Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso al pubblico La societa' ABRUZZOENERGIA S.p.A. con sede legale a Gissi (CH) in Contrada Selva 1/a - Zona industriale, in applicazione dell'art. 14-ter, legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi' come modificato dall'art. 11 legge 24 novembre 2000 n. 340, pubblica il Decreto n. 239/EL-195/180/2013 del 15 gennaio 2013 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, recante l'approvazione del progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "Villanova - Gissi" ed opere connesse nei comuni di Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa, Casalanguida e Gissi, in provincia di Chieti, e nel comune di Cepagatti, in provincia di Pescara. Il Decreto di autorizzazione, unitamente agli allegati ed ai pareri pervenuti e' consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - Normativa - Decreti interministeriali. Il presente avviso viene altresi' pubblicato in un quotidiano a tiratura nazionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; VISTO l'articolo 1-sexies, comma 1, del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attivita' Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica; VISTO l'articolo 1-sexies, comma 4-quater, del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla normativa vigente; VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006; VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; CONSIDERATO che la societa' Abruzzoenergia S.p.A. e' proprietaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato, autorizzata dal Ministero delle Attivita' Produttive con decreto n. 55/01/2004 del 2 marzo 2004, in comune di Gissi (provincia di Chieti), connessa alla Rete di trasmissione nazionale con il collegamento in antenna, a 380 kV, dei due gruppi di generazione della centrale con la stazione elettrica (S.E.) di smistamento a 380 kV denominata "Gissi", inserita in entra-esce sull'esistente elettrodotto aereo a 380 kV in singola terna "Villanova -Larino"; VISTA la nota prot. n. GS/105/2009 del 10 febbraio 2009 con la quale Abruzzoenergia S.p.A., avuto riguardo sia della situazione energetica di deficit di produzione della Regione Abruzzo che delle problematiche di gestione della rete di trasmissione nazionale (RTN) nell'area, volendo garantire la piena dispacciabilita' della propria centrale di Gissi, ha richiesto alla Terna S.p.A., ai sensi della Delibera 99/08 dell'AEEG, la modifica della connessione alla RTN del proprio impianto di produzione; CONSIDERATO che Terna S.p.A., in qualita' di gestore della RTN, preso atto delle criticita' della rete interessanti il lato adriatico e, in particolare, la Regione Abruzzo, ha da tempo inserito nel Piano di Sviluppo (PdS) annuale della rete la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV dalla S.E. di "Villanova" alla S.E. di "Gissi", nonche' il rinforzo totale di tutta la dorsale medio adriatica a 380 kV anche per quanto riguarda il tratto piu' a Sud, dalla S.E. di "Gissi" fino alla S.E. di "Foggia" in Puglia; VISTA la nota prot. n. TE/P20090004235 del 3 aprile 2009 con la quale Terna S.p.A., ai sensi del Codice di Rete, ha risposto alla Abruzzoenergia S.p.A. definendo la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la modifica della connessione alla RTN della centrale di Gissi, prevedendo la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna, per il collegamento della S.E. "Gissi" con la S.E. a 380 kV "Villanova"; CONSIDERATO che l'intervento sopra indicato, oltre a modificare/rinforzare la connessione alla RTN dell'esistente centrale di "Gissi" di Abruzzoenergia S.p.A., coincide funzionalmente anche con una prima significativa fase di rafforzamento dell'intera dorsale medio adriatica di trasmissione a 380 kV, come del resto previsto e riportato nel vigente PdS della RTN; VISTA la nota prot. n. ST/436/2009 dell'8 maggio 2009 con la quale Abruzzoenergia S.p.A., accettando la STMG proposta da Terna S.p.A., ha chiesto alla stessa di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa, fino al completamento dell'iter istruttorio e all'emanazione del decreto autorizzativo, ivi inclusi gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione; VISTA la nota prot. n. TE/P20090016665 dell'11 dicembre 2009 con la quale Terna S.p.A. ha comunicato il proprio benestare affinche' Abruzzoenergia S.p.A. provveda alla richiesta delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio degli impianti RTN, informando che, a valle dell'ottenimento delle suddette autorizzazioni, sara' necessario volturare le stesse a favore di Terna S.p.A.; VISTA l'istanza prot. n. ST/1157/2009 del 21 dicembre 2009 (prot. MiSE n. 0144531 del 28 dicembre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Abruzzoenergia S.p.A., Gruppo a2a (C.F. e P.I. 01995170691), ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "Villanova - Gissi" ed opere connesse, nelle provincie di Pescara e di Chieti; CONSIDERATO che l'intervento, come anzidetto, risulta necessario sia per garantire il pieno dispacciamento della centrale di "Gissi" di Abruzzoenergia S.p.A. sia per superare la situazione di deficit di produzione energetica della Regione Abruzzo e le problematiche di gestione della RTN nell'area centro-adriatica; CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione prevede la