Messina,
Gianfranco Marando,  Francesco  Ammannati,  Eugenia  Pernicano,  Anna
Pucci, Sabino Gramegna,  Isabella  Morandi,  Maria  Antonietta  Fois,
Germana Domino, Rosanna  Laricchia,  Flavia  Altin,  Patrizia  Donna,
Sarina Ficarra, Simonetta Altissimi, Domenica Intelisano, Mariano  La
Cascia, Gloria Di Pucchio, Angela Bianchini, Fulvia  Maria  Prudente,
Matteo  Simone,  Giovanna  Varricchio,  Vincenzo  Carella,   Giuseppe
Schinzano, Giovanni Scanderebech, Susanna Zuncheddu, Sergio  Patullo,
Giovanni  Alioto,  Daniela  Cenci,   Annunziata   Fagioli,   Giuseppe
Salvatore Longo, Aurelia Muccioli, Eugenia Maria  Rosaria  Distefano,
Rita Iaboni, Amedeo De Angelis Mastropietro de  Par,  Velia  Pomponi,
Annunziata  Granza,  Salvatore  La  Porta,  Antonio  Papale,  Silvana
Veneri, Paola Fulgenzi, Agata Fazio, Gennaro Papa,  Daniela  Danilli,
Addolorata Veneruso, Annarosa Rossetti,  Angela  Civisca,  Elisabetta
Antonina Denaro, Valter Pigna, Liria Grazia Rita  Sciortino,  Rosella
Agostinelli, Rosanna Coico, Maria Grazia Toselli, Adele Quacquarelli,
Laura Marini, Claudio Amore, Carlo  Felice  Carbonaro,  Anna  Ordine,
Antonio Rossi Di Vinchiaturo, Patrizia Vittori, Tiziana  Rispogliati,
Domenica Napoli, Maria Grazia Oddo, Rosa De Luise,  Maria  La  Rocca,
Ida Coppa, Antonio Cennerazzo,  Rossella  Gori,  Lamberto  Gagliardi,
Lida Leoni, Francesca Angeloni,  Orazio  Drago,  Elisabetta  Tossini,
Simonetta Ferruti, Maria Laura  Roselli,  Rosalba  Mazzella,  Claudio
Campagnolo, Paolo  Carnevali,  Giuseppa  Greco,  Carla  Bima,  Silvia
Ianni, Maria Ponti, Antonia Ventura, Grazia Cafari Panico,  Salvatore
Milluzzo, Claudio Tarsi, Nunzia Savoca, Cesare  Mortella,  Antonietta
Zavaglia,  Lorena  Maria  Margherita  Di  Stefano,   Juliana   Carmen
Mazzocca, Antonio Angelo Macheda, Vincenza Guarneri, Nicola Meschino,
Teresa  Parisi,  Gilda  Di  Giosaffatte,  Giovanna  Alesse,   Carmela
Macarone,  Enrica  Ciani,  Anna   Maria   Della   Mazza,   Annunziata
Smeraldini, Giuseppina Marsella, Fabio  Sanrocchi,  Franca  Boschini,
Angela  Vullo,  Franca  Patrizio,  Amelia  Spiga,  Annalisa  Biscaro,
Assunta Valletta, Maria Giuseppina Merenda, Stefania Romoli, Patrizia
Silvana Balli, Rosaria Marmo, Teresa Borrelli, Provvidenza  Carrubba,
Gaetano  Lopes,  Filippa  Lombardo,  Maria  Bruna  Costantino,  Fabio
Valenti, Luisa Giovanna  Gastaldi,  Maila  Giovanna  Rossi,  Giovanni
Carbone, Patrizia Ramelli, Maurizio Morgia,  Flavia  D'urso,  Rosanna
Troina, Rosella Nazio, Michele Bilardo, Luigi  Caruso,  Sandra  Paola
Frassinelli, Simonetta Tempera, Maria Puccia, Maria Vincenza Adragna,
Antonella Artese, Anna Morrone, Santa Rossi, Stefania  Elena  Zanre',
Pia Di Fiore,  Alita  Maria  Parisi,  Gerardo  Giovanni  De  Stefano,
Antonino  Borrello,  Alberta  Camilletti,   Giuseppina   Lai,   Marco
Lisciarelli,  Marina  Cameli,  Maria  Caterina  Puglisi,   Giuseppina
Bocchicchio, Giovanna Tumino,  Annamaria  Iatomasi,  Maria  Paladino,
Domenico  Cavallaro,  Antonio  Cuomo,   Sestilia   Pasquini,   Carmen
Prestileo, Maria Iannucci, Anna Rosina Vittoria Starnone, Anna  Palma
Virdo', Rosanna Carroccia, Maria Carmela Niutta, Ivana Della  Camera,
