PONTORMO RMBS S.R.L.

Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/1999


Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29
aprile 2011

Sede legale: via Cherubini n. 99 50053 Empoli (FI)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: di Firenze n. 06272000487
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06272000487

(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  della  legge  n.
130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del
Testo  Unico  Bancario  -  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Con riferimento  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 126 del 25 ottobre 2012  sezione  "Altri
annunci commerciali",  Pontormo  RMBS  S.r.l.  ("Pontormo  RMBS"o  la
"Societa'")   comunica   che,   nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei   crediti   ai   sensi   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, in forza di  3  (tre)  contratti  di  cessione  di
crediti pecuniari conclusi in data 15 febbraio 2013  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i  "Contratti  di
Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco  e  pro  soluto
dalle seguenti banche: Banca di  Credito  Cooperativo  di  Fornacette
S.c.p.a.,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Castagneto   Carducci
S.c.p.a. e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.  (collettivamente,  le
"Banche  Cedenti"  e,  ciascuna  la  "Banca  Cedente"),  con  effetti
economici  dalle  ore  23:59  del  30  novembre  2012  (la  "Data  di
Godimento"), 3 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in  bonis  in
base alla normativa emanata  dalla  Banca  d'Italia  ed  identificati
sulla  base  di  criteri  oggettivi  come  di  seguito  indicati.  In
particolare, sono stati oggetto della cessione tutti  i  crediti  per
capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non
ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a  partire  dalla
Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di
estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni,  indennizzi
ed  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta   (collettivamente,   i
"Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario  e  ipotecario
(i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti  nascenti  dalle
polizze assicurative stipulate in relazione  ai  Contratti  di  Mutuo
"Crediti da  Polizze  Assicurative")  che,  alle  ore  23:59  del  29
febbraio 2012, (la  "Data  di  Valutazione"),  o  alla  diversa  data
indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti
criteri generali  comuni  a  tutte  le  Banche  Cedenti  (i  "Criteri
Generali") ed, altresi', per ciascuna  Banca  Cedente  gli  ulteriori
criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in
relazione a tale Banca Cedente: 
  Criteri Generali 
  (a) mutui i cui crediti (i) siano stati ceduti  in  data  3  agosto
2010 dalla Banca  Cedente  alla  societa'  per  la  cartolarizzazione
Pontormo   Mortgages   S.r.l.   nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/99, come  da
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2010,  parte  II,
sezione "Altri annunci commerciali"; e (ii) siano stati  riacquistati
da parte della Banca Cedente ai sensi di un contratto  di  riacquisto
stipulato con Pontormo Mortgages S.r.l. in data 4 febbraio 2013, come
da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013, n. 16,
parte II, sezione "Altri annunci commerciali"; 
  (b) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (c) mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (d) mutui erogati a persone  fisiche  che,  in  conformita'  con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata), siano ricomprese in una  delle  seguenti  categorie  SAE
(settore di attivita' economica): n. 600  ("famiglie  consumatrici");
n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); 
  (e) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni immobili  ubicati
nel territorio italiano ed in relazione ai quali il bene immobile sul
quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso  di  costituzione  di
una o piu' ipoteche su piu' beni immobili  a  garanzia  dello  stesso
mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi  per  tale  il  bene
immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu'
beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore  risultante
da perizia piu' elevato) e' un  bene  immobile  residenziale  ad  uso
abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel  "Gruppo
A1- A8"); 
  (f) mutui in relazione ai quali sia stata pagata  almeno  una  rata
(comprensiva di capitale e/o interessi); 
  (g) mutui derivanti da contratti che prevedano il  pagamento  delle
rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale. 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui con scadenza oltre il 31  luglio  2039  (ivi  compresi  i
mutui a rata fissa e durata  variabile,  in  relazione  ai  quali  si
intende per scadenza la data massima di  allungamento  del  piano  di
ammortamento del relativo mutuo); 
  (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o  comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"); 
  (iii)  mutui  concessi  tramite  l'intermediazione  di   agenti   o
mediatori; 
  (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori  o
dipendenti della Banca Cedente; 
  (v)  mutui  concessi  a  favore   di   amministrazioni   pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi; 
  (vi)  mutui  che  sono  stati   concessi   al   relativo   debitore
congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la
Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati  oggetto  di
sindacazione; 
  (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto
di mutuo; 
  (viii) mutui in relazione ai quali  il  bene  immobile  oggetto  di
ipoteca non risulti interamente costruito; 
  (ix) mutui concessi a debitori  che  presentassero,  nei  confronti
della Banca Cedente: (a)  partite  incagliate  (come  definite  nella
sezione "B", paragrafo 2, della circolare di Banca  d'Italia  n.  272
