TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
Sez. I

(GU Parte Seconda n.13 del 31-1-2013)

 
         RG. n. 10987/2012 - Notifica per pubblici proclami 
 

  La  Super  3  s.p.a.  (CF  02306450582)  con  sede  in  Roma,  v.le
S.Rebecchini, 17, in persona del legale rapp.te  p.t.  dott.  Filippo
Rebecchini, rappresentata  e  difesa  dall'avv.prof.  Claudio  Chiola
(CHLCLD38D09H501K, p.i.  04865710588)  ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785,
nel giudizio proposto da WINNING WORK s.r.l. (avv. D.Siciliano),  per
l'annullamento  della  graduatoria  relativa  all'assegnazione  delle
frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione  Lazio  (Rg.
10987/12), ha proposto ricorso incidentale contro WINNING WORK s.r.l.
e  nei  confronti  di:  1)  Ministero  dello  Sviluppo  Economico   -
Dip.Comunicazioni,  2)  Direzione   generale   per   i   servizi   di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo
Economico - Dip.Comunicazioni, 3) Associazione Amici di Telepace,  4)
Canale Dieci s.p.a., 5) Roma Television Communication s.r.l., 6) Tele
Etere  s.p.a.  in  liquidazione,  7)  Tele  In  s.r.l.   Il   ricorso
incidentale proposto da Super 3 s.p.a. ha ad  oggetto  il  bando  per
l'assegnazione delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva
digitale locale per la Regione Lazio  (determina  Ministero  Sviluppo
Economico, Dipartimento Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n. 103 del
5.9.2012) nonche' la graduatoria predisposta in data  13.12.2012  per
la Regione Lazio. 
  I motivi del ricorso incidentale sono:  1.  Violazione  dell'art.4,
d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in l.  26.5.2011,  n.75)  -  Difetto  di
motivazione   -   Violazione   dei   principi   di    ragionevolezza,
proporzionalita' e  parita'  di  trattamento,  con  il  quale  si  e'
censurata l'imposizione nel bando  del  principio  della  separazione
contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione  legislativa
e, comunque, rispettato  da  Super  3  che,  pertanto,  si  e'  vista
ingiustamente negare ogni punteggio  per  la  voce  "patrimonio";  2.
Falsa e incoerente  applicazione  dell'art.25  della  delibera  AGCom
353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt.2423  e  seg.
c.c.; Violazione del principio d'irretroattivita'. Con tale motivo si
censura l'ulteriore prescrizione del bando relativa  alla  necessita'
di approvare il criterio  di  separazione  contabile  nella  delibera
assembleare di approvazione del bilancio  in  quanto  oscura  perche'
l'approvazione potrebbe essere riferita alla  data  di  pubblicazione
del bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12,12, prevista per  tutti
i  bilanci;  irragionevole  perche'  un'emittente  su  30  ha  potuto
rispettarla; illegittima  perche',  la  disciplina  del  bilancio  e'
contenuta negli artt.2423  e  segg.  c.c.;  l'art.25  delibera  AGCOM
353/11 non prevede alcun collegamento con  il  bilancio;  ha  fissato
retroattivamente  un  requisito  che  pertanto  e'   impossibile   da
soddisfare; 3. Irragionevolezza dell'art.2, c. 6 del bando. Il bando,
prevedendo  lo  stesso  punteggio  per   tutte   le   emittenti   che
occasionalmente  utilizzano  lo  stesso  canale   e'   manifestamente
irragionevole e fonte di gravi discriminazioni; 4.  Violazione  della
delibera AGCom  265/12/CONS  -  Incompetenza.  Il  bando  ha  escluso
illegittimamente  dalle  frequenze  assegnabili  il  canale  35;   5.
Violazione degli artt.3,  21,  24,  41,  42  e  113  Cost.  E'  stata
denunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art.1,  c.  13bis  l.
220/10;  l'irragionevolezza  della   disponibilita'   illimitata   di
frequenze riconosciuta  alla  emittenza  nazionale  e  non  a  quella
locale;  6.  Risarcimento  del  danno  -  Mancato   indennizzo,   per
l'esproprio   della    frequenza    legittimamente    utilizzata    e
dell'attivita' di operatore di rete. 
  Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza collegiale 9.1.2013, n.354/2013,
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a  mezzo  di  notifica
per pubblici proclami a tutti i soggetti che hanno  partecipato  alla
procedura per l'assegnazione alle emittenti  locali  delle  frequenze
della televisione digitale terrestre per la Regione Lazio indetta  ai
sensi della determina del direttore generale della direzione generale
per i servizi di comunicazione elettronica e di  radiodiffusione  del
MiSE pubblicata in G.U.R.I. in data 5 settembre 2012. Lo  stesso  TAR
ha rinviato la discussione alla Camera di  Consiglio  del  24  aprile
2013. Roma, 29 gennaio 2013 

                      avv. prof. Claudio Chiola 

 
T13ABA1101
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