Esterina Gialanella, Rita Scamolla, Giampaolo Verza, Patrizia Bedini,
Nicola De Feudis, Caterina Tortora, Massimo De Cesaris, Maria  Grazia
Piscopello,  Patrizia  Mariani,  Donatella  Nepi,  Marina  Bartolini,
Bambina Di Tella, Silvana Milani, Manuela Ingargiola, Ambra Guercini,
Ivana Tessarolo, Paola Anna Selvaggi, Patrizia De Lucia, Vito  Sisti,
Giorgio Bernacchia, Rosalia  Mari,  Marisa  Deriu,  Sergio  Benedetto
Orsino,  Rosa  Salvi,  Vitaliano  Panaia,  Anna   Lombardo,   Carmelo
Pellegrino, Maria  Fragapane,  Amalia  Facchini,  Antonietta  Flocco,
Alessandro Giovanni Solinas,  Tiziana  Robba,  Gilda  Luciani,  Elena
Semola, Marina Maione,  Giuliana  Cordovani,  Giuseppa  Raciti,  Rita
Grassi, Rosanna Muzio, Serenella De Vincentis,  Carlo  Verza,  Marisa
Sileoni, Alessandra Cocciufa, Maddalena  Trematerra,  Angelo  Cilona,
Anna  Crudele,  Iolanda  Impastato,  Rossana  Astolfi,  Giovanna   Lo
Giudice,  Concettina  Massimini,  Francesca   Paola   Milano,   Maria
Majorana, Rita  Magliocchetti,  Virginia  Ceci,  Rosanna  Galessiere,
Stefania Dubbini, Rita Moretti, Alessandro Barone,  Giulia  Virgilio,
Domenica  Lombino,  Gerardina  Restituta  Teresa  Coraggio,   Orietta
Latini,  Maria  Antonietta  Dell'Osso,  Stefania  Cellini,  Francesca
Centamore, Anna La Salandra, Paola Luchena,  Maria  Augusta  Gaspari,
Rossana Gentile, Alessandra Di Marco, del seguente ricorso  e  motivi
aggiunti. 
  T.A.R. LAZIO-ROMA Ricorso (RG 1945/2007)  gia'  T.A.R.  CAMPANIA  -
SALERNO - Ricorso (R.G. n.  1910/2007)  -  per  la  sig.ra  Carmelina
Trotta, nata il 10.7.1958 - rappresentata e difesa - giusta procura a
margine - dall'Avv. Andrea  Di  Nunno,  con  il  quale  elettivamente
domicilia in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26 presso  lo  studio
legale Zucchi-Galera; contro il Ministero  dell'Interno,  in  persona
del Ministro p.t.; avverso e per l'annullamento: 
  a - del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  23.11.2007  di
approvazione  della  graduatoria  definitiva   della   procedura   di
selezione per la copertura di n. 232 posti, nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo, appartenente all'area funzionale  C,
posizione economica C1 del settore amministrativo, nella parte in cui
ha  attribuito  alla  ricorrente  il  punteggio  complessivo  di  80,
collocandola al 416° posto degli idonei; 
  b  -  del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del   25.10.2007,
successivamente  pubblicato,  di   approvazione   della   graduatoria
provvisoria della procedura di selezione per la copertura di  n.  232
posti, nel profilo  professionale  di  collaboratore  amministrativo,
appartenente  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C1  del
settore  amministrativo,  nella  parte  in  cui  ha  attribuito  alla
ricorrente il punteggio complessivo di 80, collocandola al 492° posto
degli idonei; 
  c  -  per  quanto  di  ragione,  della  circolare   del   Ministero
dell'Interno, con cui e' stato fissato il  calendario  del  corso  di
formazione professionale, ai sensi dell'art. 7 della lex specialis; d
-  di   tutti   gli   atti   presupposti,   collegati,   connessi   e
consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. 