realizzazione di: -un nuovo elettrodotto aereo a 380 kV, in doppia terna, tra le esistenti S.E. a 380 kV di "Gissi" e di "Villanova", per una lunghezza di circa 69,3 km; -una variante all'elettrodotto esistente, a 380 kV, in semplice terna, "Villanova - Gissi", rappresentata da interventi puntuali su alcuni sostegni e da uno spostamento dell'asse della linea per la lunghezza di circa 4 km, al fine di permettere il passaggio del nuovo elettrodotto ; -l'adeguamento delle esistenti S.E. a 380 kV "Gissi" e "Villanova", senza alterazione del perimetro esterno attuale, con la realizzazione dei relativi stalli di estremita' funzionali alla connessione del nuovo collegamento in progetto; CONSIDERATO che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale"; CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilita' dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprieta' interessate; CONSIDERATO che, poiche' ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica, la Societa' Abruzzoenergia S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili; CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale; VISTA la nota prot. n. ST/86/2010 del 3 febbraio 2010 con la quale Abruzzoenergia S.p.A. ha trasmesso la documentazione, ai fini dell'avvio del procedimento ambientale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (MIBAC) e ai soggetti competenti in materia ambientale; VISTA la nota prot. n. ST/12/2010 del 7 gennaio 2010, con la quale Abruzzoenergia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione e' superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004; VISTA la nota prot. n. 0008628 del 25 gennaio 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; CONSIDERATO che la Societa' Abruzzoenergia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 e s.m.i., dato l'elevato numero dei destinatari, e' stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, ed e' stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 3 febbraio 2010 al 5 marzo 2010 presso i comuni di Atessa, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Casalanguida, Castel Frentano, Chieti, Filetto, Guardiagrele, Orsogna e Paglieta; dal 3 febbraio 2010 al 3 marzo 2010 presso i comuni di Gissi e di Cepagatti; dal 3 febbraio 2010 al 4 marzo 2010 presso il comune di Lanciano; dal 3 febbraio 2010 al 6 marzo 2010 presso il comune di Fara Filiorum Petri e dal 3 febbraio 2010 al 29 giugno 2010 presso il comune di Sant' Eusanio del Sangro; CONSIDERATO che e' stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sui giornali "Il Sole 24 ore" e "Il Centro" e sul sito informatico della Regione Abruzzo in data 3 febbraio 2010; ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; VISTA la nota prot. n. 0008683 del 31 maggio 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001; VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15 giugno 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0012245 del 21 luglio 2010 a tutti i soggetti interessati; CONSIDERATO che nell'ambito dell'endoprocedimento ambientale sono state presentate le controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute, con i seguenti documenti: -n. RT-DT-139 del 10 dicembre 2010, trasmesso con nota prot. n. 2011-ABE-000002-P del 04 gennaio 2011; -n. RT-DT-139/1 del 5 aprile 2011 (documento di sintesi); -n. RT-DT-139/2 del 15 aprile 2011, trasmesso con nota prot. n. 2011-ABE-000044-P del 27 aprile 2011; -n. RT-DT-139/3 del 14 maggio 2011, trasmesso con nota prot. n. 2011-ABE- 000051-P del 19 maggio 2011; VISTO il decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale, con prescrizioni, n. DVA-DEC-2011-00510 del 13 settembre 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali; VISTA la nota prot. n. 2012-ABE-000007-P del 26 gennaio 2012 con la quale Abruzzoenergia S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti i nuovi elaborati progettuali, contenenti le varianti di limitata entita' e le ottimizzazioni richieste nell'ambito dell'endoprocedimento ambientale; VISTA la nota prot. n. 0002992 del 15 febbraio 2012 del MISE di riavvio dell'istruttoria; VISTA la nota prot. n. 2012-ABE-000035-P, del 28 marzo 2012 di Abruzzoenergia S.p.A. di trasmissione dei nuovi elaborati progettuali, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m.i., dato l'elevato numero dei destinatari, e' stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei soli Comuni interessati dalle varianti ed ottimizzazioni di tracciato stabilite dal Decreto di compatibilita' ambientale, ed e' stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 5 aprile al 5 maggio 2012 presso i Comuni di Chieti, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Guardiagrele, Castel Frentano, Sant'Eusanio del Sangro e Paglieta; CONSIDERATO che e' stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "Il Centro" e sul sito informatico della Regione Abruzzo in data 5 aprile 2012; ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; VISTA la nota prot. n. 2012-ABE-000125-P del 23 ottobre 2012 con la quale Abruzzoenergia S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti il documento n. RT-DT-203/1 del 5 ottobre 2012 contenente le controdeduzioni a tutte le osservazioni prodotte; VISTA la nota prot. n. 0020069 del 12 ottobre 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m. e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001 