TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.15 del 5-2-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 10307 del
12 dicembre 2012 nel giudizio R.G. 7520/12. Tele  Capri  S.p.a.,  con
sede a Capri (NA), via Li Campi n. 19, in persona  del  leg.  rapp.te
p.t., rappresentata e  difesa  per  mandato  a  margine  del  ricorso
introduttivo dall'avv. Domenico Siciliano e elettivamente domiciliata
presso il suo studio a Roma,  via  A.  Gramsci  n.  14,  ha  promosso
ricorso  contro  il  Ministero   dello   Sviluppo   Economico,   Dip.
Comunicazioni,   Direzione   Generale   Servizi   di    Comunicazione
Elettronica e Radiodiffusione, e nei confronti di Sette Gold  S.r.l.,
in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Roma, via Tiburtina n.
912, di Winn V. & O. Communication  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rapp.te p.t., con sede a Pescara, corso Vittorio  Emanuele  n.  10  e
Tivuitalia S.p.a., in persona del legale rapp.te  p.t.,  con  sede  a
Brescia, via G. Di Vittorio n. 17, per annullamento previa sospensiva
della nota DGSCER  del  18  maggio  2012  con  cui  il  Ministero  ha
comunicato  che  «nella  graduatoria  dei  soggetti  abilitati   alla
trasmissione televisiva in tecnica digitale nella Regione  Puglia  ai
fini dell'assegnazione del diritto d'uso temporaneo  della  frequenza
di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale  nell'area  tecnica
corrispondente al territorio della stessa regione,  codesta  societa'
non si e' classificata in posizione utile ai  fini  dell'assegnazione
della frequenza in tecnica digitale. Si  invita,  pertanto,  a  voler
spegnere tutti gli impianti eserciti in tecnica analogica o digitale,
cosi' come indicato nel Master Plan  inviato  per  e-mail  da  questa
Amministrazione,  tenuto  conto  che  l'eventuale   esercizio   sara'
considerato  abusivo   nonche'   interferente»;   della   graduatoria
definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle  emittenti  locali
per la Regione Puglia pubblicata sul  sito  del  Ministero;  di  ogni
altro atto connesso, presupposto o  consequenziale  anche  esecutivo,
incluse ove occorra le assegnazioni dei diritti  d'uso  di  frequenze
per la Puglia alle emittenti utilmente collocate e  la  determina  13
marzo 2012 del Direttore della DGSCER nella G.U.R.I.  n.  31  del  14
marzo 2012 - 5ª serie speciale, nonche' per l'annullamento  e  ordine
di esibizione del silenzio serbato sull'istanza di accesso del  10-11
luglio 2012 per la visione e estrazione di copia di atti e  documenti
formati e/o detenuti  dal  Ministero  inerenti  l'assegnazione  delle
frequenze televisive in Puglia alle emittenti indicate. L'oggetto del
giudizio  e'  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle   frequenze
televisive in  tecnica  digitale  terrestre  in  Puglia  ai  soggetti
abilitati alle trasmissioni nella stessa Regione ai  sensi  del  D.L.
34/11 convertito dalla L. 75/11. Il ricorso e' fondato  sui  seguenti
motivi: (1)  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  41  cost.
Violazione e  falsa  applicazione  degli  artt.  1  e  3  L.  241/90.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 3,  della  determina
13 marzo 2012 del Direttore della DGSCER pubblicata nella G.U.R.I. n.
31 del 14 marzo 2012 -  5ª  serie.  Eccesso  di  potere  per  difetto
assoluto e/o apparenza della motivazione,  violazione  del  principio
del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessita' e manifesta
ingiustizia. (2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10  e
10-bis L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio  del
giusto procedimento, sviamento dal fine e manifesta ingiustizia.  (3)
In subordine,  qualora  la  determina  13  marzo  2012  sia  ritenuta
legittimante il contenuto dell'atto  impugnato:  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 41 cost.,  nonche'  degli  artt.  1  e  3,  L.
241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto  e  di
diritto,   sviamento,   illogicita'   e   irrazionalita'   manifeste,
contraddittorieta'  con  precedenti  provvedimenti,  violazione   del
principio  del  giusto  procedimento,  violazione  del  principio  di
proporzionalita'. (4) In via ulteriormente subordinata, violazione  e
falsa applicazione del d.lgs. 177/05, del d.l. 34/11, degli artt.  1,
3, 7 e 8 L. 241/90. Eccesso di potere  per  errore  nei  presupposti,
sviamento da  fine,  manifesta  ingiustizia,  difetto  d'istruttoria,
illogicita' e contraddittorieta', disparita' di trattamento.  Oggetto
del ricorso e' altresi' istanza di esibizione ai sensi dell'art. 116,
co. 2 c.p.a. in relazione al silenzio rigetto serbato  dal  Ministero
in relaziona all'istanza di accesso di Tele Capri  del  10-11  luglio
2012 agli atti e ai documenti formati e/o  detenuti  nell'istruttoria
svolta dal Ministero per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito  del
procedimento  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   di   risorse
frequenziali  agli  operatori  locali  ai   fini   della   definitiva
digitalizzazione delle  reti  televisive  nella  Regione  Puglia  con
particolare, ma non esclusivo, riferimento agli atti ed ai  documenti
relativi all'istruttoria effettuata  ai  fini  dell'individuazione  e
della  valorizzazione  delle  coperture,  della   storicita',   della
tipologia di accordo tra i partecipanti (intesa/consorzio)  nel  caso
di  compagine  composta,  e  del   possesso   dei   prerequisiti   di
partecipazione, inclusa la legittima operativita' alla  data  del  19
dicembre 2008 come da delibere dell'Autorita' per le  Garanzie  nelle
Comunicazioni, di  ciascuna  emittente.  Il  Ministero  non  ha  dato
riscontro all'istanza in questione. Con ordinanza 10307/12 il TAR  ha
disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici
proclami. Con il  presente  avviso  e'  data  conoscenza  legale  del
giudizio  ai  controinteressati,  individuati  in  tutti  i  soggetti
utilmente inseriti nella graduatoria  definitiva  per  l'assegnazione
delle  frequenze  alle  emittenti  locali  per  la   Regione   Puglia
pubblicata sul sito Internet del Ministero dello  Sviluppo  Economico
il 17 maggio 2012 ai sensi della determina datata 13 marzo  2012  del
Direttore  Generale  della  Direzione  generale  per  i  servizi   di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico. 

                       avv. Domenico Siciliano 

 
TS13ABA1245
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