  FATTO Il Ministero  dell'Interno,  con  decreto  del  27.4.2007  ha
indetto procedura di selezione per la copertura di n. 232 posti,  nel
profilo professionale di collaboratore  amministrativo,  appartenente
all'area  funzionale  C,   posizione   economica   C1   del   settore
amministrativo, ai sensi della normativa contrattuale vigente. 
  Il concorso interno e' articolato in due fasi: - svolgimento di una
prova selettiva; frequenza di un corso di  formazione  professionale,
della durata  di  due  settimane.  La  ricorrente,  in  possesso  dei
prescritti requisiti, ha presentato domanda  di  partecipazione  alla
selezione ed e' stata ammessa alla prova selettiva.  All'esito  dello
svolgimento della prova, la  Commissione  esaminatrice  ha  proceduto
alla redazione della graduatoria per l'accesso  al  corso  finale  di
riqualificazione, in  pretesa  applicazione  della  lex  specialis  e
dell'art. 10 del CCNL 1998 - 2001. La norma contrattuale, cosi'  come
ribadito dall'art. 5 della  lex  specialis,  ha  fissato  i  seguenti
criteri  di  selezione  dei  concorrenti  a  parita'  di   punteggio:
posizione economica di  provenienza;  anzianita'  di  servizio  nella
posizione economica di provenienza; originaria posizione nel ruolo di
anzianita'; criteri generali per gli inquadramenti. 
  La Commissione, contravvenendo ai criteri fissati dal  bando,  dopo
aver graduato i concorrenti in applicazione dei criteri sub a) e  b),
ha redatto la graduatoria sulla  base  del  mero  criterio  residuale
della maggiore anzianita' anagrafica. Ne e' scaturita una graduatoria
palesemente erronea, che ha visto la  ricorrente  collocata  al  416°
posto degli idonei. La corretta applicazione  dei  criteri  stabiliti
dalla lex specialis, ed in  particolare  del  criterio  di  cui  alla
lettera c), avrebbe collocato la ricorrente  in  posizione  utile  ai
fini dell'ammissione al corso di formazione professionale.  Gli  atti
impugnati, infatti, sono sicuramente illegittimi e vanno annullati  -
previa sospensione - per i seguenti MOTIVI 
  I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DELLA LEX SPECIALIS IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL  C.C.N.L.  MINISTERI
PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 ECCESSO DI POTERE 
  Il procedimento concorsuale e' sicuramente illegittimo per  difetto
di motivazione  e  per  violazione  dei  criteri  fissati  dalla  lex
specialis per la redazione della graduatoria di accesso al  corso  di
riqualificazione. L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo 5 del
bando hanno fissato  i  seguenti  criteri  per  la  formazione  della
graduatoria  dei  concorrenti,  collocati  a  parita'  di  punteggio,
all'esito della prova pratica: posizione  economica  di  provenienza;
anzianita' di servizio  nella  posizione  economica  di  provenienza;
originaria posizione nel ruolo di anzianita';  criteri  generali  per
gli inquadramenti. Una volta utilizzati i criteri delle lettere a)  e
b), la Commissione di Concorso e' tenuta ad  utilizzare  il  criterio
della lettera c) ovvero la  posizione  nel  ruolo  di  anzianita'  e,
dunque, l'anzianita' generale di  servizio  di  ciascun  concorrente.
Sennonche', l'intimata Amministrazione  ha  clamorosamente  bypassato
tale  criterio  ed  ha  affidato  la  selezione  alla   semplicistica
scorciatoia  del   criterio   meramente   residuale   dell'anzianita'
anagrafica. In tal modo e' stato stravolto  l'ordine  di  graduazione
fissato dalla lex specialis  e  dalla  disciplina  contrattuale.  Dal
semplice raffronto  della  graduatoria  impugnata  con  il  ruolo  di
anzianita' emerge, infatti, che l'accesso al corso di  formazione  e'
stato consentito a dipendenti dell'Amministrazione con anzianita'  di
servizio minore rispetto  a  quella  della  ricorrente.  In  caso  di
corretta applicazione dei criteri, la sig.ra Trotta  avrebbe  trovato
collocazione in una posizione utile di graduatoria per  l'accesso  al
corso, tenuto conto  che  presta  servizio  presso  l'Amministrazione
Civile dell'Interno sin dal 16.12.1981.  istanza  di  sospensione  Il
danno e' grave ed irreparabile per la ricorrente,  tenuto  conto  che
per effetto della illegittima graduatoria si vede precluso  l'accesso
al corso. 