e s.m.i.; VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7 novembre 2012 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0023442 del 30 novembre 2012 a tutti i soggetti interessati; VISTA la nota prot. n. 0025123 del 21 dicembre 2012 di integrazione del suddetto verbale; CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni; CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto; CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi e' intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta; VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche; VISTE la nota prot. n. 0009096 del 30 ottobre 2012 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso la Determina Dirigenziale DA20/28 del 22 ottobre 2012 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo relativa all'accertamento della conformita' urbanistica delle opere in autorizzazione; VISTA la delibera n. 727 del 6 novembre 2012, con la quale la Giunta Regionale dell'Abruzzo ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni; CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. 2012-ABE-000218-P del 21 dicembre 2012 con il quale Abruzzoenergia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni ed alle determinazioni di cui ai resoconti verbali della citata Conferenze di Servizi, nonche' la successiva nota integrativa n. 2012-ABE-00219-P del 28 dicembre 2012; RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; DECRETA Art. 1 - 1.E' approvato il progetto definitivo, presentato dalla societa' Abruzzoenergia S.p.A., per la costruzione ed esercizio, dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "Villanova - Gissi" ed opere connesse nei comuni di Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa, Casalanguida e Gissi, in provincia di Chieti, e nel comune di Cepagatti, in provincia di Pescara, con le prescrizioni di cui in premessa. 2.Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato contenuto nelle planimetrie catastali contenute nell' "Allegato_2_ RT-DT-120 fogli 1-25, revisione 02" del 20 settembre 2011, alla nota prot. n. 2012-ABE-000007-P, del 26 gennaio 2012. 3.La Societa' Abruzzoenergia S.p.A., con sede in Gissi (Chieti), Contrada Selva, 1/A Z.I. (C.F. e P.I. 01995170691), provvede entro 30 giorni a richiedere ai Ministeri autorizzanti la voltura della presente autorizzazione a Terna S.p.A. che, in qualita' di concessionario della RTN, e' soggetto titolato a costruire ed esercitare le suddette opere nei comuni interessati, in conformita' al progetto approvato. 4.In mancanza della richiesta di voltura entro il termine indicato, l'autorizzazione si intende decaduta. Art.2 - 1.La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 2.La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 3.Le opere autorizzate sono inamovibili. 4.La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 5.La presente autorizzazione e' trasmessa ai comuni di Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa, Casalanguida, Gissi e Cepagatti, affinche', nelle more della realizzazione delle opere, siano garantite le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonche' per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Art. 3 - La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonche' delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati. Art. 4 - 1.Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2.Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 3.Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della societa' titolare del decreto autorizzativo, prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4.Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo. 5.Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 6.Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la societa' titolare del decreto autorizzativo deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. La societa' titolare del decreto autorizzativo deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto la societa' titolare del decreto autorizzativo deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7.Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la societa' titolare del decreto autorizzativo deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 8.Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 9.Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della societa' titolare del decreto autorizzativo. Art. 5 - L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la societa' titolare del decreto autorizzativo assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 6 - La societa' titolare del decreto autorizzativo resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento. Art. 7 - 1.Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Abruzzoenergia S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. DVA-DEC-2011-00510 del 13 settembre 2011, recante favorevole pronuncia di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. 2.Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Roma, 15 gennaio 2013 Il direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dott.ssa Rosaria Romano - Il direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche Avv. Maurizio Pernice Gissi, 17 gennaio 2013 Abruzzoenergia S.p.A - Il presidente Comm. Cav. Gennaro Strever T13ADE831