Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
RG. n. 10987/2012 - Notifica per pubblici proclami La Super 3 s.p.a. (CF 02306450582) con sede in Roma, v.le S.Rebecchini, 17, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Filippo Rebecchini, rappresentata e difesa dall'avv.prof. Claudio Chiola (CHLCLD38D09H501K, p.i. 04865710588) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785, nel giudizio proposto da WINNING WORK s.r.l. (avv. D.Siciliano), per l'annullamento della graduatoria relativa all'assegnazione delle frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione Lazio (Rg. 10987/12), ha proposto ricorso incidentale contro WINNING WORK s.r.l. e nei confronti di: 1) Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, 2) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, 3) Associazione Amici di Telepace, 4) Canale Dieci s.p.a., 5) Roma Television Communication s.r.l., 6) Tele Etere s.p.a. in liquidazione, 7) Tele In s.r.l. Il ricorso incidentale proposto da Super 3 s.p.a. ha ad oggetto il bando per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale locale per la Regione Lazio (determina Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n. 103 del 5.9.2012) nonche' la graduatoria predisposta in data 13.12.2012 per la Regione Lazio. I motivi del ricorso incidentale sono: 1. Violazione dell'art.4, d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in l. 26.5.2011, n.75) - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e parita' di trattamento, con il quale si e' censurata l'imposizione nel bando del principio della separazione contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione legislativa e, comunque, rispettato da Super 3 che, pertanto, si e' vista ingiustamente negare ogni punteggio per la voce "patrimonio"; 2. Falsa e incoerente applicazione dell'art.25 della delibera AGCom 353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt.2423 e seg. c.c.; Violazione del principio d'irretroattivita'. Con tale motivo si censura l'ulteriore prescrizione del bando relativa alla necessita' di approvare il criterio di separazione contabile nella delibera assembleare di approvazione del bilancio in quanto oscura perche' l'approvazione potrebbe essere riferita alla data di pubblicazione del bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12,12, prevista per tutti i bilanci; irragionevole perche' un'emittente su 30 ha potuto rispettarla; illegittima perche', la disciplina del bilancio e' contenuta negli artt.2423 e segg. c.c.; l'art.25 delibera AGCOM 353/11 non prevede alcun collegamento con il bilancio; ha fissato retroattivamente un requisito che pertanto e' impossibile da soddisfare; 3. Irragionevolezza dell'art.2, c. 6 del bando. Il bando, prevedendo lo stesso punteggio per tutte le emittenti che occasionalmente utilizzano lo stesso canale e' manifestamente irragionevole e fonte di gravi discriminazioni; 4. Violazione della delibera AGCom 265/12/CONS - Incompetenza. Il bando ha escluso illegittimamente dalle frequenze assegnabili il canale 35; 5. Violazione degli artt.3, 21, 24, 41, 42 e 113 Cost. E' stata denunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art.1, c. 13bis l. 220/10; l'irragionevolezza della disponibilita' illimitata di frequenze riconosciuta alla emittenza nazionale e non a quella locale; 6. Risarcimento del danno - Mancato indennizzo, per l'esproprio della frequenza legittimamente utilizzata e dell'attivita' di operatore di rete. Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza collegiale 9.1.2013, n.354/2013, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze della televisione digitale terrestre per la Regione Lazio indetta ai sensi della determina del direttore generale della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del MiSE pubblicata in G.U.R.I. in data 5 settembre 2012. Lo stesso TAR ha rinviato la discussione alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2013. Roma, 29 gennaio 2013 avv. prof. Claudio Chiola T13ABA1101