  p.q.m. Accogliersi il ricorso  -  previa  sospensione  -  con  ogni
conseguenza di legge. Salerno, 30 novembre 2007 
    
  Avv. Andrea Di Nunno 
    
  T.A.R. LAZIO - ROMA SEZ. I-TER -  MOTIVI  AGGIUNTI  per  la  sig.ra
Carmelina TROTTA, nata il 10.7.1958 - rappresentata e difesa - giusta
procura  a  margine  -  dall'Avv.  Andrea  DI  NUNNO,  con  il  quale
elettivamente domicilia in Roma alla via  Cosseria  n.  2  presso  lo
studio del dott. Giuseppe Placidi; contro il Ministero  dell'Interno,
in persona del Ministro p.t.; avverso e per l'annullamento  -  previa
somministrazione di idonee misure cautelari 
  a - del decreto del  Ministero  dell'Interno,  pubblicato  in  data
13.2.2008 nei siti intranet ed internet dell'Amministrazione, con cui
e' stato disposto l'inquadramento del personale  risultato  vincitore
delle  procedure  di  riqualificazione  per  l'accesso  nel   profilo
professionale di collaboratore amministrativo, appartenente  all'area
funzionale C, posizione  economica  C1  del  settore  amministrativo,
nella parte in cui non ha disposto l'inquadramento  della  ricorrente
tra il personale vincitore; 
  b -  per  quanto  di  ragione,  del  telegramma  urgente  prot.  n.
M/6161/BIS/93 del 12.2.2008, con cui  il  Ministero  dell'Interno  ha
ordinato  agli  organi  ministeriali  periferici  di  comunicare   al
personale  interessato  la  data   di   pubblicazione   del   decreto
ministeriale sub a); 
  c  -  per  quanto  di  ragione,  della  nota  del  15.2.2008   cat.
2/2.2008/Pers. Civ. con cui la Questura di Salerno- Ufficio Personale
ha notificato alla ricorrente il telegramma sub b); d - di tutti  gli
atti presupposti,  collegati,  connessi  e  consequenziali,  comunque
lesivi  degli  interessi  della  ricorrente.  nel  ricorso  (r.g.  n.
11945/2007) FATTO In data  13.2.2008  il  Ministero  dell'Interno  ha
adottato decreto con cui ha disposto  l'inquadramento  del  personale
vincitore. 
  La  ricorrente,  nonostante,  sia  stata  ammessa  con  riserva   a
partecipare al corso di riqualificazione, non e' stata inquadrata tra
il personale risultato vincitore delle procedure di  riqualificazione
per   l'accesso   nel   profilo   professionale   di    collaboratore
amministrativo,  appartenente  all'area   funzionale   C,   posizione
economica C1 del settore amministrativo. In  tale  contesto  sussiste
l'interesse alla  proposizione  dei  presenti  MOTIVI  AGGIUNTI  A  -
SULL'ILLEGITTIMITA' PER VIZI PROPRI - I - VIOLAZIONE DI  LEGGE  (ART.
7,COMMA 5 DELLA LEX SPECIALIS - ARTT. 28 E 33 L. N. 1034/71 - ART. 27
R.D.  N.  1054/1924  -  ART.  21-SEPTIES)  -VIOLAZIONE  ED   ELUSIONE
DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. - CAMPANIA - SALERNO - SEZ. I DEL 5.12.2007
N. 1179/2007 - ECCESSO DI POTERE 
  Le decisioni del Giudice  si  eseguono,  non  si  eludono.  Facendo
applicazione di tale principio,  per  quanto  qui  rileva,  e'  stato
affermato che la statuizione del Giudice  Amministrativo  prevale  su
quella incompatibile ed adottata (non importa  se  consapevolmente  o
meno) dall'Amministrazione con contenuto oggettivamente elusivo,  che
diviene  irrilevante  e  comunque  tamquam  non  esset.  Si  e'  gia'
rappresentato che il T.A.R. Campania, Sez. di Salerno nella Camera di
Consiglio del  5.12.2007,  con  ordinanza  n.  1178/2007  ha  accolto
l'istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente. Nella  specie  il
decreto impugnato viola ed elude le  citate  pronunce  cautelari.  Il
decreto e', pertanto, illegittimo per  l'evidente  contrasto  con  le
risultanze processuali, cristallizzate e non  piu'  modificabili  con
l'ordinanza del T.A.R. Campania, Sez.  I  di  Salerno  n.  1178/2007,
nonche' per violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/90. 