del  30  luglio  2008  (Matrice  dei  Conti),  come   successivamente
modificata); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi  per  tali
crediti scaduti con un ritardo  nel  pagamento  di  almeno  una  rata
superiore a 90 (novanta) giorni); 
  (x) mutui derivanti da contratti che presentano, alle ore 23:59 del
29 giugno 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 90 giorni; 
  (xi) mutui derivanti da contratti  che  presentano,  alla  Data  di
Godimento, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; 
  (xii) mutui derivanti da contratti che presentano, al  31  dicembre
2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; 
  (xiii) mutui i cui crediti siano, alle  ore  23:59  del  29  giugno
2012, o siano stati classificati, prima delle ore 23:59 del 29 giugno
2012, dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli",  "esposizioni
ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o  sconfinanti  da  oltre  90
giorni" ai sensi della normativa di  vigilanza  emanata  dalla  Banca
d'Italia di volta in volta applicabile. 
  Criteri Specifici 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Fornacette S.c.p.a. sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a)  mutui  derivanti  da  contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, il pagamento di rate (in relazione al debito  residuo)  di
importo variabile, di modo  che  sia  rispettata  la  durata  massima
stabilita nel Contratto di Mutuo); 
  (b) mutui (a) garantiti da ipoteca  di  primo  grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado  legale  nel  caso  in  cui  tutte  le  ipoteche  aventi  grado
precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri  relativi  alla  Banca
Cedente), oppure (b)  garantiti  da  una  ipoteca  di  secondo  grado
economico in favore della Banca Cedente (intendendosi  per  tale  una
ipoteca rispetto  alla  quale  vi  sia  una  sola  ipoteca  di  grado
superiore (le obbligazioni garantite  dalla  quale  non  siano  state
integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia  di  crediti  che  non
siano oggetto della presente cessione da parte  della  Banca  Cedente
alla Societa'); 
  (c) mutui il cui  importo  erogato  alla  data  di  erogazione  sia
inferiore o uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in  caso  di
mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600 ("famiglie consumatrici"); 
  (d)   mutui   derivanti   da   Contratti   di   Mutuo   che   siano
alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno
dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a
3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al  Tasso  BCE;  o  (b)  a
tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (e) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10654201; n.  10580300;
n. 10010831; 
  (f) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento,  la  Banca
Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di
moratoria  che  preveda  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate
(integralmente o per la sola componente capitale), ancora  in  corso,
che sia diverso  dalla  cd.  "Moratoria  Piano  Famiglie",  per  tale
intendendosi la moratoria effettuata in conformita'  alle  previsioni
del piano (come di volta in volta prorogato)  approvato  in  data  21
ottobre  2009  dal  Comitato  Esecutivo  dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI)). 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a)  mutui  derivanti  da  contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, una "maxi rata" finale - ivi compresi quelli che prevedano
(i) ad intervalli prestabiliti, la variazione dell'importo delle rate
in corso di ammortamento, e (ii) la facolta' per il debitore  ceduto,
per non piu' di  tre  volte  durante  l'intera  vita  del  mutuo,  di
richiedere alla Banca Cedente la variazione dell'importo  delle  rate
in corso di ammortamento); 
  (b) mutui (a) garantiti da ipoteca  di  primo  grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado  legale  nel  caso  in  cui  tutte  le  ipoteche  aventi  grado
precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri  relativi  alla  Banca
Cedente), oppure (b)  garantiti  da  una  ipoteca  di  secondo  grado
economico in favore della Banca Cedente (intendendosi  per  tale  una
ipoteca rispetto  alla  quale  vi  sia  una  sola  ipoteca  di  grado
superiore (le obbligazioni garantite  dalla  quale  non  siano  state
integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia  di  crediti  che  non
siano oggetto della presente cessione da parte  della  Banca  Cedente
alla Societa'); 
  (c) mutui il cui  importo  erogato  alla  data  di  erogazione  sia
inferiore a Euro 650.000 (Euro seicentocinquantamila/00) in  caso  di
mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
614 ("artigiani"); 
  (d)   mutui   derivanti   da   Contratti   di   Mutuo   che   siano
alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno
dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a
3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al  Tasso  BCE;  o  (b)  a
tasso fisso. 
  I crediti ceduti  alla  Societa'  da  Banca  Popolare  di  Lajatico
S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri
Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od  alla  specifica
data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico)  ai  mutui
erogati da tale Banca Cedente: 
  (a)  mutui  derivanti  da  contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e rata  di  importo  iniziale
costante, che prevedano alternativamente,  in  caso  di  aumento  dei
tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale  mutuo  entro  la
data   di   allungamento   massima   del   piano   di    ammortamento
contrattualmente stabilita: (a) una  "maxi  rata"  finale  o  (b)  la
facolta'   per   il   debitore   ceduto,   alla   scadenza    massima
contrattualmente stabilita, di  scegliere  di  rimborsare  il  debito
residuo alla Banca Cedente secondo una  delle  modalita'  di  seguito
indicate: (i)  rimborso  in  un'unica  soluzione  dell'intero  debito
residuo alla scadenza del quarantesimo  anno  (oltre  al  periodo  di
