CORTE APPELLO DI TRIESTE

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  CORTE APPELLO DI TRIESTE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL  LAVORO,  R.G.
n. 72/2010, in esecuzione del verbale  d'udienza  del  4.10.2012,  n.
1321 che ha fissato udienza il giorno 7.03.2013, ore 9.30 si notifica
per pubblici proclami l'appello  sotto  forma  di  sunto  a  tutti  i
soggetti  collocati   nelle   graduatorie   per   l'ammissione   alla
riqualificazione per  la  copertura  di  posti  n.  81  di  direttore
amministrativo contabile, area funzionale C, posizione  economica  C3
con bando pubblicato in data 03.05.2004 dal Ministero dell'Interno e,
in particolare, a: Francesco Parente, Trinio  Ludovico  Maffei,  Anna
D'Alessandro, Daniela Turriziani, Gennaro  De  Santis,  Silvia  Vari,
Fiorella Vento, Antonella Ortenzi,  Angela  Ligorio,  Lucia  Ambrosi,
Serena Allegrini,  Graziella  Boffetti,  Michela  Zanibellato,  Elisa
Claudia Guglielmi, Michelangelo Battaglia, Piera  Palmerio,  Giuseppe
Trischitta,  Eliseo  Pisapia,  Bartolomeo   Nico,   Giomauro   Satta,
Francesco Finocchiaro, Maria Rita Manco, Gabriele Ballarin, Marinella
Ferrari, Paolo Monte, Rosaria Maria Parisi, Erminia Rosaria Spaziani,
Elia Farinelli. 
  Con appello la dott.ssa Lippa, con l' Avv. Giulia Milo, e domicilio
eletto presso il suo studio in Trieste, Via del Mercato Vecchio n. 3,
ricorreva avverso la Sentenza del Tribunale di Trieste,  Giudice  del
Lavoro,  del  1.02.2010,  n.  17  con   la   quale,   definitivamente
pronunciando nella causa promossa da Valeria Lippa  contro  Ministero
dell'interno,si rigettava ogni domanda di parte attrice. La  dott.ssa
Lippa  chiedeva   in   via   principale,   nel   merito:   accertarsi
l'illegittimita'  e/o  illiceita'  della  prpopria  esclusione  dalla
graduatoria  per  l'ammissione  alla  procedura  di  riqualificazione
indetta con d.m. di data 03.05.2004, relativa alla  copertura  di  81
posti di direttore amministrativo contabile posizione  economica  C3,
con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere
la promozione a C3 fin dalla procedura  di  riqualificazione  bandita
nel   2004;   in   via    ulteriormente    principale:    condannarsi
l'Amministrazione  a   effettuare   la   nuova   qualificazione   con
incardinamento nella  nuova  posizione  di  direttore  amministrativo
contabile  C3,  sin   dalla   procedura   bandita   nel   2004,   con
riconoscimento del risarcimento danni per il ritardo,  per  il  danno
previdenziale, nonche' i danni da dequalificazione professionale e da
perdita di chance; in via  istruttoria:  la  nomina  di  un  CTU  per
quantificare i danni da ritardo e previdenziali, nonche' i  danni  da
dequalificazione professionale e da perdita di chance. 
  Con l'atto di appello si chiede la riforma della sentenza appellata
e l'accoglimento del ricorso presentato in primo grado. 
  L'Amministrazione contestava l'esistenza di uno dei  requisiti  per
l'ammissione: il diploma di laurea in economia e commercio,  economia
politica,  economia   aziendale,   economia   delle   amministrazioni
pubbliche ed istituzioni  internazionali,  scienze  politiche  o  dei
diplomi di laurea equipollenti di cui  all'art.  sub  1)  del  C.C.I.
2002-2005 del Ministero dell'Interno, di data 01.03.2004. 
  La predetta esclusione e' ad avviso  della  Lippa  illegittima  e/o
illecita in quanto, l'Amministrazione non ha considerato equipollente
alla  laurea  in  scienze  politiche  quella  in  giurisprudenza,  in
possesso della dott.ssa Lippa, cosi' come stabilito dall'art. 168 del
R.D. 1592/1933.  Il  titolo  di  studio,  laurea  in  giurisprudenza,
doveva, in virtu' di  tale  equipollenza,  consentire  alla  dott.ssa
Lippa  di  essere  inserita  nella  graduatoria  e,  sulla  base  del
punteggio  totalizzato  (15208),  Ella  avrebbe  avuto  accesso  alla
procedura di riqualificazione. Si richiamano  talune  sentenze  delle
Sezioni lavoro a titolo di precedente, tra le quali la  n.  1741/2007
del Trib. di Avellino e la n. 28607/2007 del Trib. di Napoli. 
  La ricorrente chiedeva, poi, il risarcimento dei danni  patiti  per
le differenze retributive e previdenziali dal 21.10.2005 ad oggi.  Il
ricorso veniva rigettato in quanto la laurea  in  giurisprudenza  non
veniva considerata equipollente alla  laurea  in  scienze  politiche,
trattandosi,  a  parere  del  primo   giudicante,   di   equipollenza
unidirezionale. L'interpretazione della disciplina  normativa  e  del
bando di  concorso  proposte  nella  sentenza  appellata,  ad  avviso
dell'appellante, non sono assolutamente condivisibili. L'equipollenza
dei titoli di studio deve per forza avere valenza bi direzionale,  in
applicazione del principio di uguaglianza e del favor partecipationis
a tutte le  selezioni  indette  dalla  Pubblica  Amministrazione.  In
particolare nella sentenza appellata non si confuta quanto  affermato
dal Trib. di Napoli, 02.10.2007 n. 28607, secondo cui  l'equipollenza
deve essere bilaterale ed  il  legislatore  del  1933  considera  per
l'accesso a impieghi che richiedono una formazione di tipo  giuridico
- economico - amministrativo, la laurea in  giurisprudenza  un  major
rispetto a quella in scienze politiche che puo'  essere  riconosciuta
equipollente. Tale principio di rango  legislativo  non  puo'  essere
contraddetto  a  livello  amministrativo.  Inoltre   la   luarea   in
giurisprudenza assicura una  formazione  economica  non  inferiore  a
quella di scienze politiche tant'e' che il d. m. 25.11. 2005 del MIUR
che  definisce  la  classe  del  corso  di   laurea   magistrale   in
Giurisprudenza, prevede tra le attivita' formative indispensabili, 15
crediti da raggiungere in materie di tipo economico. Trieste,  li'  8
gennaio 2013 

                          avv. Giulia Milo 

 
T13ABA755
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