  Il  decreto  impugnato  e',  inoltre,  illegittimo  per  violazione
dell'art. 7, comma 5 della lex specialis.  L'articolo  7  del  bando,
infatti, cosi' dispone: "Al termine del corso  i  dipendenti  che  vi
hanno partecipato saranno inquadrati, con apposito provvedimento, nel
nuovo   profilo   professionale   di   collaboratore   amministrativo
contabile...". In ragione di cio',  emerge  per  tabulas  il  diritto
della   ricorrente   ad   essere   inquadrata   nel   nuovo   profilo
professionale. 
  B  -  ILLEGITTIMITA'  DERIVATA  Il   provvedimento   impugnato   e'
illegittimo, in via derivata, stante le illegittimita' denunciate con
il ricorso R.G. n. 11945/2007 per seguenti MOTIVI - I - VIOLAZIONE DI
LEGGE (ART. 3 L. 241/90) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEX SPECIALIS
IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DEL C.C.N.L. MINISTERI  PER  IL  QUADRIENNIO
1998-2001  ECCESSO  DI  POTERE   Il   procedimento   concorsuale   e'
sicuramente illegittimo per difetto di motivazione e  per  violazione
dei criteri fissati  dalla  lex  specialis  per  la  redazione  della
graduatoria di accesso al corso di riqualificazione. 
  L'art. 10 del C.C.N.L. 1998-2001 e l'articolo  5  del  bando  hanno
fissato i seguenti criteri per la formazione  della  graduatoria  dei
concorrenti, collocati a parita' di punteggio, all'esito della  prova
pratica: posizione economica di provenienza; anzianita'  di  servizio
nella posizione economica di provenienza;  originaria  posizione  nel
ruolo di anzianita'; criteri  generali  per  gli  inquadramenti.  Una
volta utilizzati i criteri delle lettere a) e b), la  Commissione  di
Concorso e' tenuta ad utilizzare il criterio della lettera c)  ovvero
la posizione nel ruolo di anzianita' e, dunque, l'anzianita' generale
di  servizio   di   ciascun   concorrente.   Sennonche',   l'intimata
Amministrazione ha  clamorosamente  bypassato  tale  criterio  ed  ha
affidato la selezione alla  semplicistica  scorciatoia  del  criterio
meramente residuale dell'anzianita' anagrafica. In tal modo e'  stato
stravolto l'ordine di graduazione fissato dalla lex specialis e dalla
disciplina contrattuale. Dal  semplice  raffronto  della  graduatoria
impugnata con il ruolo di anzianita' emerge, infatti,  che  l'accesso
al  corso  di   formazione   e'   stato   consentito   a   dipendenti
dell'Amministrazione con anzianita' di  servizio  minore  rispetto  a
quella della ricorrente. 
  In caso di corretta applicazione  dei  criteri,  la  sig.ra  Trotta
avrebbe trovato collocazione in una posizione  utile  di  graduatoria
per l'accesso al corso,  tenuto  conto  che  presta  servizio  presso
l'Amministrazione Civile dell'Interno sin dal 16.12.1981. 
  istanza  cautelare  Il  danno  e'  grave  ed  irreparabile  per  la
ricorrente,  tenuto  conto  che  si  vede  illegittimamente   privata
dell'inquadramento cui ha sicuramente diritto. 
  p.q.m. Accogliersi  il  ricorso  ed  i  motivi  aggiunti  -  previa
somministrazione di idonee misure cautelari - con ogni conseguenza di
legge. Salerno-Roma, 25 marzo 2008 

                        avv. Andrea Di Nunno 

 
T13ABA378
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