preammortamento) dalla data di erogazione del relativo mutuo; o  (ii)
rimborso in ulteriori massimo dieci  anni,  attraverso  un  piano  di
ammortamento  calcolato   sulla   base   del   tasso   di   interesse
contrattuale); 
  (b) mutui (a) garantiti da ipoteca  di  primo  grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado  legale  nel  caso  in  cui  tutte  le  ipoteche  aventi  grado
precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri  relativi  alla  Banca
Cedente), oppure (b)  garantiti  da  una  ipoteca  di  secondo  grado
economico in favore della Banca Cedente (intendendosi  per  tale  una
ipoteca rispetto  alla  quale  vi  sia  una  sola  ipoteca  di  grado
superiore (le obbligazioni garantite  dalla  quale  non  siano  state
integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia  di  crediti  che  non
siano oggetto della presente cessione da parte  della  Banca  Cedente
alla Societa'); 
  (c) mutui il cui  importo  erogato  alla  data  di  erogazione  sia
inferiore o uguale a Euro 800.000 (Euro ottocentomila/00) in caso  di
mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600 ("famiglie consumatrici"); 
  (d)   mutui   derivanti   da   Contratti   di   Mutuo   che   siano
alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno
dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a
3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al  Tasso  BCE;  o  (b)  a
tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (e) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 30916822; n.  30071587;
n. 40752022; 
  (f) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento,  la  Banca
Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di
moratoria  che  preveda  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate
(integralmente o per la sola componente capitale), ancora  in  corso,
che sia diverso  dalla  cd.  "Moratoria  Piano  Famiglie",  per  tale
intendendosi la moratoria effettuata in conformita'  alle  previsioni
del piano (come di volta in volta prorogato)  approvato  in  data  21
ottobre  2009  dal  Comitato  Esecutivo  dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI)). 
  Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da  Polizze  Assicurative  sono
stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi  dell'articolo  1263
del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' ad essi relativi)  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie  ed  i  privilegi
che assistono e garantiscono  i  Crediti  ed  i  Crediti  da  Polizze
Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a  fronte
di tutte le garanzie reali e personali da  chiunque  prestate,  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Pontormo RMBS  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca  Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i  loro  garanti,  successori  o
aventi causa, sono legittimati a  pagare  presso  la  relativa  Banca
Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da  Polizze  Assicurative,  nelle  forme  gia'  previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze  assicurative  o
in forza di legge, nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  ciascuna
Banca Cedente, e in particolare:  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Fornacette S.c.p.a., con sede legale in Via  Tosco  Romagnola  101/a,
56012 Fornacette (PI), Banca di  Credito  Cooperativo  di  Castagneto
Carducci S.c.p.a., con sede  legale  in  Via  Vittorio  Emanuele  44,
Castagneto Carducci (LI) e Banca Popolare di Lajatico  S.c.p.a.,  con
sede legale in Via G. Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI). 
  Inoltre, a  seguito  della  cessione,  Pontormo  RMBS  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai  debitori  ceduti;  si  precisa,  infatti,  che
ciascuna Banca Cedente rimane  titolare  dei  relativi  Contratti  di
Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito  del  trattamento
dei dati personali dei debitori ceduti,  per  i  quali  rimane  ferma
l'informativa gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  della   Privacy   (in
particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 13),  Pontormo  RMBS  od  il
soggetto  da  essa  incaricato  non  trattera'  dati  definiti   come
"sensibili". Pontormo RMBS trattera' i dati personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio  di  Crediti  e   dei   relativi   Crediti   da   Polizze
Assicurative; al recupero del  Credito  e  del  relativo  Credito  da
Polizze Assicurative (ad es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa  comunitaria,  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
Pontormo RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i
dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i
dati", a persone, societa', associazioni o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza o consulenza  in  materia  legale  e
societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali  soggetti
e' disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso Pontormo RMBS. I diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al  "Titolare",  Pontormo
RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo RMBS S.r.l.,  Via  Cherubini,  99
50053 Empoli (FI), all'attenzione del dott. Luigi Furore. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: Banca di Credito Cooperativo  di  Fornacette  S.c.p.a.,  con  sede
legale in Via Tosco Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca  di
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede  legale
in Via  Vittorio  Emanuele  44,  Castagneto  Carducci  (LI)  e  Banca
Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Via  G.  Guelfi  2,
56030 Lajatico (PI), ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato
dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di esse ceduti  ai
sensi dell'articolo 29 del Codice della Privacy. 
  Pontormo RMBS S.r.l. 

                       L'amministratore unico 
                            Luigi Furore 

 
T13AAB1978
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